Giurisprudenza
Niente Iva per i servizi bancari
di garanzia di sottoscrizione
È la conclusione a cui sono pervenuti i giudici comunitari su una questione che coinvolge la normativa svedese
la sede della corte di giustizia Ue
La controversia che ha portato alla pronuncia dei giudici comunitari è insorta tra un istituto bancario scandinavo e l'Amministrazione fiscale svedese relativamente alla qualificazione, ai fini dell'esenzione Iva, di alcuni servizi di garanzia di sottoscrizione.
L'istituto bancario svedese, posto al vertice di un "gruppo Iva",  fornisce servizi di finanziamento alle imprese collegati all'emissione di strumenti finanziari. Insieme a un'altra società parte del medesimo gruppo Iva, ha fornito a una società terza, dietro versamento di una commissione, garanzie di sottoscrizione in base alle quali i membri di tale gruppo s'impegnavano ad acquistare le azioni della società che non fossero state sottoscritte al termine del periodo di sottoscrizione. Poiché secondo i fiscalisti dell'istituto la fornitura di garanzie di sottoscrizione doveva beneficiare dell'esenzione dall'Iva, il gruppo non ha fatturato e contabilizzato l'Iva per il versamento della commissione ricevuta. Al contrario della banca, però, l'Amministrazione tributaria svedese ha ritenuto che fornire garanzie di sottoscrizione non costituisse un'operazione esente da Iva e ha provveduto di conseguenza a sanzionare la banca.
Il contenzioso giudiziario che ne è scaturito arrivava all'esame delle massime autorità giurisdizionali scandinave. A sua difesa, la banca sosteneva che la garanzia di sottoscrizione può essere assimilata ad altri servizi i quali vengono forniti nel settore finanziario senza che venga percepita l'IVA, come le operazioni sui titoli, le assicurazioni, le concessioni di credito, le garanzie, o ancora le put options.

La posizione dei giudici nazionali
I magistrati svedesi, pur rilevando che, secondo la propria giurisprudenza, la concessione di garanzie di sottoscrizione non costituisce un'operazione esente (articolo 13, parte B, lett. d, punto 5, della sesta direttiva - operazioni relative a titoli), constatano tuttavia che negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri si riscontrano divergenze per l'applicazione ai servizi di underwriting dell'esenzione prevista dalla disposizione della sesta direttiva. In particolare, in Irlanda e nel Regno Unito, infatti, esenzioni espresse dell'Iva sarebbero state introdotte proprio per questi servizi. Inoltre, sempre secondo i giudici svedesi, nella sua giurisprudenza relativa all'interpretazione delle esenzioni (ex art. 13, parte B, lett. a) o d), punti 1, 2 e 5 della sesta direttiva) la Corte di Giustizia non avrebbe fornito alcuna soluzione chiara alla questione dell'applicabilità di una delle esenzioni in parola ai servizi consistenti nella concessione di una garanzia di sottoscrizione.

Il ricorso alla Corte di Giustizia
Per questi motivi i magistrati nazionali decidono di sospendere il procedimento per interrogare la Corte. La richiesta riguarda l'interpretazione dell'articolo 13, parte B, della sesta direttiva. In particolare, se le esenzioni dall'Iva previste dall'articolo siano applicabili anche ai servizi tramite i quali un istituto di credito concede, a titolo oneroso, una garanzia a una società che intende effettuare un'emissione di azioni (underwriting), qualora la garanzia implichi che l'istituto di credito si impegna a sottoscrivere le azioni eventualmente non sottoscritte al termine del periodo di collocamento.

La normativa comunitaria
Analizzando il contesto normativo di riferimento rileviamo che secondo l'articolo 2 della sesta direttiva Iva sono soggette all'imposta  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno di ciascun Paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Il successivo articolo 13, parte B, prevede invece che, fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possano esonerare, determinate operazioni. Tra queste, l' articolo 13 menziona le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a tali operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione, la concessione e la negoziazione di crediti e la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie, la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi. Sempre l' articolo 13, al punto 5, annovera tra le operazioni che possono essere esentate dall'Iva,  lquelle relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli.compresa la negoziazione, ma eccettuate la custodia e la gestione,
Per quanto concerne invece la normativa svedese, l'articolo 9, capo terzo, della legge sull'Iva del 30 marzo 1994 prevede che sono esenti da imposizione le prestazioni di servizi bancari e di finanziamento nonché le operazioni aventi ad oggetto titoli o le attività analoghe. L'articolo 10 del medesimo capo 3 esenta invece le prestazioni di servizi di assicurazione e di riassicurazione, compresi i servizi prestati da promotori finanziari o da altri intermediari di assicurazione e relativi all'assicurazione o alla riassicurazione.

