Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
La tassazione convenzionale non legittima una discriminazione da Trattato
A questa conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza emanata il 14 dicembre 2006 relativa a tre questioni pregiudiziali
Tutte le questioni sono state avanzate dal giudice francese di rinvio in merito a una controversia relativa alla distribuzione di dividendi tra società residenti in Paesi comunitari diversi (procedimento C-170/05 relativo alla causa Denkavit International BV contro il ministero dell’Economia delle Finanze). Il 14 dicembre 2006, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso un interessante pronuncia riguardante tre questioni pregiudiziali avanzate dal Giudice di rinvio francese in merito a una controversia relativa alla distribuzione di dividendi tra società residenti in Paesi comunitari diversi (procedimento C-170/05 relativo alla causa Denkavit International BV contro Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie). In particolare: "1) Gli articoli 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che, in quanto fa gravare l’onere di un’imposizione sui dividendi su una società madre non residente, mentre ne dispensa quasi totalmente le società madri residenti, costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento. 2) Gli articoli 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che prevede, solo per le società madri non residenti, un’imposizione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalle consociate residenti, quand’anche una convenzione fiscale tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro che autorizza tale ritenuta alla fonte preveda la possibilità di imputare all’imposta dovuta in tale altro Stato l’onere sostenuto in base a tale normativa nazionale, quando una società madre versa nell’impossibilità, in quest’ultimo Stato, di procedere all’imputazione prevista dalla detta convenzione."
L’oggetto della controversia
La controversia della causa principale riguarda fatti che si sono verificati in data anteriore all’adozione della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Il giudice comunitario, pertanto, si è pronunciato esclusivamente sulla compatibilità della normativa francese all’epoca dei fatti con quella comunitaria vigente nello stesso periodo.
La posizione della società olandese…
La società olandese ha contestato la tassazione dei dividendi secondo le modalità indicate nella convenzione contro le doppie imposizioni Francia-Paesi Bassi, fino ad arrivare alla Corte di Cassazione che ha posto la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Nel merito, la questione riguarda la tassazione dei dividendi distribuiti da una società francese a una società residente nei Paesi Bassi. In sostanza, la società olandese sostiene che la normativa francese in materia di tassazione dei dividendi è incompatibile con la normativa comunitaria e, in particolare con l’articolo 43 del Trattato CE. Infatti, tale normativa prevedeva una ritenuta alla fonte, limitata al 5 per cento dalla Convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra i due Paesi, per i dividendi distribuiti ai soggetti non residenti mentre per i soggetti residenti era prevista un’esenzione quasi totale.
…e del giudice nazionale
Il giudice nazionale, nella necessità di ottenere la corretta interpretazione dell’articolo 43 CE per valutare la compatibilità delle disposizioni nazionali con il Trattato, ha ravvisato l’opportunità di sottoporre alla Corte di Giustizia delle Comunità europee le seguenti tre questioni pregiudiziali interpretative: "1. Se un dispositivo che addebita l’onere di un’imposizione ad una società madre, beneficiaria del versamento di dividendi, non avente sede in Francia, dispensandone le società madri con sede in Francia sia censurabile riguardo al principio della libertà di stabilimento; 2. Se un tale dispositivo di trattenuta alla fonte sia di per sé censurabile riguardo al principio della libertà di stabilimento o se, dato che una convenzione fiscale stipulata tra la Francia e un altro Stato membro, la quale autorizza la detta trattenuta alla fonte, prevede la possibilità di imputare all’imposta dovuta in quest’altro Stato membro l’onere addebitato ai sensi del dispositivo censurato, occorra tener conto di tale convenzione per valutare la compatibilità del detto dispositivo con il principio della libertà di stabilimento; 3. Se, nell’ipotesi in cui sia accolta la seconda parte dell’alternativa (di cui alla seconda questione), l’esistenza della suddetta convenzione sia sufficiente a far considerare il dispositivo censurato come un mero meccanismo di ripartizione della materia imponibile tra i due Stati interessati, privo di incidenza per le imprese, o se l’eventualità che per una società madre non avente sede in Francia risulti impossibile procedere all’imputazione prevista dalla convenzione debba indurre a considerare tale dispositivo come una violazione del principio della libertà di stabilimento".
