Giurisprudenza
La ricostruzione del reddito può basarsi anche su pochi documenti
Determinante l’impossibilità di ulteriori raffronti per incompletezza della contabilità rinvenuta
puzzle due pezzi
Con la sentenza n. 3853 del 18 febbraio, la Corte di cassazione ha stabilito che la ricostruzione del reddito del contribuente può avvenire anche tramite la presenza di pochi documenti rinvenuti in azienda.
Nel caso di specie, veniva operata una rettifica alla dichiarazione Iva da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla base di quanto rilevato dal verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.
 
La contribuente ne impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale lamentando l’applicazione di percentuali di ricarico desunte dai pochi documenti acquisiti durante la fase di controllo. L’Amministrazione, infatti, aveva provveduto alla ricostruzione del reddito sulla base di pochi documenti rinvenuti in azienda, che però evidenziavano l’applicazione di margini di ricarico superiori a quelli desumibili dal fatturato ufficiale della contribuente.
 
La Commissione tributaria provinciale ne accoglieva parzialmente il ricorso e la pronuncia veniva impugnata da entrambe le parti. La Commissione di secondo grado accoglieva l’appello della contribuente e annullava gli avvisi di accertamento, ritenendo che l’utilizzo di un campione esiguo per l’estrapolazione dei dati non rendeva affidabili i risultati raggiunti. L’Amministrazione, quindi, ricorreva per cassazione.
 
E’ da rilevare che, secondo quanto disposto dall’articolo 54 del Dpr 633/1972, l’ex ufficio Iva, le cui funzioni oggi sono state assorbite dagli uffici locali dell’agenzia delle Entrate, procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L’ufficio può accertare l’infedeltà della dichiarazione, tra l’altro, tramite il confronto tra quanto risultante dalla dichiarazione e gli elementi annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 che disciplinano rispettivamente, la registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, nonché mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis che regolamentano i poteri e le attribuzioni degli uffici.
 
L’ufficio, quindi, nel corso delle ispezioni o controlli raccoglie una serie di documenti e scritture contabili sulla base dei quali ricostruisce il reddito attribuibile al soggetto. La tenuta di tali scritture nonché dei documenti è prescritta dall’articolo 2214 del codice civile che, in materia di scritture contabili, prescrive i libri obbligatori e le altre scritture che devono essere tenute dall’imprenditore che esercita un’attività commerciale. La tenuta di una regolare contabilità, inoltre, consente di utilizzare le scritture stesse ai fini probatori a favore dell’imprenditore, mentre queste possono in ogni caso essere utilizzate come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore qualora queste siano tenute secondo le regole generali.
 
Nella controversia in esame, la contribuente non lamenta l’utilizzo dei documenti contabili ai fini dell’accertamento bensì l’entità del campione utilizzato per la ricostruzione del fatturato attribuibile alla contribuente stessa.
Di contro, l’Amministrazione finanziaria, nel proprio ricorso, lamenta una carente motivazione della pronuncia dei giudici tributari di appello e rileva che il rinvenimento in azienda di un numero esiguo di documenti contabili costituisce un fatto imputabile alla contribuente stessa che, in violazione di quanto prescritto dal citato articolo 2214 del codice civile, non aveva conservato una documentazione sufficiente che consentisse di ricostruire le modalità del calcolo del prezzo finale di vendita applicato dall’azienda. La disapplicazione di tale norma non può, quindi, trasformarsi, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, in un beneficio da riconoscere alla contribuente che in questo modo si gioverebbe di una conseguenza del proprio comportamento illecito.
 
In proposito, i supremi giudici, nella sentenza in esame, riconoscono che l’esiguo numero di documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria è, in effetti, conseguenza diretta dell’incompletezza della documentazione conservata in azienda, in violazione delle prescrizioni inerenti l’articolo 2214 del codice civile e di conseguenza imputabile a un comportamento della contribuente.
 
Da ciò discende che l’Amministrazione finanziaria non poteva far altro che basarsi sui pochi documenti rinvenuti per la ricostruzione del maggior reddito senza possibilità di estenderne il campione utilizzato.
Dunque, i giudici di piazza Cavour, avallando le tesi dell’Amministrazione finanziaria, hanno cassato la sentenza impugnata, rimettendo la causa a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale affinché si pronunci nuovamente dettagliando adeguatamente le ragioni logiche-giuridiche, scaturenti dalle risultanze processuali, sottese alla decisione stessa.
 
Concludendo, con la sentenza 3853/2009, la Suprema corte di cassazione ha espresso il principio di diritto in base al quale la ricostruzione del reddito può basarsi anche su pochi documenti rinvenuti in azienda qualora l’impossibilità di ulteriori raffronti dipenda dall’incompletezza della documentazione conservata nell’azienda stessa.
Maria Ingraffia
pubblicato Venerdì 6 Marzo 2009

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