Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Né autorizzazione, né confronto.
L’accertamento comunque fila liscio
L’accertamento comunque fila liscio
Dalla Corte quattro no. Tra gli altri, quello relativo all’illegittimità della perquisizione dell’automobile non utilizzata come mezzo di locomozione, ma come deposito
La Corte di cassazione, con la sentenza 24923 del 25 novembre, ha riaffermato che è legittimo l'atto impositivo in materia di Iva fondato sulla contabilità “in nero” riportata su un’agenda e in alcuni floppy disk reperiti all’interno di un’autovettura dismessa, pur in mancanza dell’autorizzazione giudiziaria all’utilizzo dei dati ai fini fiscali e anche se i supporti informatici rinvenuti sono stati elaborati presso il comando della Guardia di finanza, senza il contraddittorio con il contribuente.
Il fatto
La vicenda riguarda un contribuente esercente autoriparazioni, al quale era stato notificato un avviso di rettifica Iva basato su un processo verbale redatto dalla Guardia di finanza, in seguito a conclusione di una verifica nel corso della quale era stata rinvenuta nei locali dell’impresa documentazione extracontabile cartacea e informatica.
La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, con analogo esito anche il secondo grado.
Il conseguente approdo in Cassazione viene supportato dal soccombente con le seguenti principali censure alla sentenza impugnata, riguardanti la violazione:
Motivi della decisione
La Corte suprema rigetta il ricorso per infondatezza di tutti gli articolati aspetti denunciati.
In particolare, la Cassazione ha dichiarato innanzitutto priva di pregio la tesi del contribuente sulla pretesa illegittimità dell’avviso di rettifica per mancanza dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria all’utilizzo, ai fini fiscali, dei dati acquisti nell’attività di polizia giudiziaria, ribadendo che tale autorizzazione – come ormai definitivamente acquisito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le altre, sentenze 11203/2007 e 27947/2009) – è posta esclusivamente a presidio della riservatezza delle indagini penali e non a tutela dei soggetti coinvolti. Di conseguenza, la denunciata carenza può dare luogo, tutt’al più, a eventuali provvedimenti, certo non intacca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi né inficia l’atto impositivo adottato in sede fiscale.
Anche riguardo alla denunciata illegittimità della perquisizione della propria autovettura, la Corte regolatrice, respingendo la censura, afferma che risulta accertato che si trattava di un’autovettura dismessa, non utilizzata dal proprietario come mezzo di locomozione, ma come deposito o, al limite, per ricavarne pezzi di ricambio da adoperare nell’attività esercitata. Quanto basta per legittimare la perquisizione e, a fortiori, l’utilizzo in sede fiscale della contabilità non ufficiale ivi custodita.
A fronte dell’altra eccezione appuntata sulla circostanza che l’esame della documentazione (agende) e l’elaborazione dei supporti informatici (floppy disk) fossero avvenute in assenza di contraddittorio con il contribuente, la Corte suprema oppone che le disposizioni assunte violate si riferiscono alla contabilità formale e non anche alla documentazione extracontabile, ponendosi solo in relazione alla prima l’esigenza, tutelata dalla legge, di non ostacolare l’ordinaria attività dell’impresa. E’ noto, infatti, che la contabilità “in nero”, risultante da appunti personali e informali dell’imprenditore ovvero, come nella specie, in indicazioni contenute in floppy disk, costituisca valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge (articolo 39, commi 2 e 3, del Dpr 600/1973, e articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972) (Cassazione 1987/2006).
Peraltro, poiché l’attività ispettiva degli organi dell’Amministrazione finanziaria non è retta, in linea di massima, dal principio del contraddittorio, deve escludersi che le risultanze della verifica non possano sorreggere la pretesa impositiva per il solo fatto della mancata attivazione del contraddittorio anticipato con il contribuente (Cassazione 10265/2008), non vertendosi, peraltro, in tema di diritti di rango costituzionale come l’inviolabilità del domicilio o la libertà personale (Cassazione 8990/2007).
Infine, la pretesa del contribuente ha trovato dissenso anche riguardo alla lamentata attività di verifica protratta – in asserita violazione dell’articolo 12, comma 5, legge 212/2000 – oltre il previsto termine di trenta giorni, atteso che la norma dello Statuto non ha effetti retroattivi poiché la legge, nella specie, non dispone che per l’avvenire (articolo 3, legge 212/2000) (Cassazione 26674/2009).
