Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
Iva, buone le nozioni civilistiche
per stabilire la residenza fiscale
per stabilire la residenza fiscale
Anche per l’imposta sul valore aggiunto, conta dove il contribuente vive e svolge realmente l’attività
La nozione di residenza fiscale è valevole anche in materia di Iva
In caso di prestazione di servizi effettuata in Italia da un contribuente che abbia, di fatto, nello stato italiano la sua dimora abituale e la sede dei suoi affari e interessi, per l’accertamento del domicilio e della residenza effettivi, valgono le nozioni previste dall’articolo 43 del codice civile. Quanto indicato, dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 633/1972, si applica, invece, soltanto se il soggetto che ha reso la prestazione non è residente.
Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 14071/2011.
La vicenda
La controversia trae origine dal ricorso presentato avverso l’avviso accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Bologna aveva accertato compensi corrisposti da diversi teatri italiani a un artista, il quale, benché avesse trasferito la sua residenza nel Principato di Monaco fin dal 1989, aveva di fatto mantenuto in Italia la sede principale dei propri affari e interessi patrimoniali e morali e, quindi, la propria residenza effettiva.
In particolare, l’ufficio finanziario aveva svolto una approfondita e minuziosa attività di indagine dalla quale erano emersi numerosi elementi, l’insieme dei quali aveva portato alla convinzione che il trasferimento all’estero fosse meramente formale ed effettuato al solo scopo di applicare un più favorevole regime fiscale.
Con ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente si difendeva deducendo che, non essendo egli residente in Italia, non era obbligato alla liquidazione e al versamento dell’imposta, gravando tali obblighi, invece, sul committente (Dpr 633/1972, articolo 17, comma 3).
I giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso, ritenendo non sussistente il debito di imposta poiché l’Iva era stata regolarmente versata dai committenti. Ritenevano invece dovute le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione (presentazione cui il contribuente era tenuto in quanto soggetto effettivamente residente in Italia), respingendo su questo capo il ricorso del contribuente.
Successivamente, la Commissione tributaria regionale riteneva non fondato l’appello incidentale dell’ufficio perché, da un lato, non sussisteva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il presupposto della residenza e, d’altro, non poteva essere accolta la tesi dell’unitarietà della decisione rispetto a quanto deciso in materia di imposte dirette, considerati i diversi presupposti impositivi e la diversa regolazione sia delle obbligazioni di pagamento sia degli obblighi di dichiarazione.
“Il legislatore ha infatti regolato in maniera affatto differente” – sostiene la sentenza di merito – l'attribuzione della qualifica di residente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, per cui non è legittimo il riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, giacché tale norma riguarda solo l'imposizione diretta e non è applicabile in materia di IVA, tenuto conto della specifica normativa in materia di residenza dettata per tale tributo dal D.P.R. n. 633 del 1972 (artt. 17 e 35 ter). Ne consegue l'infondatezza anche della pretesa fiscale relativa alle sanzioni, in quanto l'art. 17, comma 3 nella versione vigente all'epoca dei fatti (art. 35 ter attuale) dispone che, solo chi intende esercitare direttamente i diritti in materia di IVA ha anche i correlati obblighi e dispone espressamente che, per assumere tale status di soggetto d'imposta ai fini IVA, il contribuente non residente deve nominare un rappresentante residente con apposita dichiarazione all'Ufficio competente”.
Contro tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando, col motivo principale di impugnazione, la violazione dell’articolo 2 del Dpr 917/1986, degli articoli 7, 17 e 43 del Dpr 633/1972, nonché dell’articolo 43 del codice civile.
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, accogliendo il principale motivo di ricorso, ha riconosciuto come “giuridicamente e logicamente erronea” la sentenza dei giudici di seconde cure, secondo cui, come precedentemente illustrato, i concetti di residenza e di domicilio indicati nell’articolo 43 cc, ai quali fa riferimento il Dpr 917/1986, articolo 2, sono rilevanti nel campo delle imposte dirette, ma non in quello dell’Iva.
La Cassazione non ha riconosciuto la tesi della sentenza di secondo grado in ragione della quale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trovando applicazione l’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 (secondo il quale gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non siano identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, sono adempiuti dai cessionari o committenti), sarebbe irrilevante il presupposto della residenza.
E’ stato invece puntualizzato come l’articolo 17, comma 2, si applichi esclusivamente nelle ipotesi in cui il prestatore dell’opera o del servizio sia residente all’estero e come, quindi, presupponga l’accertamento dell’eventuale residenza all’estero del prestatore, da individuarsi – data l’insussistenza di una definizione speciale del concetto di residenza nella normativa Iva – secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2 del Tuir.
La pronuncia ribadisce dunque l’applicabilità, anche nel campo dell’Iva, della nozione di residenza fiscale prevista per le imposte dirette. Ne consegue che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono:
- l’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente
- il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del codice civile
- la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2 del codice civile.
I predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui è sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente.
Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 2, del Tuir, inoltre, occorre rifarsi alle nozioni civilistiche di residenza e di domicilio. Pertanto, la residenza va identificata con “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” ed è quindi possibile affermare che essa sia un quid facti: coincide con il luogo in cui il soggetto fissa la propria dimora con una stabilità non perpetua e continua, ma duratura.
Quanto al domicilio, secondo l’articolo 43 cc, va individuato nel posto in cui la persona ha stabilito “la sede principale dei suoi affari ed interessi” ed è perciò un quid iuris: si tratta di una relazione col territorio basata sulla valutazione di una situazione giuridica, pur riposando sul fatto della confluenza in un dato luogo dei più importanti affari e interessi di una persona.
Maria Lembo
pubblicato Mercoledì 13 Luglio 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
4/4/2012
I criteri per poter definire il procedimento: incertezza delle questioni controverse, grado di sostenibilità della pretesa, principio di economicità dell’azione amministrativa
22/3/2012
L’istanza deve contenere le ragioni volte all’annullamento totale o parziale dell’atto e indicare gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali si fonda la richiesta
24/1/2012
La polizza mira, infatti, ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile, in grado di renderlo indenne dall’eventuale inadempimento del debitore
14/11/2011
Il credito relativo all’imposta sul valore aggiunto è inviolabile, in quanto risorsa della Comunità europea. L’unica transazione possibile riguarda i tempi di pagamento
Notizie correlate
- Irpef in Italia se è fittizio il trasferimento a Montecarlo
- 18/4/2012

- Residenza anagrafica oltralpe ma domicilio fiscale che non si sposta quando, in realtà, con il “trasloco”, non cambiano Paese le sedi degli affari economici e personali
- Professionisti stranieri al bivio: tasse su compensi a doppia strada
- 14/7/2010

- Il trattamento fiscale dipende dalla presenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni
- La residenza all’estero
- 17/6/2005
- Il riferimento normativo è rappresentato dalla legge n. 470 del 1988 che prevede una serie di adempimenti in
- Lavoro oltre confine: per le tasse la base imponibile si fa in tre
- 22/7/2011

- I residenti che prestano la loro attività dipendente all’estero sono assoggettati a differenti forme di tassazione
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















