Le controversie aventi a oggetto l'applicazione della tariffa di igiene ambientale (Tia), già Tarsu, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, atteso che la natura tributaria della stessa è riconoscibile in quanto il carattere giuridico della tassa si sostanzia quando la fonte dell'obbligazione tra le parti deriva dalla legge e non dalla volontà contrattuale.
Quanto precede emerge da una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sezione II, (sentenza n. 87 del 6/12/2004, depositata il 20/12/2004), con la quale è stato affermato che la tariffa in esame, la quale si fonda sugli stessi presupposti dell'abrogata Tarsu, ha natura di imposizione fiscale e rientra nella categoria dei tributi.
La nuova tariffa è stata istituita, in attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, e 94/62/Cee sui rifiuti di imballaggio, con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente alla soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), disciplinata dal Dpr 10/9/1982, n. 915, e successive modificazioni. Tale tariffa, attraverso la quale i Comuni provvedono alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, viene applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza del locali stessi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
Prima di entrare nel merito della sentenza in argomento, è opportuno esaminare il nuovo ambito giurisdizionale attribuibile alle Commissioni tributarie.
L'articolo 12 della legge n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002), riformulando l'articolo 2 del Dlgs n. 31 dicembre 1992, n. 546, ha esteso l'ambito giurisdizionale delle Commissioni tributarie, giurisdizione che di fatto ha assunto carattere generale. Tale disposizione stabilisce l'appartenenza alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le addizionali e le sanzioni, restando escluse soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. In quest'ultimo caso, trattasi, in particolare, degli atti successivi alla notificazione della cartella di pagamento (del concessionario sulla base del ruolo) e, ove previsto, dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del Dpr 29 settembre 1972, n. 602, per i quali continuano ad applicarsi i rimedi di cui al titolo II del predetto decreto. Questi ultimi sono rappresentati dall'atto di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (articolo 57), dall'opposizione di terzi (articolo 58), nonché dalle controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione (articolo 59).
Il legislatore mediante la nuova formulazione della norma, che evidenzia sempre più la natura di specialità della giurisdizione delle Commissioni tributarie rispetto a quella del giudice ordinario, ha inteso introdurre una nozione generale e onnicomprensiva di tutti i tributi, che di fatto sostituisce l'elenco tassativo di cui alla versione precedente del citato articolo 2.
Appartengono ancora alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie relative agli accessori dell'imposta, tra i quali rientrano senza dubbio le somme dovute dal fisco per la svalutazione monetaria su importi indebitamente percepiti(1). Al riguardo, si evidenzia che l'Amministrazione finanziaria, con la circolare 23 aprile 1996, n. 98, ha chiarito che non possono considerarsi accessori dell'imposta le somme dovute dal contribuente a seguito di svalutazione monetaria e che, di conseguenza, le controversie aventi a oggetto gli stessi rientrano nella competenza del giudice ordinario(2).
Il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce, inoltre, che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie riguardanti il classamento dei terreni e dei fabbricati destinati a unità immobiliari urbane nonché l'attribuzione della rendita catastale.
Per quanto riguarda i tributi locali risultano ora assegnati alla competenza delle Commissioni tributarie le controversie aventi a oggetto alcune specifiche tasse o addizionali che, in precedenza, ne rimanevano escluse. Nella competenza delle Commissioni provinciali e regionali, rientrano, ad esempio, le controversie concernenti l'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica di cui alla legge 26 aprile 1993, n. 131, e le tasse sulle concessioni comunali regolate dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3: quanto detto per l'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica vale anche per lo stesso tributo.
Con la nuova attribuzione delle competenze, la Commissione tributaria può configurarsi come giudice naturale precostituito per legge in materia tributaria, delineandosi il venire meno del principio analitico di devoluzione ovvero la previgente elencazione tassativa. Tale modus operandi per il contribuente si realizza attraverso l'esperimento degli atti di impugnazione di specifici atti indicati nell'articolo 19 del Dlgs 546/1992. Tale norma, a differenza del previgente articolo 16 del Dpr n. 636 del 1972, contiene anche l'indicazione di alcuni conclusivi di un procedimento, o sub-procedimento, che un consolidato orientamento giurisprudenziale ha ritenuto impugnabile in modo autonomo per il fatto di avere come causa l'affermazione di un'obbligazione tributaria e di avere effetti nella sfera giuridica del soggetto passivo del tributo.
In fatto, la fattispecie in esame ha riguardato la natura tributaria e la corretta applicabilità della Tia, della quale la società ricorrente ne ha contestato l'insussistenza del presupposto, mentre i soggetti convenuti (un Comune del Nord Italia e la società di riscossione del tributo) hanno sollevato eccezione di carenza di giurisdizione del giudice tributario. L'ente locale per l'anno 2003, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 49 del Dlgs 22/97, ha istituito la tariffa di igiene ambientale, ritenendo legittimo il provvedimento emesso dalla società di riscossione, in quanto fondato sulle norme del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
I giudici di merito hanno respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione della Commissione tributaria, ritenendola destituita di fondamento giuridico, in virtù di quanto disposto dal riformulato articolo 2 del decreto legislativo 546/1992, che ha decretato l'appartenenza alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. Gli stessi giudici, nell'evidenziare che la Tia, al pari della Tarsu, ha natura di imposizione fiscale e rientra nella categoria dei tributi, hanno affermato che gli elementi che connotano tale tributo, desumibili dal citato articolo 49, spiegano il suo carattere generale erga omnes (dei soggetti che producono rifiuti) e di obbligazione, non riconducibile a una volontà contrattuale bensì fondata su disposizioni di legge.
A conferma di tale assunto si è pronunciata altra giurisprudenza di merito(3) e a ciò si deve aggiungere che, per la tariffa in esame, è prevista, come per ogni imposizione di natura fiscale, anche la riscossione coattiva, che può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, mediante ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr n. 601 del 1972, concernente la riscossione delle imposte e degli altri tributi.
I giudici tributari hanno ritenuto, infine, che dalla accertata natura tributaria della Tia deriva che le fatture sono gli unici atti impostivi e di riscossione della medesima, i quali sono evidentemente atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.
NOTE
1. Cfr. Cassazione 16 marzo 1999, n. 141.
2. Cassazione, Sezioni unite, 15 ottobre 1999, n. 722. E' stato affermato che per accessori devono intendersi gli aggi dovuti dall'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, e al limite il maggior danno da svalutazione monetaria ex articolo 1224, comma 2, c.c.
3. Commissione tributaria regionale Venezia 15 marzo 2004, n. 5.
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