Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Niente esenzione decennale Ilor
senza potenziamento produttivo
senza potenziamento produttivo
Agevolabile non è tutto il maggior reddito comunque registrato, ma soltanto quella parte che può essere ricondotta allo sviluppo degli stabilimenti industriali
La Corte di cassazione ha stabilito, con l’ordinanza 28530 del 22 dicembre 2011, che gli investimenti finanziari (titoli di Stato o pronti contro termini) non rientrano tra le attività di impresa meritevoli di agevolazioni fiscali in quanto, trattandosi di operazioni speculative e non industriali, mancano del requisito indispensabile dell’inerenza all’esercizio di impresa svolto.
Il fatto
La vicenda riguarda una società per azioni alla quale erano state recuperate a tassazione, tra l’altro, somme relative a interessi attivi derivanti da operazioni di investimento, che il competente ente impositore aveva ritenuto non rientrassero nell’esenzione decennale Ilor prevista dall’articolo 101 del Dpr 218/1978. Ciò in quanto si trattava, nello specifico, di proventi derivanti da impiego di capitali nella gestione di titoli di Stato e di carte commerciali presso istituti di credito e non di “redditi industriali”, come voluto dalla norma.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con giudicato confermato in appello.
L’Amministrazione finanziaria, di conseguenza, censurava in Cassazione la sentenza impugnata nella parte in cui veniva ritenuta applicabile l’esenzione decennale anche agli interessi percepiti per alcune specifiche operazioni finanziarie poste in essere dalla società (pronti contro termini, commercial paper e simili), in quanto il “reddito d’impresa” comprenderebbe – secondo l’assunto del giudice di appello – il reddito “comunque” conseguito, mentre, in base alla difesa erariale, è categoricamente da escludere che l’esenzione Ilor possa estendersi ai redditi derivanti da altre forme di attività d’impresa diverse da quelle individuate dalla norma, quali quelli meramente finanziari di investimento in titoli di Stato.
Riflessi normativi
Si premette che l’esenzione Ilor disciplinata dall’articolo 101 del Dpr 218/1978 si applica ai redditi industriali prodotti dagli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano in territori agevolati. L’esenzione ha durata decennale e decorre dal primo esercizio di produzione del reddito. I benefici trovano però applicazione limitatamente al reddito industriale prodotto.
Inoltre, in base all’articolo 8 della legge 614/1966, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell’Italia settentrionale e centrale, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, da ogni tributo diretto sul reddito.
Motivi della decisione
La Suprema corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, escludendo che nella specie ricorra un’ipotesi di agevolazione fiscale, atteso che, in base all’articolo 8 della legge 614/1966, il beneficio dell’esenzione decennale da tributi diretti per il reddito derivante da nuove iniziative industriali in aree depresse dell'Italia centro-settentrionale è subordinato alla condizione che si verifichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle aree interessate.
Alla stessa conclusione si arriva per l’esenzione decennale Ilor (ex articolo 101, Dpr 218/1978) a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e impiantati nei territori del Mezzogiorno, atteso che ciò che la legge esenta non è tutto il maggior reddito comunque registrato dopo l’ampliamento della capacità produttiva, ma solo la quota di tale aumento riconducibile al potenziamento produttivo.
Va da sé, perciò, che il beneficio in discorso non può spettare in relazione a utili derivanti da interessi su titoli e proventi da negoziazione di commercial paper, i quali costituiscono – semmai – ricavi solo occasionalmente connessi con l’attività produttiva (giurisprudenza costante: Cassazione, 1455/2009, 736/1990, 771/1984 e 5549/1983). Infatti, i proventi derivanti da investimenti in pronti contro termine, carte commerciali e altri, costituiscono rendite finanziarie che, in realtà, non attengono strettamente all’attività di produzione di beni dell’azienda, ma configurano ricavi non afferenti alle tipologie di ricavi da insediamenti industriali, diversamente da quanto accade per gli ordinari depositi bancari normalmente funzionali alla sola circolazione monetaria necessaria per la vita stessa dell’impresa (Cassazione, 1607/2006).
Pertanto, con la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, si farebbe dipendere la concessione dell’esenzione non più dal potenziamento degli impianti, ma da circostanze esterne ai fattori produttivi dell’impresa e variabili indipendentemente dal potenziamento voluto dalla legge (Cassazione, 10433/2003).
Queste attività, in ultima analisi, nulla hanno a che vedere con gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che s’impiantano nei territori del Mezzogiorno o nei territori depressi dell’Italia centro settentrionale.
Il fatto
La vicenda riguarda una società per azioni alla quale erano state recuperate a tassazione, tra l’altro, somme relative a interessi attivi derivanti da operazioni di investimento, che il competente ente impositore aveva ritenuto non rientrassero nell’esenzione decennale Ilor prevista dall’articolo 101 del Dpr 218/1978. Ciò in quanto si trattava, nello specifico, di proventi derivanti da impiego di capitali nella gestione di titoli di Stato e di carte commerciali presso istituti di credito e non di “redditi industriali”, come voluto dalla norma.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con giudicato confermato in appello.