Il fatto
La vicenda riguarda un contribuente esercente autoriparazioni, al quale era stato notificato un avviso di rettifica Iva basato su un processo verbale redatto dalla Guardia di finanza, in seguito a conclusione di una verifica nel corso della quale era stata rinvenuta nei locali dell’impresa documentazione extracontabile cartacea e informatica.
La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, con analogo esito anche il secondo grado.
Il conseguente approdo in Cassazione viene supportato dal soccombente con le seguenti principali censure alla sentenza impugnata, riguardanti la violazione:
- dell’articolo 63, comma 1, del Dpr 633/1972, per mancanza dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria all’utilizzo e alla trasmissione agli uffici fiscali dei dati acquisiti in sede di attività di polizia giudiziaria
- dell’articolo 52, comma 2, del Dpr 633/1972, per essere stata consentita, senza autorizzazione del procuratore della Repubblica, la perquisizione dell’autovettura ferma nell’autorimessa, nella quale era stata rinvenuta la contabilità “in nero” dell’azienda
- dell’articolo 52, comma 7, del Dpr 633/1972, per essere stata considerata valida l’ispezione della documentazione (compresa la lettura dei floppy disk reperiti), senza contraddittorio con il contribuente in quanto eseguita presso il comando della Guardia di finanza procedente e non nei locali aziendali
- dell’articolo 12, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), per protrazione dell’attività di verifica oltre i rituali trenta giorni lavorativi.
Motivi della decisione
La Corte suprema rigetta il ricorso per infondatezza di tutti gli articolati aspetti denunciati.
In particolare, la Cassazione ha dichiarato innanzitutto priva di pregio la tesi del contribuente sulla pretesa illegittimità dell’avviso di rettifica per mancanza dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria all’utilizzo, ai fini fiscali, dei dati acquisti nell’attività di polizia giudiziaria, ribadendo che tale autorizzazione – come ormai definitivamente acquisito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le altre, sentenze 11203/2007 e 27947/2009) – è posta esclusivamente a presidio della riservatezza delle indagini penali e non a tutela dei soggetti coinvolti. Di conseguenza, la denunciata carenza può dare luogo, tutt’al più, a eventuali provvedimenti, certo non intacca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi né inficia l’atto impositivo adottato in sede fiscale.
Anche riguardo alla denunciata illegittimità della perquisizione della propria autovettura, la Corte regolatrice, respingendo la censura, afferma che risulta accertato che si trattava di un’autovettura dismessa, non utilizzata dal proprietario come mezzo di locomozione, ma come deposito o, al limite, per ricavarne pezzi di ricambio da adoperare nell’attività esercitata. Quanto basta per legittimare la perquisizione e, a fortiori, l’utilizzo in sede fiscale della contabilità non ufficiale ivi custodita.
A fronte dell’altra eccezione appuntata sulla circostanza che l’esame della documentazione (agende) e l’elaborazione dei supporti informatici (floppy disk) fossero avvenute in assenza di contraddittorio con il contribuente, la Corte suprema oppone che le disposizioni assunte violate si riferiscono alla contabilità formale e non anche alla documentazione extracontabile, ponendosi solo in relazione alla prima l’esigenza, tutelata dalla legge, di non ostacolare l’ordinaria attività dell’impresa. E’ noto, infatti, che la contabilità “in nero”, risultante da appunti personali e informali dell’imprenditore ovvero, come nella specie, in indicazioni contenute in floppy disk, costituisca valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge (articolo 39, commi 2 e 3, del Dpr 600/1973, e articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972) (Cassazione 1987/2006).
Peraltro, poiché l’attività ispettiva degli organi dell’Amministrazione finanziaria non è retta, in linea di massima, dal principio del contraddittorio, deve escludersi che le risultanze della verifica non possano sorreggere la pretesa impositiva per il solo fatto della mancata attivazione del contraddittorio anticipato con il contribuente (Cassazione 10265/2008), non vertendosi, peraltro, in tema di diritti di rango costituzionale come l’inviolabilità del domicilio o la libertà personale (Cassazione 8990/2007).
Infine, la pretesa del contribuente ha trovato dissenso anche riguardo alla lamentata attività di verifica protratta – in asserita violazione dell’articolo 12, comma 5, legge 212/2000 – oltre il previsto termine di trenta giorni, atteso che la norma dello Statuto non ha effetti retroattivi poiché la legge, nella specie, non dispone che per l’avvenire (articolo 3, legge 212/2000) (Cassazione 26674/2009).
Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 5 Dicembre 2011
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