Giurisprudenza
Niente esenzione decennale Ilor
senza potenziamento produttivo
Agevolabile non è tutto il maggior reddito comunque registrato, ma soltanto quella parte che può essere ricondotta allo sviluppo degli stabilimenti industriali
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La Corte di cassazione ha stabilito, con l’ordinanza 28530 del 22 dicembre 2011, che gli investimenti finanziari (titoli di Stato o pronti contro termini) non rientrano tra le attività di impresa meritevoli di agevolazioni fiscali in quanto, trattandosi di operazioni speculative e non industriali, mancano del requisito indispensabile dell’inerenza all’esercizio di impresa svolto.
 
Il fatto
La vicenda riguarda una società per azioni alla quale erano state recuperate a tassazione, tra l’altro, somme relative a interessi attivi derivanti da operazioni di investimento, che il competente ente impositore aveva ritenuto non rientrassero nell’esenzione decennale Ilor prevista dall’articolo 101 del Dpr 218/1978. Ciò in quanto si trattava, nello specifico, di proventi derivanti da impiego di capitali nella gestione di titoli di Stato e di carte commerciali presso istituti di credito e non di “redditi industriali”, come voluto dalla norma.
 
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con giudicato confermato in appello.
L’Amministrazione finanziaria, di conseguenza, censurava in Cassazione la sentenza impugnata nella parte in cui veniva ritenuta applicabile l’esenzione decennale anche agli interessi percepiti per alcune specifiche operazioni finanziarie poste in essere dalla società (pronti contro termini, commercial paper e simili), in quanto il “reddito d’impresa” comprenderebbe – secondo l’assunto del giudice di appello – il reddito “comunque” conseguito, mentre, in base alla difesa erariale, è categoricamente da escludere che l’esenzione Ilor possa estendersi ai redditi derivanti da altre forme di attività d’impresa diverse da quelle individuate dalla norma, quali quelli meramente finanziari di investimento in titoli di Stato.
 
Riflessi normativi
Si premette che l’esenzione Ilor disciplinata dall’articolo 101 del Dpr 218/1978 si applica ai redditi industriali prodotti dagli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano in territori agevolati. L’esenzione ha durata decennale e decorre dal primo esercizio di produzione del reddito. I benefici trovano però applicazione limitatamente al reddito industriale prodotto.
Inoltre, in base all’articolo 8 della legge 614/1966, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell’Italia settentrionale e centrale, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, da ogni tributo diretto sul reddito.
 
Motivi della decisione
La Suprema corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, escludendo che nella specie ricorra un’ipotesi di agevolazione fiscale, atteso che, in base all’articolo 8 della legge 614/1966, il beneficio dell’esenzione decennale da tributi diretti per il reddito derivante da nuove iniziative industriali in aree depresse dell'Italia centro-settentrionale è subordinato alla condizione che si verifichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle aree interessate.
 
Alla stessa conclusione si arriva per l’esenzione decennale Ilor (ex articolo 101, Dpr 218/1978) a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e impiantati nei territori del Mezzogiorno, atteso che ciò che la legge esenta non è tutto il maggior reddito comunque registrato dopo l’ampliamento della capacità produttiva, ma solo la quota di tale aumento riconducibile al potenziamento produttivo.
 
Va da sé, perciò, che il beneficio in discorso non può spettare in relazione a utili derivanti da interessi su titoli e proventi da negoziazione di commercial paper, i quali costituiscono – semmai – ricavi solo occasionalmente connessi con l’attività produttiva (giurisprudenza costante: Cassazione, 1455/2009, 736/1990, 771/1984 e 5549/1983). Infatti, i proventi derivanti da investimenti in pronti contro termine, carte commerciali e altri, costituiscono rendite finanziarie che, in realtà, non attengono strettamente all’attività di produzione di beni dell’azienda, ma configurano ricavi non afferenti alle tipologie di ricavi da insediamenti industriali, diversamente da quanto accade per gli ordinari depositi bancari normalmente funzionali alla sola circolazione monetaria necessaria per la vita stessa dell’impresa (Cassazione, 1607/2006).
 
Pertanto, con la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, si farebbe dipendere la concessione dell’esenzione non più dal potenziamento degli impianti, ma da circostanze esterne ai fattori produttivi dell’impresa e variabili indipendentemente dal potenziamento voluto dalla legge (Cassazione, 10433/2003).
Queste attività, in ultima analisi, nulla hanno a che vedere con gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che s’impiantano nei territori del Mezzogiorno o nei territori depressi dell’Italia centro settentrionale.
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 5 Gennaio 2012

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