La posizione degli eurogiudici
La corte Ue ha innanzitutto chiarito che, secondo propria giurisprudenza, le esenzioni di cui all'articolo 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione, che mirano a evitare divergenze nell'applicazione del sistema dell'Iva da uno Stato membro all'altro e che quindi riguardo alla questione di accertare se una garanzia di sottoscrizione come quella di cui alla causa principale possa beneficiare di un'esenzione dell'IVA i termini utilizzati per designare le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente. Costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Per quanto concerne le motivazioni alla base dell'adozione delle esenzioni dell'Iva per le operazioni menzionate nell'articolo 13, parte B, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la finalità delle esenzioni è ovviare alle difficoltà finanziarie collegate alla determinazione della base imponibile e all'importo dell'Iva detraibile e di evitare un aumento del costo del credito al consumo. 
Con specifico riferimento all' esenzione di cui all'articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, i magistrati di Lussemburgo chiariscono che le operazioni relative alle azioni e agli altri titoli sono operazioni effettuate sul mercato dei valori mobiliari, che la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti e che le operazioni sui titoli riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli. E questo riguarda anche le operazioni poste in essere dal gruppo bancario svedese.   Infatti, hanno precisato i magistrati europei, anche qualora l'emissione di azioni dovesse essere da ultimo interamente sottoscritta dagli investitori sul mercato, cosicché non sarebbe più necessario per il garante accollarsi le azioni rimaste senza collocazione, la conclusione di un contratto di garanzia di underwriting, come quello di cui alla causa principale, sarebbe di per se stessa idonea a creare, modificare o estinguere diritti sulla proprietà delle azioni, essendo una siffatta possibilità sufficiente di per sé sola ai fini della qualifica di una tale garanzia di sottoscrizione come operazione sui titoli.

Perchè la posizione del Fisco svedese non è corretta
Non è accettabile, infatti, a giudizio della corte, la tesi sostenuta dall'Amministrazione fiscale scandinava, per cui un istituto di credito che abbia concesso una garanzia nell'ambito di un'emissione di azioni all'origine di una sottoscrizione totale delle azioni emesse da parte degli investitori sul mercato non beneficerebbe, dell'esenzione dall'Iva, poiché non avverrebbe alcun trasferimento di azioni fra le parti e, di conseguenza, non vi sarebbero modifiche effettive dei diritti e degli obblighi di queste ultime rispetto alla proprietà delle azioni. Viceversa se un altro istituto di credito concedesse il medesimo tipo di garanzia di sottoscrizione nel contesto di un'emissione di azioni che non fossero poi sottoscritte totalmente e fosse pertanto obbligato ad acquistare le azioni non sottoscritte, un'operazione del genere sarebbe esente da Iva poiché, in questo caso, si verificherebbero modifiche effettive dei diritti e degli obblighi delle parti relativi alla proprietà delle azioni.  Una siffatta interpretazione dell'articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, secondo cui un servizio di garanzia di sottoscrizione sarebbe o meno esente dall'Iva in funzione della sottoscrizione parziale o totale delle azioni emesse, sarebbe contraria, hanno sottolineato i magistrati europei, al principio di neutralità fiscale. Su tale principio si basa il sistema comune dell'Iva istituito dalla menzionata direttiva contrario al fatto che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell'Iva.

Le conclusioni degli eurogiudici
La Corte ha quindi concluso chiarendo che l'articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, in applicazione della quale l'istituto s'impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte al termine del periodo di sottoscrizione.
Mauro Di Biasi
pubblicato Mercoledì 16 Marzo 2011

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