Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
La definizione agevolata delle pene
non può "riaprire" il negozio
non può "riaprire" il negozio
Le due norme che regolano le sanzioni amministrative vanno coordinate secondo un criterio di specialità
Con la sentenza 10960 del 13 maggio, la Corte di cassazione ha ribadito che la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale a seguito della reiterata violazione delle disposizioni relative all'emissione dello scontrino fiscale (articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997) non è preclusa dall'avvenuta definizione agevolata della stessa (articolo 16, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs 472/1997), trattandosi, la prima, di una norma speciale rispetto alla seconda.
La normativa di riferimento
Prima di esaminare la pronuncia, è opportuno ricordare che l'articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997 - più volte oggetto di modifiche da parte del legislatore nazionale, da ultimo, col Dl 248/2007 - attualmente dispone che "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".
In altri termini, alla semplice contestazione effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 472/1997 nel corso di un quinquennio e in giorni diversi, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale segue la chiusura dell'attività commerciale, per un periodo da tre giorni a un mese.
Il comma 3, ultimo periodo, dello stesso articolo, invece, nel disciplinare la definizione agevolata del provvedimento sanzionatorio (attraverso il pagamento di un quarto della sanzione irrogata entro il termine di proposizione del ricorso), statuisce che la "definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".
I fatti di causa
Un contribuente impugna vittoriosamente, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, il provvedimento col quale si era visto chiudere per quindici giorni il proprio esercizio commerciale, in ragione della mancata emissione di scontrini fiscali.
Successivamente, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinge il gravame interposto dall'ufficio finanziario.
L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione censurando la sentenza di appello laddove la stessa ritiene che, ai fini dell'irrogazione dell'impugnata sanzione accessoria, non debba tenersi conto delle violazioni per le quali sia intervenuta la definizione agevolata. Infatti, se così non fosse, si determinerebbe l'effetto paradossale della sostanziale vanificazione della norma perché il contribuente che non rilascia il documento fiscale, pagando in via di definizione agevolata un quarto delle sanzioni irrogate, otterrebbe il beneficio di essere sottratto alla sanzione della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale.
La sentenza della Cassazione
Per i giudici di piazza Cavour il ricorso è fondato.
In linea con un orientamento già fatto proprio dalla Cassazione in precedenti pronunce (cfr sentenze nn. 25468/2008, 25671/2008 e 2439/2007), la Suprema corte ribadisce che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie l'articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997 "…ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione".
Pertanto, il coordinamento tra l'articolo 12 del decreto 471 e la disposizione di cui all'articolo 16 del 472 deve essere risolto mediante il criterio di specialità della prima rispetto alla seconda, con la conseguenza che l'applicazione dell'articolo 12 non può mai ritenersi "impedita" dalla definizione agevolata (di cui all'articolo 16) di una o più delle quattro violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio costituenti, nel loro insieme, la fattispecie unica punita con la sanzione della chiusura dell'attività commerciale.
La normativa di riferimento
Prima di esaminare la pronuncia, è opportuno ricordare che l'articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997 - più volte oggetto di modifiche da parte del legislatore nazionale, da ultimo, col Dl 248/2007 - attualmente dispone che "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".
In altri termini, alla semplice contestazione effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 472/1997 nel corso di un quinquennio e in giorni diversi, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale segue la chiusura dell'attività commerciale, per un periodo da tre giorni a un mese.
Il comma 3, ultimo periodo, dello stesso articolo, invece, nel disciplinare la definizione agevolata del provvedimento sanzionatorio (attraverso il pagamento di un quarto della sanzione irrogata entro il termine di proposizione del ricorso), statuisce che la "definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".
I fatti di causa
Un contribuente impugna vittoriosamente, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, il provvedimento col quale si era visto chiudere per quindici giorni il proprio esercizio commerciale, in ragione della mancata emissione di scontrini fiscali.
Successivamente, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinge il gravame interposto dall'ufficio finanziario.
L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione censurando la sentenza di appello laddove la stessa ritiene che, ai fini dell'irrogazione dell'impugnata sanzione accessoria, non debba tenersi conto delle violazioni per le quali sia intervenuta la definizione agevolata. Infatti, se così non fosse, si determinerebbe l'effetto paradossale della sostanziale vanificazione della norma perché il contribuente che non rilascia il documento fiscale, pagando in via di definizione agevolata un quarto delle sanzioni irrogate, otterrebbe il beneficio di essere sottratto alla sanzione della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale.
La sentenza della Cassazione
Per i giudici di piazza Cavour il ricorso è fondato.
In linea con un orientamento già fatto proprio dalla Cassazione in precedenti pronunce (cfr sentenze nn. 25468/2008, 25671/2008 e 2439/2007), la Suprema corte ribadisce che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie l'articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997 "…ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione".
Pertanto, il coordinamento tra l'articolo 12 del decreto 471 e la disposizione di cui all'articolo 16 del 472 deve essere risolto mediante il criterio di specialità della prima rispetto alla seconda, con la conseguenza che l'applicazione dell'articolo 12 non può mai ritenersi "impedita" dalla definizione agevolata (di cui all'articolo 16) di una o più delle quattro violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio costituenti, nel loro insieme, la fattispecie unica punita con la sanzione della chiusura dell'attività commerciale.
Marco Denaro
pubblicato Martedì 19 Maggio 2009
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
15/5/2012
Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto
24/4/2012
Si tratta, infatti, di una fattispecie delittuosa che ha qualcosa in più della semplice violazione amministrativa e qualcosa in meno rispetto a una condotta fraudolenta
18/4/2012
Residenza anagrafica oltralpe ma domicilio fiscale che non si sposta quando, in realtà, con il “trasloco”, non cambiano Paese le sedi degli affari economici e personali
6/4/2012
La norma di riferimento infatti dispone che è proprio lui a dover stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa
Notizie correlate
- Senza scontrino, negozio chiuso. Anche se c'è definizione agevolata
- 22/9/2009

- Legittimo il provvedimento di sospensione dell'attività, perché la norma generale non esclude quella speciale
- Scontrini omessi: licenza sospesa anche con la definizione agevolata
- 3/12/2009

- La norma speciale prevale su quella generale secondo cui il pagamento della sanzione impedisce l'irrogazione di pene accessorie
- Scontrini omessi: serranda calata anche se la sanzione è stata pagata
- 19/11/2009

- La sospensione dell’esercizio dell’attività non è preclusa dal ricorso all'istituto della definizione agevolata
- Senza scontrino, la serranda va giù anche con la definizione agevolata
- 24/9/2009

- La sanzione non si blocca: la norma che dispone la sospensione della licenza, dell'autorizzazione ovvero dell'esercizio ha carattere speciale
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















