Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
L’imposta sui conferimenti grava sulla società beneficiaria
La valutazione della Corte di Giustizia, nel caso in questione, si è incentrata sull’analisi delle disposizioni contenute nella direttiva 69/335
La ratio del provvedimento normativo prevede che l’imposta sia riscossa in capo alla società di capitali destinataria del conferimento, di norma quella a cui sono concretamente trasmessi i beni o i servizi. L’articolo 4 definisce quali sono le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti mentre l’articolo 2 stabilisce dove devono essere tassate le operazioni soggette a contributo fiscale.
La causa C-494/2003, definita mediante sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee pubblicata il 12 gennaio, riguarda l’applicazione dell’imposta sui conferimenti in relazione a un conferimento di capitale da parte di una società madre con sede nel Regno Unito in favore della propria subcontrollata stabilita in Germania.
L’origine della controversia
La questione è insorta in quanto l’Amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi pretende di essere legittimata all’applicazione dell’imposta in esame in quanto la società controllata ha qui stabilito la propria sede sociale con la conseguenza che, a parere delle locali autorità, la controllata deve essere considerata alla stregua dell’effettiva beneficiaria del conferimento di capitale in esame.
Il riferimento normativo
La materia concernente l’applicazione dell’imposta sui conferimenti è regolata dalla direttiva del Consiglio n. 69/335 che, per incoraggiare la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, sancisce testualmente che l’applicazione dell’imposta in relazione ai capitali raccolti nell’ambito di una società deve aver luogo soltanto una volta all’interno dell’Unione e che tale imposizione deve essere di pari livello in tutti i Paesi membri. L’articolo 4 della predetta direttiva definisce quali sono le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti tra cui, in particolare, rientrano "gli aumenti del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura", comprese anche le prestazioni effettuate da un socio che, pur non comportando l’aumento del capitale sociale, possono aumentare il valore delle quote sociali. L’articolo 2 della direttiva 69/335 dispone, invece, che le operazioni soggette all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul cui territorio si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui viene effettuato il conferimento.
L’analisi del caso concreto
La fattispecie riguarda in concreto la Senior Engineering Investment (in prosieguo la Senior BV), società a responsabilità limitata con sede nei Paesi Bassi. Essa è controllata interamente dalla Senior Engineering Investment Ltd (in prosieguo società madre), con sede nel Regno Unito che esercita l’integrale controllo su un’altra società, la Senior GmbH, stabilita in Germania, (detta subcontrollata) e di cui detiene tutte le quote. Nel 1997 la società madre effettuava un conferimento di capitale a favore della subcontrollata e, in ordine a tale conferimento, mentre in Germania non veniva effettuato alcun prelievo, in Olanda le autorità fiscali procedevano al recupero delle imposte sui conferimenti. Contro tale prelievo la società controllata Senior BV proponeva ricorso dinnanzi alla Corte Suprema dei Paesi Bassi che ha devoluto la decisione della causa in oggetto ai giudici comunitari, chiedendo in buona sostanza se è conforme alla direttiva n. 69/335 che uno Stato membro assoggetti una società di capitali (la società controllata Senior BV) all’imposta sui conferimenti in relazione a un conferimento versato dalla società madre (la capogruppo) a una sua subcontrollata.
L’intervento della Corte di Giustizia Ue
La valutazione della Corte di Giustizia si è incentrata sull’analisi ermeneutica delle disposizioni contenute nella direttiva 69/335. La ratio della direttiva in esame impone che l’imposta sui conferimenti sia riscossa in capo alla società di capitali destinataria del conferimento che, normalmente, viene individuata in quella a cui sono concretamente trasmessi i beni o i servizi. Ora, dai fatti di causa, si evince agevolmente che il conferimento in questione ha aumentato il patrimonio della società subcontrollata, le cui quote sociali hanno in concreto acquistato maggior valore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva, tale conferimento è sottoposto all’imposta in capo alla società in concreto beneficiaria dello stesso, e cioè la subcontrollata. La circostanza che il conferimento abbia anche aumentato il patrimonio sociale della controllata, la Senior BV, non vale a spostare il peso dell’imposizione su quest’ultima, atteso che tale incremento di valore costituisce soltanto un effetto economico automatico e accessorio rispetto all’incremento registrato dalla subcontrollata.
