Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Non c’è spazio per il condono
se a essere notificato è il solo pvc
se a essere notificato è il solo pvc
La sanatoria in questione, per essere applicata, presuppone la pendenza di una lite che non può instaurarsi se al documento non fa seguito un vero atto impositivo
La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 27997 del 21 dicembre, ha chiarito che la sola notifica del processo verbale di constatazione al contribuente non rende automatico l’inizio della controversia. Dunque non può essere invocato il condono fiscale, perché non si è in presenza di “pendenza” della lite.
La questione di diritto
A seguito della verifica fiscale effettuata nei confronti di una Snc, la Guardia di finanza aveva redatto l’opportuno processo verbale di constatazione dal quale, poi, gli uffici finanziari hanno provveduto a rideterminare il reddito d’impresa conseguito nell’anno d’imposta soggetto a controllo.
In seguito a ciò, la contribuente ha presentato istanza di definizione dell’atto impositivo mediante il versamento di una somma pari al 10% della maggiore imposta accertata nei suoi confronti, come previsto dall’articolo 2-quinquies del Dl 564/1994. In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società la cartella di pagamento delle somme accertate.
Contro la pretesa impositiva vantata dall’Amministrazione finanziaria, è stato presentato ricorso al giudice di merito che, in primo grado, ha accolto le richieste della parte.
In appello, la Commissione tributaria regionale ha confermato la prima sentenza.
I giudici di secondo grado, richiamando un precedente orientamento della Cassazione, non hanno ritenuto applicabile al caso quanto chiarito dall’allora ministero delle Finanze con la risoluzione 161/1997, avallando così il comportamento della contribuente che, a parere loro, si era attenuta correttamente a quanto previsto dall’articolo 2-quinquies, comma 2, del Dl 564/1994, perché non le era stato notificato alcun atto impositivo, con conseguente concretizzazione illegittima della lite.
Contro il mancato accoglimento del ricorso da parte del giudice di merito di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, motivandolo in due punti:
La sentenza
La Corte di cassazione, con la sentenza 27997 del 21 dicembre, accogliendo il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato l’inapplicabilità dell’istituto del condono fiscale nel caso in cui venga notificato al contribuente il solo processo verbale di constatazione. Il collegio di legittimità precisa che, in tal caso, non si configurerebbe l’inizio della lite fiscale né tanto meno la pendenza della lite stessa, condizioni, queste, necessarie per l’istituto disciplinato dall’articolo 2 del Dl 564/1994.
In proposito, la Corte ha ricordato come il Dl in questione abbia parificato, ai fini della definizione delle liti pendenti, “le liti potenziali a quelle effettive, con l'effetto che il pagamento delle iscrizioni provvisorie, previsto dal comma 6, è dovuto, in caso di notifica, di avviso di accertamento, anche da parte del contribuente che non lo abbia impugnato, non essendovi alcuna ragione per riconoscere a quest'ultimo un trattamento più vantaggioso rispetto al contribuente che, prima o dopo l'emanazione della normativa di favore, abbia invece proposto ricorso contro il medesimo avviso”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno posto l’attenzione sulla notifica del solo processo verbale di constatazione nei confronti del contribuente, chiarendo che tale documento non è suscettibile di autonoma impugnazione e dunque non può essere considerato come momento iniziale della lite fiscale.
Se è vero che il legislatore abbia voluto estendere l’agevolazione fiscale anche a questa particolare fattispecie, ai sensi del comma 6 quinquies, appena accennato, è altrettanto vero che il contribuente è tenuto a versare all’Erario le somme dovute in circostanza di pendenza di giudizio. Dunque, il legislatore presuppone che il giudizio sia effettivamente pendente, situazione che, invece, non si verifica nel caso in cui al processo verbale di constatazione non abbia fatto seguito un atto impositivo.
Nel caso di specie, è opportuno rammentare che l’Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva per omessa registrazione dei corrispettivi, come rilevato nel pvc redatto dai militari della Guardia di finanza e, di conseguenza, la società aveva proposto ricorso chiedendo di potersi avvalere del condono fiscale, presentando istanza di definizione della controversia, previa corresponsione di quanto stabilito dalla norma, cioè il 10% della maggiore imposta accertata.