L’Amministrazione finanziaria, di conseguenza, censurava in Cassazione la sentenza impugnata nella parte in cui veniva ritenuta applicabile l’esenzione decennale anche agli interessi percepiti per alcune specifiche operazioni finanziarie poste in essere dalla società (pronti contro termini, commercial paper e simili), in quanto il “reddito d’impresa” comprenderebbe – secondo l’assunto del giudice di appello – il reddito “comunque” conseguito, mentre, in base alla difesa erariale, è categoricamente da escludere che l’esenzione Ilor possa estendersi ai redditi derivanti da altre forme di attività d’impresa diverse da quelle individuate dalla norma, quali quelli meramente finanziari di investimento in titoli di Stato.
Riflessi normativi
Si premette che l’esenzione Ilor disciplinata dall’articolo 101 del Dpr 218/1978 si applica ai redditi industriali prodotti dagli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano in territori agevolati. L’esenzione ha durata decennale e decorre dal primo esercizio di produzione del reddito. I benefici trovano però applicazione limitatamente al reddito industriale prodotto.
Inoltre, in base all’articolo 8 della legge 614/1966, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell’Italia settentrionale e centrale, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, da ogni tributo diretto sul reddito.
Motivi della decisione
La Suprema corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, escludendo che nella specie ricorra un’ipotesi di agevolazione fiscale, atteso che, in base all’articolo 8 della legge 614/1966, il beneficio dell’esenzione decennale da tributi diretti per il reddito derivante da nuove iniziative industriali in aree depresse dell'Italia centro-settentrionale è subordinato alla condizione che si verifichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle aree interessate.
Alla stessa conclusione si arriva per l’esenzione decennale Ilor (ex articolo 101, Dpr 218/1978) a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e impiantati nei territori del Mezzogiorno, atteso che ciò che la legge esenta non è tutto il maggior reddito comunque registrato dopo l’ampliamento della capacità produttiva, ma solo la quota di tale aumento riconducibile al potenziamento produttivo.
Va da sé, perciò, che il beneficio in discorso non può spettare in relazione a utili derivanti da interessi su titoli e proventi da negoziazione di commercial paper, i quali costituiscono – semmai – ricavi solo occasionalmente connessi con l’attività produttiva (giurisprudenza costante: Cassazione, 1455/2009, 736/1990, 771/1984 e 5549/1983). Infatti, i proventi derivanti da investimenti in pronti contro termine, carte commerciali e altri, costituiscono rendite finanziarie che, in realtà, non attengono strettamente all’attività di produzione di beni dell’azienda, ma configurano ricavi non afferenti alle tipologie di ricavi da insediamenti industriali, diversamente da quanto accade per gli ordinari depositi bancari normalmente funzionali alla sola circolazione monetaria necessaria per la vita stessa dell’impresa (Cassazione, 1607/2006).
Pertanto, con la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, si farebbe dipendere la concessione dell’esenzione non più dal potenziamento degli impianti, ma da circostanze esterne ai fattori produttivi dell’impresa e variabili indipendentemente dal potenziamento voluto dalla legge (Cassazione, 10433/2003).
Queste attività, in ultima analisi, nulla hanno a che vedere con gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che s’impiantano nei territori del Mezzogiorno o nei territori depressi dell’Italia centro settentrionale.
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 5 Gennaio 2012
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
22/5/2012
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
17/5/2012
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
11/5/2012
E l’Amministrazione finanziaria può utilizzate le notizie acquisite dal web a fini accertativi e per verificare se il campo d’azione di un’azienda sia tra quelli imponibili
7/5/2012
Il conseguimento della titolarità di nuove quote societarie presuppone, in relazione agli esborsi necessari per ottenerlo, la disponibilità di un corrispondente reddito
Notizie correlate
- Gli utili da attività finanziarie non meritano l’esenzione Ilor
- 13/1/2012

- Si tratta di redditi che non hanno nulla a che vedere con il senso della norma che intendeva spronare lo sviluppo industriale delle zone depresse dell'Italia
- Esenzione Ilor nel Mezzogiorno. Non basta fondersi per avere l’ok
- 29/12/2010

- L’agevolazione, prevista dal Dpr 218/1978, va commisurata solo alla parte di reddito che deriva dall’aumentata produttività o dalla diminuzione dei costi
- L'ESENZIONE IRAP NON FA PERDERE IL BONUS
- 13/8/2002
- Una recente risoluzione chiarisce la cumulabilità dell'articolo 8 legge 388/2000 con l'agevolazione per la tassazione regionale
- Il trattamento fiscale dei redditi finanziari dei non residenti (2)
- 31/8/2005
- Dall' esenzione prevista dall’articolo 26-bis del Dpr 600 del 1973 agli interessi riqualificati come dividendiLa
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















