Giurisprudenza
L’induttivo va bene il ricarico no?
L’accertamento non va annullato
La Commissione deve entrare nel merito della pretesa tributaria, rideterminando la percentuale da applicare
E’ precluso al giudice tributario l’annullamento dell’avviso di accertamento nel caso in cui egli, pur convenendo con la legittimità del ricorso al metodo induttivo, ritenga non fondata la ricostruzione operata dall’ufficio attraverso l’applicazione di percentuali di ricarico. In tale caso, infatti, la Commissione tributaria deve entrare nel merito della questione, rideterminando sia i criteri sia l’esatta percentuale di ricarico da applicare. Questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 15717, depositata lo scorso 3 luglio 2009.
 
La vicenda
La controversia trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento di tipo induttivo (articolo 39, comma 2, Dpr 600/1973), con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito di un imprenditore, utilizzando la percentuale di ricarico risultante dalla media del settore nel cui ambito operava l’azienda.
 
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale, pur affermando la legittimità della ricostruzione induttiva del reddito, giudicava la percentuale di ricarico applicata (nella specie, il 19%) non adeguatamente supportata da elementi concreti e, di conseguenza, annullava l’atto.
Successivamente, i giudici di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, rilevavano che l’ufficio non aveva prodotto documentazione idonea a supportare la percentuale applicata; percentuale la cui rideterminazione non spettava alla Commissione adita.
 
La sentenza della Corte di cassazione
In seguito al ricorso dell’agenzia delle Entrate, la Suprema corte, cassando con rinvio ad altro giudice, ha stabilito che, in relazione alle presunzioni utilizzate dagli uffici finanziari in base all’articolo 39 del Dpr 600/1973, il giudice tributario“…una volta verificata la legittimità del ricorso al metodo di accertamento induttivo, ha il potere di controllare l’operato della P.A. e di verificare se gli effetti che l’Ufficio ha ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi sano o meno compatibili con il criterio della normalità, potendo in ipotesi pervenire, qualora riscontri incongruenze e contrasto con criteri di ragionevolezza, a diverse conclusioni, e quindi alla determinazione di un reddito presuntivo inferiore a quello indicato dall’amministrazione…”.
 
Di conseguenza, avendo i giudici di merito, …riconosciuta la legittimità del ricorso al metodo induttivo…”e, nel contempo, “…la non congruità della percentuale di ricarico applicata…”, non avrebbero potuto, in ogni caso, annullare l’atto di accertamento opposto, ma avrebbero dovuto determinare dapprima i criteri (anche se diversi da quelli accertati dall’ufficio) necessari per l’esatta individuazione della percentuale di ricarico e, poi, sulla base dell’esame degli elementi contenuti in atti, quantificare in concreto la predetta percentuale.
 
Conclusioni
La sentenza ribadisce l’orientamento (ex multis Cassazione, sentenze 25104/2008, 11212/2007, 3309/2004) secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
La pronuncia costitutiva di annullamento rappresenta, invece, un eccezione del sistema processual-tributario, rendendosi necessaria, secondo la sentenza in commento, nelle sole ipotesi in cui il giudice ravvisi, nell’atto di accertamento o in altri atti pregressi su cui esso si fondi, la presenza di vizi formali.
 
Dette considerazioni possono essere riferite, indistintamente, sia ai giudizi di primo grado sia a quelli di secondo, fatte salve, con riferimento a questi ultimi, le ipotesi tassative ed eccezionali nelle quali è prevista la possibilità di emettere una sentenza meramente rescissoria, resa ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del Dlgs 546/1992.
Stefano Scorcia
pubblicato Lunedì 27 Luglio 2009

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