Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
La cancellazione della società
rende inammissibile il ricorso
rende inammissibile il ricorso
Determina, infatti, anche l’estinzione dell’impresa e di conseguenza la perdita dell’incarico del liquidatore
Il ricorso in Cassazione proposto, per mezzo del liquidatore, dalla società di capitali estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, deve essere dichiarato inammissibile per il venir meno della legittimazione processuale in capo al predetto rappresentante.
La vicenda
Una società a responsabilità limitata in liquidazione proponeva ricorso contro l’atto di diniego di rimborso dell’Iva relativa al 1999.
Nell’iter processuale, a seguito del deposito da parte dell’Agenzia delle Entrate di una visura della competente Camera di commercio, veniva accertato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 13 dicembre 1999.
La Commissione tributaria provinciale, prima, e la Commissione tributaria regionale, poi, si pronunciavano con sentenza sfavorevole alla parte privata.
Contro la decisione della Ctr, la società proponeva ricorso per cassazione.
Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dello stesso ricorso poiché, secondo l’amministrazione, l’accertata cancellazione dal registro delle imprese avrebbe de plano causato l’estinzione della società e la cessazione dell’incarico del liquidatore, con l’evidente conseguenza che quest’ultimo non avrebbe avuto alcun potere “societario”, compresa la possibilità di agire in giudizio per conto della predetta società.
La pronuncia della Cassazione
I giudici di legittimità, richiamando un principio di diritto già enunciato in altre pronunce della Suprema corte (cfr Cassazione 3107/2010), hanno chiarito che in base all’articolo 2495 cc, comma 2, nuovo testo (introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 6/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004), la cancellazione dal registro delle imprese produce l’estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti e che, tale norma “…opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore”.
Questa regola, secondo la Cassazione, trova applicazione nel caso di specie, ove la cancellazione dal registro delle imprese, seppure intervenuta prima dell’introduzione del “nuovo” articolo 2495 cc, ha determinato l’estinzione della società. Detta estinzione, a sua volta, comportando anche la cessazione dell’incarico del liquidatore e di riflesso la perdita dei suoi poteri rappresentativi (inclusa la possibilità di rilasciare la procura alle liti), determina, come conseguenza, l’inammissibilità del ricorso per cassazione promosso dalla contribuente.
Osservazioni
Divergenze interpretative, sono sorte, invece, in merito alla possibilità di applicare in maniera retroattiva (quindi prima del 1° gennaio 2004) l’operatività della norma in esame.
La pronuncia esaminata, quindi, si inserisce nella richiamata sentenza delle sezioni unite.
Sul piano processuale, infine, si segnala che l’estinzione della società, facendo venir meno ogni potere rappresentativo del liquidatore in ambito societario, comporta altresì “…la esclusione anche della "legitimatio ad processum" del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità” (Cassazione 3107/2010; si veda anche Cassazione 24179/2009).
Questo il principio di diritto desumibile dalla ordinanza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 21195 del 13 ottobre.
La vicenda
Nell’iter processuale, a seguito del deposito da parte dell’Agenzia delle Entrate di una visura della competente Camera di commercio, veniva accertato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 13 dicembre 1999.
La Commissione tributaria provinciale, prima, e la Commissione tributaria regionale, poi, si pronunciavano con sentenza sfavorevole alla parte privata.
Contro la decisione della Ctr, la società proponeva ricorso per cassazione.
Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dello stesso ricorso poiché, secondo l’amministrazione, l’accertata cancellazione dal registro delle imprese avrebbe de plano causato l’estinzione della società e la cessazione dell’incarico del liquidatore, con l’evidente conseguenza che quest’ultimo non avrebbe avuto alcun potere “societario”, compresa la possibilità di agire in giudizio per conto della predetta società.
La pronuncia della Cassazione
Il Supremo collegio, condividendo la relazione predisposta dal consigliere delegato, con ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, condannando la stessa alla refusione delle spese di giudizio.
I giudici di legittimità, richiamando un principio di diritto già enunciato in altre pronunce della Suprema corte (cfr Cassazione 3107/2010), hanno chiarito che in base all’articolo 2495 cc, comma 2, nuovo testo (introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 6/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004), la cancellazione dal registro delle imprese produce l’estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti e che, tale norma “…opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore”.
Questa regola, secondo la Cassazione, trova applicazione nel caso di specie, ove la cancellazione dal registro delle imprese, seppure intervenuta prima dell’introduzione del “nuovo” articolo 2495 cc, ha determinato l’estinzione della società. Detta estinzione, a sua volta, comportando anche la cessazione dell’incarico del liquidatore e di riflesso la perdita dei suoi poteri rappresentativi (inclusa la possibilità di rilasciare la procura alle liti), determina, come conseguenza, l’inammissibilità del ricorso per cassazione promosso dalla contribuente.
Osservazioni
L’introduzione del “nuovo” comma 2 dell’articolo 2495 cc ha avuto un effetto dirompente sul sistema poiché, in maniera innovativa, ha imposto una modifica del precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, stabilendo, al contrario, che la predetta cancellazione, se intervenuta successivamente al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della nuova norma), comportasse l’estinzione delle società di capitali.
Divergenze interpretative, sono sorte, invece, in merito alla possibilità di applicare in maniera retroattiva (quindi prima del 1° gennaio 2004) l’operatività della norma in esame.
A chiarire definitivamente la portata del nuovo articolo ci hanno pensato le sezioni unite della Cassazione con sentenza 4062/2010, in cui si spiega che “L'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione …”.
La pronuncia esaminata, quindi, si inserisce nella richiamata sentenza delle sezioni unite.
Sul piano processuale, infine, si segnala che l’estinzione della società, facendo venir meno ogni potere rappresentativo del liquidatore in ambito societario, comporta altresì “…la esclusione anche della "legitimatio ad processum" del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità” (Cassazione 3107/2010; si veda anche Cassazione 24179/2009).
Stefano Scorcia
pubblicato Giovedì 28 Ottobre 2010
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