L'atto di accertamento concordato deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto, oltre che dal contribuente, anche dal capo dell'ufficio o da un suo delegato.
Quanto precede è contenuto in una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 14945 del 28 giungo 2006), da cui emerge che la forma scritta dell'accertamento con adesione è richiesta sia perché ciò è previsto dai principi generali in materia di contratti della Pubblica amministrazione sia perché esso costituisce il titolo impositivo su cui si basa l'eventuale procedimento di esecuzione.
L'istituto dell'accertamento con adesione è stato introdotto dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 e rappresenta una definizione concordata delle imposte in sede amministrativa, che consente di evitare una lite giudiziaria e, quindi, di operare come misura deflazionante del contenzioso tributario. Tale nuovo istituto ha attribuito di fatto agli uffici finanziari un margine più ampio di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, al fine appunto di ridurre il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con risvolti positivi dell'azione di accertamento.
L'accertamento con adesione è, in sostanza, un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, a seguito di un formale contraddittorio, raggiunto prima dell'emissione di un accertamento da parte dell'ufficio o in una fase successiva, a condizione che il contribuente non impugni l'atto impositivo dinanzi al giudice tributario.
L'ambito applicativo fissato dal citato Dlgs 218/1997, inizialmente circoscritto ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo, è stato esteso a tutte le categorie di reddito e a tutti contribuenti, persone fisiche e giuridiche.
Circa l'uso di tale strumento deflativo del contenzioso, la Corte dei conti, nel ritenere responsabile di condotta dolosa o gravemente colposo il direttore dell'ufficio che abbia concluso un accertamento con adesione particolarmente vantaggioso per il contribuente, ha ritenuto che esso deve essere utilizzato solo nei casi in cui il credito erariale sia di dubbia realizzazione, per esservi incertezza nell'interpretazione della norma fiscale (sentenza 16 maggio 2005, n. 512).
Un ulteriore strumento, al pari di quello in esame, introdotto dal legislatore al fine di ridurre il contenzioso è la conciliazione giudiziale (articolo 48 del Dlgs n. 546/1992). Anche tale istituto tende a promuovere una fase concordataria non ancora definita in sede precontenziosa, che poi potrà trovare soluzione dinanzi agli organi giudicanti: la conciliazione è applicabile a tutte le controversie per cui sono competenti le Commissioni tributarie.
In fatto, l'ufficio finanziario, con avviso di rettifica e liquidazione, ha modificato i valori dichiarati da una Sas in un atto di cessione di azienda.
Detta società ha impugnato l'atto impositivo eccependo che, sulla base di un accordo raggiunto sul valore della cessione dei rami d'azienda, aveva provveduto a versare la somma derivante dal concordato e la Commissione di primo grado ha accolto il ricorso.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha proposto appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale, lamentando che l'accertamento concordato non si fosse perfezionato, atteso che l'atto era stato sottoscritto solo dal legale rappresentante della società e non anche dal funzionario dell'ufficio.
Avverso tale sentenza, la società ha presentato ricorso per cassazione.
I giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto che il ricorso della società, secondo cui l'accordo si era perfezionato con l'avvenuto pagamento, non fosse fondato, in quanto l'articolo 7 del citato Dlgs n. 218 del 1997 prevede che "l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato...". Il legislatore ha dettato, quindi, una norma molto chiara, che non lascia dubbi circa la sua interpretazione e che prevede la forma scritta per la redazione dell'accertamento con adesione e la sottoscrizione dello stesso da parte, oltre che del contribuente, anche del capo dell'ufficio finanziario o di un suo delegato.
Nel caso di specie, la forma scritta è richiesta ad substantiam, sia perché conforme ai principi generali che regolano la materia dei contratti della Pubblica amministrazione, sia in quanto l'accertamento con adesione rappresenta il titolo impositivo su cui si fonda l'eventuale procedimento successivo di esecuzione.
A tale riguardo, è opportuno sottolineare che tutti i contratti degli enti pubblici, compreso il contratto di natura privatistica nei casi in cui ne è consentita la stipulazione alla Pubblica amministrazione, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (cfr. Cassazione 17 gennaio 2002, n. 485; 6 luglio 2001, n. 9212; 29 agosto 1994, n. 7575; 17 maggio 1988, n. 3268). La forma costituisce, quindi, un elemento essenziale del contratto e del negozio giuridico, la cui inosservanza rende l'atto nullo (articolo 1350 c.c.): infatti, la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi implicitamente da fatti o atti, dovendo manifestarsi per iscritto, cosicché nei confronti della stessa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto (Cassazione n. 1970/2002; n. 15325/2001).
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