Giurisprudenza
Luce sull’iter delle conciliazioni
e sul ruolo del giudice tributario
La Corte definisce gli esiti processuali dell’accordo cancellando ogni dubbio sui tempi degli adempimenti
Lungo il solco scavato dalla sentenza 3560/2009, la Suprema corte ha emesso una pronuncia, la 9219 del 21 aprile, utile a determinare le conseguenze processuali della conciliazione sottoscritta dalle parti e onorata, poi, solo con il versamento della prima rata e non con la prestazione di idonea garanzia.
 
Il fatto
I contraddittori di una lite tributaria svoltasi innanzi la Ctp di Udine, circa un mese prima dell’udienza di trattazione della controversia, provvedevano a depositare, al fascicolo processuale, un atto di conciliazione contenente il piano di pagamento rateale delle somme convenute, da accompagnarsi alla prestazione di garanzia dovuta ex lege.
Il collegio giudicante concedeva numerosi rinvii alla parte contribuente, rilevando solo quattro mesi dopo la prima udienza il pagamento della prima rata.
In una ulteriore udienza, praticamente nei sette mesi successivi alla prima, la Ctp di Udine dichiarava estinto il giudizio, nonostante il contribuente non avesse depositato fideiussione alcuna in favore del Fisco.
 
L’ufficio impositore proponeva, quindi, appello alla Ctr Friuli Venezia Giulia, lamentando il mancato perfezionamento della conciliazione, in ragione sia della tardività del versamento della prima rata sia della insussistenza della garanzia.
Il giudice d’appello rigettava il gravame, ritenendo sufficiente la sottoscrizione della conciliazione e irrilevante ogni altra questione sui successivi adempimenti, attesa la qualifica del verbale – ex articolo 48, comma 3, Dlgs 546/1992 – di titolo per la riscossione delle somme dovute.
 
L’ulteriore, e ultimo, grado di giudizio si è concluso con la statuizione dell’illegittimità della sentenza appellata, attraverso una diversa lettura delle norme che sottintendono all’accordo conciliativo.
 
La decisione
I giudici di legittimità, evidenziando l’aspetto della norma (articolo 48 del Dlgs 546/1992) che definisce la conciliazione perfezionata con il versamento della prima rata e con la prestazione di garanzia, hanno inteso indicare la necessità della concorrenza di entrambi questi elementi affinché la commissione di primo grado possa dichiarare estinto il processo.
Il difetto di prestazione di garanzia, nel caso di specie, è stato un elemento processuale di valore assolutamente decisivo, ma i giudici non hanno risparmiato di esprimere un certo rigore anche per quanto attinente il versamento “tardivo” della prima rata.
 
In realtà, il collegio sembra essersi staccato a più riprese da un concetto di implicita “ordinatorietà” del termine per effettuare detto versamento, fissato nei venti giorni successivi al verbale dell’udienza che prende atto dell’accordo delle parti.
Infatti la Corte ha, preliminarmente, argomentato a chiare lettere che, “quand’anche si volesse considerare prorogabile sull’accordo delle parti il termine per l’effettuazione di tali adempimenti…”, la mancata produzione della garanzia è motivo sufficiente per non dichiarare perfezionata la conciliazione.
 
Poi, nella motivazione, ribadendo l’indispensabilità di rinviare, come indicato dalla decisione 3560/2009, la controversia a una udienza di verifica degli adempimenti dovuti – ha sottolineato l’impossibilità di adottare la procedura di riscossione coattiva nel caso di mancato o ritardato versamento della prima rata e/o di omessa prestazione della garanzia.
 
Continuando poi nella descrizione del corretto sviluppo processuale della fattispecie trattata, la Cassazione “affonda il colpo” – cancellando ogni dubbio sulla scansione temporale degli oneri a carico del contribuente – con l’affermazione che all’udienza di rinvio il contribuente deve poi documentare sia il tempestivoprimo versamento sia la garanzia prestata.
 
Da notare che l’intera rappresentazione ha così rimesso specificamente al giudice il pieno controllo dell’iter perfezionativo, progressivo e procedimentalizzato, della conciliazione, assegnandogli quel ruolo “attivo” che gli dovrebbe permettere di abbandonare una funzione di mera verbalizzazione “notarile” dell’accordo delle parti.
 
In questa occasione, i giudici di piazza Cavour hanno anche rimarcato che la conciliazione non ha natura negoziale e, in particolare, non ha natura di novazione.
Questa affermazione non è di secondaria importanza.
L’atto di novazione, infatti, riassorbe il precedente rapporto e rimane unica fonte regolatrice di quello nuovo. Pertanto, il riconoscimento di tale natura alla conciliazione avrebbe significato la “cancellazione” dell’atto impositivo, fatto sufficiente a esporre l’interesse pubblico erariale al rischio di comportamenti dilatori, posti artificiosamente in essere al solo fine di ridurre la pretesa fiscale.
Antonino Russo
pubblicato Giovedì 12 Maggio 2011

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