Giurisprudenza
Nella scheda carburante va indicato il numero di targa
Rappresenta l'elemento principale per individuare il veicolo e accertare l'effettiva riferibilità del costo all'attività dell'impresa
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Con sentenza n. 21769 del 16 giugno 2005, depositata il 9 novembre 2005, la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini fiscali, la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali è subordinata alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal decreto ministeriale 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l'indicazione del numero di targa.

Il fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento notificato dal competente ufficio finanziario, con il quale, fra l'altro, venivano recuperati a tassazione i costi per carburanti.
L'atto, debitamente impugnato, ha superato il vaglio dei giudici di prime cure che hanno rigettato il ricorso.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso in Commissione tributaria regionale, la quale, con sentenza n. 74/18/99, depositata il 26 novembre 1999, ha accolto l'appello di parte.
La sentenza è stata impugnata dall'ufficio in cassazione, deducendo i vizi di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1977, nonché di insufficiente motivazione della sentenza, con riferimento al punto della controversia relativo al mancato riconoscimento di costi per l'acquisto di carburante.

La sentenza
I giudici della suprema Corte hanno ritenuto fondato il recupero relativo alle schede carburanti per violazione e falsa applicazione di legge, atteso che "l'art. 2 del D.M. 7 giugno 1977 prevede che, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 della L. 21 febbraio 1977, n. 31, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività dell'impresa, deve essere istituita una scheda mensile contenente, tra l'altro, gli estremi di individuazione del veicolo".
Affermano i giudici che, se pur la norma non contempla espressamente "l'indicazione anche del numero di targa, ma ciò nonostante non vi è dubbio che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale nel caso in esame, esso debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo".
La suprema Corte assume conferma del proprio convincimento dalla constatazione del fatto che "per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici, di cui agli artt. 30 e 31 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959), proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l'istituzione della scheda carburante e l'individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (vd. rispettivamente circolare n. 39/362701 del 13 luglio 1977 e risoluzione n. 363799 del 19 dicembre 1977, entrambe della Direzione generale tasse)".
Dall'univoca volontà legislativa deriva che il contribuente che non abbia osservato le prescrizioni suddette non può godere delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all'acquisto del carburante, "venendo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito, e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività dell'impresa, e ciò senza che l'adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno, ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa".
La Corte non condivide, pertanto, la sentenza di appello che qualifica "irregolarità formale" l'omessa indicazione della targa del veicolo sulla relativa scheda carburante, ritenendola irrilevante.

Considerazioni
La sentenza che si annota - con la quale si controverte anche su maggiori ricavi accertati sulla base di buoni di consegna riscontrati dalla Guardia di finanza - si segnala per il preciso e puntuale excursus normativo effettuato, e si occupa di un rilievo classico per i verificatori, con il quale si recupera a tassazione il costo dei carburanti, poiché la scheda è priva degli estremi identificativi del mezzo.
Come abbiamo visto, l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1977 prevede che, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività della impresa, dell'arte o della professione, deve essere istituita una scheda mensile contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, anche la ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Se non si tratta di imprese, società o enti, devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.
Si rileva che, in forza dell'articolo 4 del Dpr 10 novembre 1997, n. 444, oltre agli elementi sopra indicati, le imprese intestatarie di mezzi di trasporto devono annotare sulla scheda, alla fine del mese o del trimestre, il numero dei chilometri rilevati attraverso il contachilometri.
Come evidenziato dalla Cassazione, l'intento del legislatore è quello di evitare manovre elusive: di fatto, la scheda potrebbe riferirsi ad altra autovettura non riferibile all'impresa.

La recente guida "Fisco e motori: istruzioni di guida" dell'Agenzia delle entrate (disponibile anche nella biblioteca di FISCOoggi), in ordine agli estremi d'individuazione del veicolo, fa riferimento alla casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio (sul punto, cfr. circolare n. 205/1998).
E' rimessa, comunque, alla valutazione del giudice la possibilità di riscontrare, in assenza della targa, la riferibilità del costo attraverso il numero di telaio o modello, o da ogni altro elemento utile all'identificazione, pur se, occorre rilevare che, nel caso in esame, la Corte afferma che l'adempimento disposto non ammette equipollente.
Il principio fissato dalla Corte di cassazione - garantire la riferibilità del costo all'impresa - ben potrà essere fatto valere dagli organi di controllo, a nostro avviso, per fattispecie similari.
Si pensi, ad esempio, ai recuperi dei costi di manutenzione degli autoveicoli, agli acquisti dei pneumatici, eccetera, dove le fatture sono prive degli estremi identificativi del mezzo: tali costi, pertanto, possono essere proposti agli uffici per il recupero a tassazione, quali costi non inerenti.

Gianfranco Antico
pubblicato Martedì 7 Febbraio 2006

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