La Corte di Giustizia e la prima questione preliminare
In merito alla prima questione, la Corte ha stabilito, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, che la libertà di stabilimento, ai sensi degli articoli 43 e 48 del Trattato, riconosce ai cittadini della Comunità il diritto di costituire e gestire le loro imprese in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste dalle leggi di quest’ultimo Stato per i propri cittadini. Nell’ipotesi di società consociate, la libertà di stabilimento mira così a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante della consociata vietando qualsiasi discriminazione, anche minima, fondata sul luogo in cui si trova la sede delle società. Un diverso trattamento fiscale può essere legittimato soltanto quando sussista una obiettiva diversità di situazione tale da giustificare la stessa disparità di trattamento. Nel caso in esame, ha sostenuto la Corte di Giustizia, non ricorrano i presupposti che giustifichino un diverso trattamento fiscale nella distribuzione dei dividendi al socio comunitario non residente. Pertanto, sulla prima questione, ha concluso il giudice comunitario, il Paese ospitante, la Francia, non può negare alle società residenti in altro Stato comunitario il trattamento fiscale più vantaggioso sui dividendi concesso alle società residenti.
Le altre due questioni
In merito alle questioni riguardanti la possibilità di discriminare un soggetto sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni in quanto strumento di ripartizione dell’onere fiscale tra due Stati, le autorità francesi hanno difeso la propria interpretazione sostenendo che la disparità di trattamento risultante dall’applicazione di tale Trattato deve essere corretta dallo Stato in cui è residente il soggetto discriminato e non dallo Stato delle fonte. La Corte di Giustizia, premesso che gli Stati membri sono liberi di concludere Convenzioni contro le doppie imposizioni per stabilire gli elementi di collegamento per la ripartizione delle competenze fiscali, ha chiarito che un accordo internazionale sulle doppie imposizioni non esonera gli Stati membri contraenti dal rispetto delle norme comunitarie. La Repubblica francese, pertanto, non può invocare una Convenzione contro le doppie imposizioni quale esimente dall’osservanza degli obblighi a essa imposti dal Trattato.
Le conclusioni
L’esatta interpretazione degli articoli 43 CE e 48 CE vuole che essi ostino a una normativa nazionale che assoggetti ad una imposizione, mediante ritenuta alla fonte, i dividendi distribuiti dalle consociate residenti alle società madri soltanto quando esse siano non residenti anche in vigenza di una convenzione fiscale tra Stati membri interessati che autorizzi tale ritenuta alla fonte e preveda la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta nello Stato di residenza della madre, l’onere sostenuto dalla stessa madre nello Stato della residenza della figlia.
Tutte le questioni sono state avanzate dal giudice francese di rinvio in merito a una controversia relativa alla distribuzione di dividendi tra società residenti in Paesi comunitari diversi (procedimento C-170/05 relativo alla causa Denkavit International BV contro il ministero dell’Economia delle Finanze). Il 14 dicembre 2006, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso un interessante pronuncia riguardante tre questioni pregiudiziali avanzate dal Giudice di rinvio francese in merito a una controversia relativa alla distribuzione di dividendi tra società residenti in Paesi comunitari diversi (procedimento C-170/05 relativo alla causa Denkavit International BV contro Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie). In particolare: "1) Gli articoli 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che, in quanto fa gravare l’onere di un’imposizione sui dividendi su una società madre non residente, mentre ne dispensa quasi totalmente le società madri residenti, costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento. 2) Gli articoli 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che prevede, solo per le società madri non residenti, un’imposizione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalle consociate residenti, quand’anche una convenzione fiscale tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro che autorizza tale ritenuta alla fonte preveda la possibilità di imputare all’imposta dovuta in tale altro Stato l’onere sostenuto in base a tale normativa nazionale, quando una società madre versa nell’impossibilità, in quest’ultimo Stato, di procedere all’imputazione prevista dalla detta convenzione." L’oggetto della controversia
La controversia della causa principale riguarda fatti che si sono verificati in data anteriore all’adozione della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Il giudice comunitario, pertanto, si è pronunciato esclusivamente sulla compatibilità della normativa francese all’epoca dei fatti con quella comunitaria vigente nello stesso periodo.