La conclusione dei giudici comunitari
Per cui, conformemente alla regola generale, la subcontrollata deve essere considerata come la destinataria del conferimento ai fini del prelievo della relativa imposta. Inoltre tale regola, precisa la Corte, non viene derogata dalla circostanza particolare che la subcontrollata non ha subìto alcun prelievo in quanto lo Stato competente, la Repubblica federale tedesca, ha abolito dal 1992 tale forma di imposizione, esercitando i poteri espressamente attribuiti dalla direttiva 69/335. In particolare i giudici concludono osservando che l’esenzione dall’imposizione sui conferimenti di capitale, riconosciuta in uno Stato membro, non autorizza un altro ad approfittare della temperanza del primo per aumentare le proprie entrate tributarie. Con la conseguenza della illegittimità del prelievo dell’imposta sui conferimenti effettuato dalle autorità dei Paesi Bassi a carico della società controllata Senior BV.
La ratio del provvedimento normativo prevede che l’imposta sia riscossa in capo alla società di capitali destinataria del conferimento, di norma quella a cui sono concretamente trasmessi i beni o i servizi. L’articolo 4 definisce quali sono le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti mentre l’articolo 2 stabilisce dove devono essere tassate le operazioni soggette a contributo fiscale.La causa C-494/2003, definita mediante sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee pubblicata il 12 gennaio, riguarda l’applicazione dell’imposta sui conferimenti in relazione a un conferimento di capitale da parte di una società madre con sede nel Regno Unito in favore della propria subcontrollata stabilita in Germania.
L’origine della controversia
La questione è insorta in quanto l’Amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi pretende di essere legittimata all’applicazione dell’imposta in esame in quanto la società controllata ha qui stabilito la propria sede sociale con la conseguenza che, a parere delle locali autorità, la controllata deve essere considerata alla stregua dell’effettiva beneficiaria del conferimento di capitale in esame.
Il riferimento normativo
La materia concernente l’applicazione dell’imposta sui conferimenti è regolata dalla direttiva del Consiglio n. 69/335 che, per incoraggiare la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, sancisce testualmente che l’applicazione dell’imposta in relazione ai capitali raccolti nell’ambito di una società deve aver luogo soltanto una volta all’interno dell’Unione e che tale imposizione deve essere di pari livello in tutti i Paesi membri. L’articolo 4 della predetta direttiva definisce quali sono le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti tra cui, in particolare, rientrano "gli aumenti del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura", comprese anche le prestazioni effettuate da un socio che, pur non comportando l’aumento del capitale sociale, possono aumentare il valore delle quote sociali. L’articolo 2 della direttiva 69/335 dispone, invece, che le operazioni soggette all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul cui territorio si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui viene effettuato il conferimento.
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La fattispecie riguarda in concreto la Senior Engineering Investment (in prosieguo la Senior BV), società a responsabilità limitata con sede nei Paesi Bassi. Essa è controllata interamente dalla Senior Engineering Investment Ltd (in prosieguo società madre), con sede nel Regno Unito che esercita l’integrale controllo su un’altra società, la Senior GmbH, stabilita in Germania, (detta subcontrollata) e di cui detiene tutte le quote. Nel 1997 la società madre effettuava un conferimento di capitale a favore della subcontrollata e, in ordine a tale conferimento, mentre in Germania non veniva effettuato alcun prelievo, in Olanda le autorità fiscali procedevano al recupero delle imposte sui conferimenti. Contro tale prelievo la società controllata Senior BV proponeva ricorso dinnanzi alla Corte Suprema dei Paesi Bassi che ha devoluto la decisione della causa in oggetto ai giudici comunitari, chiedendo in buona sostanza se è conforme alla direttiva n. 69/335 che uno Stato membro assoggetti una società di capitali (la società controllata Senior BV) all’imposta sui conferimenti in relazione a un conferimento versato dalla società madre (la capogruppo) a una sua subcontrollata.
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Raffaella Salerno
pubblicato Mercoledì 1 Febbraio 2006
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