La posizione della società olandese…
La società olandese ha contestato la tassazione dei dividendi secondo le modalità indicate nella convenzione contro le doppie imposizioni Francia-Paesi Bassi, fino ad arrivare alla Corte di Cassazione che ha posto la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Nel merito, la questione riguarda la tassazione dei dividendi distribuiti da una società francese a una società residente nei Paesi Bassi. In sostanza, la società olandese sostiene che la normativa francese in materia di tassazione dei dividendi è incompatibile con la normativa comunitaria e, in particolare con l’articolo 43 del Trattato CE. Infatti, tale normativa prevedeva una ritenuta alla fonte, limitata al 5 per cento dalla Convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra i due Paesi, per i dividendi distribuiti ai soggetti non residenti mentre per i soggetti residenti era prevista un’esenzione quasi totale.
…e del giudice nazionale
Il giudice nazionale, nella necessità di ottenere la corretta interpretazione dell’articolo 43 CE per valutare la compatibilità delle disposizioni nazionali con il Trattato, ha ravvisato l’opportunità di sottoporre alla Corte di Giustizia delle Comunità europee le seguenti tre questioni pregiudiziali interpretative: "1. Se un dispositivo che addebita l’onere di un’imposizione ad una società madre, beneficiaria del versamento di dividendi, non avente sede in Francia, dispensandone le società madri con sede in Francia sia censurabile riguardo al principio della libertà di stabilimento; 2. Se un tale dispositivo di trattenuta alla fonte sia di per sé censurabile riguardo al principio della libertà di stabilimento o se, dato che una convenzione fiscale stipulata tra la Francia e un altro Stato membro, la quale autorizza la detta trattenuta alla fonte, prevede la possibilità di imputare all’imposta dovuta in quest’altro Stato membro l’onere addebitato ai sensi del dispositivo censurato, occorra tener conto di tale convenzione per valutare la compatibilità del detto dispositivo con il principio della libertà di stabilimento; 3. Se, nell’ipotesi in cui sia accolta la seconda parte dell’alternativa (di cui alla seconda questione), l’esistenza della suddetta convenzione sia sufficiente a far considerare il dispositivo censurato come un mero meccanismo di ripartizione della materia imponibile tra i due Stati interessati, privo di incidenza per le imprese, o se l’eventualità che per una società madre non avente sede in Francia risulti impossibile procedere all’imputazione prevista dalla convenzione debba indurre a considerare tale dispositivo come una violazione del principio della libertà di stabilimento".
La Corte di Giustizia e la prima questione preliminare
In merito alla prima questione, la Corte ha stabilito, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, che la libertà di stabilimento, ai sensi degli articoli 43 e 48 del Trattato, riconosce ai cittadini della Comunità il diritto di costituire e gestire le loro imprese in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste dalle leggi di quest’ultimo Stato per i propri cittadini. Nell’ipotesi di società consociate, la libertà di stabilimento mira così a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante della consociata vietando qualsiasi discriminazione, anche minima, fondata sul luogo in cui si trova la sede delle società. Un diverso trattamento fiscale può essere legittimato soltanto quando sussista una obiettiva diversità di situazione tale da giustificare la stessa disparità di trattamento. Nel caso in esame, ha sostenuto la Corte di Giustizia, non ricorrano i presupposti che giustifichino un diverso trattamento fiscale nella distribuzione dei dividendi al socio comunitario non residente. Pertanto, sulla prima questione, ha concluso il giudice comunitario, il Paese ospitante, la Francia, non può negare alle società residenti in altro Stato comunitario il trattamento fiscale più vantaggioso sui dividendi concesso alle società residenti.
Le altre due questioni
In merito alle questioni riguardanti la possibilità di discriminare un soggetto sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni in quanto strumento di ripartizione dell’onere fiscale tra due Stati, le autorità francesi hanno difeso la propria interpretazione sostenendo che la disparità di trattamento risultante dall’applicazione di tale Trattato deve essere corretta dallo Stato in cui è residente il soggetto discriminato e non dallo Stato delle fonte. La Corte di Giustizia, premesso che gli Stati membri sono liberi di concludere Convenzioni contro le doppie imposizioni per stabilire gli elementi di collegamento per la ripartizione delle competenze fiscali, ha chiarito che un accordo internazionale sulle doppie imposizioni non esonera gli Stati membri contraenti dal rispetto delle norme comunitarie. La Repubblica francese, pertanto, non può invocare una Convenzione contro le doppie imposizioni quale esimente dall’osservanza degli obblighi a essa imposti dal Trattato.
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Ciriaco Petrillo
Gianfranco Serio
pubblicato Mercoledì 10 Gennaio 2007
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