La Corte ricorda come, con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dal Dl 564/1994 all’articolo 2-quinquies, introdotto dalla legge 656/1994 di conversione, “solo nel caso in cui l'istanza si riferisca ad un processo verbale di constatazione per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente è esentato dal versare anche le somme il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto” dalle relative norme in materia di Iva.
Pertanto, alla luce di quanto detto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione ritenendo dovute le somme richieste dagli uffici finanziari al contribuente che non è stato tempestivo nella richiesta di definizione della lite avvenuta dopo la notifica dell’atto di imposizione fiscale.
La questione di diritto
A seguito della verifica fiscale effettuata nei confronti di una Snc, la Guardia di finanza aveva redatto l’opportuno processo verbale di constatazione dal quale, poi, gli uffici finanziari hanno provveduto a rideterminare il reddito d’impresa conseguito nell’anno d’imposta soggetto a controllo.
In seguito a ciò, la contribuente ha presentato istanza di definizione dell’atto impositivo mediante il versamento di una somma pari al 10% della maggiore imposta accertata nei suoi confronti, come previsto dall’articolo 2-quinquies del Dl 564/1994. In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società la cartella di pagamento delle somme accertate.
Contro la pretesa impositiva vantata dall’Amministrazione finanziaria, è stato presentato ricorso al giudice di merito che, in primo grado, ha accolto le richieste della parte.
In appello, la Commissione tributaria regionale ha confermato la prima sentenza.
I giudici di secondo grado, richiamando un precedente orientamento della Cassazione, non hanno ritenuto applicabile al caso quanto chiarito dall’allora ministero delle Finanze con la risoluzione 161/1997, avallando così il comportamento della contribuente che, a parere loro, si era attenuta correttamente a quanto previsto dall’articolo 2-quinquies, comma 2, del Dl 564/1994, perché non le era stato notificato alcun atto impositivo, con conseguente concretizzazione illegittima della lite.
Contro il mancato accoglimento del ricorso da parte del giudice di merito di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, motivandolo in due punti:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 2-quinquies, commi 1, 6 e 9, del Dl 564/1994, nel senso che resta fermo l’obbligo del versamento delle imposte dovute nelle ipotesi di pendenza di giudizio e anche in quelle delle “liti potenziali”
- omessa e insufficiente motivazione della sentenza che ha disatteso quanto stabilito dalla risoluzione ministeriale 161/1997, senza opportune argomentazioni.
La sentenza
La Corte di cassazione, con la sentenza 27997 del 21 dicembre, accogliendo il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato l’inapplicabilità dell’istituto del condono fiscale nel caso in cui venga notificato al contribuente il solo processo verbale di constatazione. Il collegio di legittimità precisa che, in tal caso, non si configurerebbe l’inizio della lite fiscale né tanto meno la pendenza della lite stessa, condizioni, queste, necessarie per l’istituto disciplinato dall’articolo 2 del Dl 564/1994.
In proposito, la Corte ha ricordato come il Dl in questione abbia parificato, ai fini della definizione delle liti pendenti, “le liti potenziali a quelle effettive, con l'effetto che il pagamento delle iscrizioni provvisorie, previsto dal comma 6, è dovuto, in caso di notifica, di avviso di accertamento, anche da parte del contribuente che non lo abbia impugnato, non essendovi alcuna ragione per riconoscere a quest'ultimo un trattamento più vantaggioso rispetto al contribuente che, prima o dopo l'emanazione della normativa di favore, abbia invece proposto ricorso contro il medesimo avviso”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno posto l’attenzione sulla notifica del solo processo verbale di constatazione nei confronti del contribuente, chiarendo che tale documento non è suscettibile di autonoma impugnazione e dunque non può essere considerato come momento iniziale della lite fiscale.
Se è vero che il legislatore abbia voluto estendere l’agevolazione fiscale anche a questa particolare fattispecie, ai sensi del comma 6 quinquies, appena accennato, è altrettanto vero che il contribuente è tenuto a versare all’Erario le somme dovute in circostanza di pendenza di giudizio. Dunque, il legislatore presuppone che il giudizio sia effettivamente pendente, situazione che, invece, non si verifica nel caso in cui al processo verbale di constatazione non abbia fatto seguito un atto impositivo.
Nel caso di specie, è opportuno rammentare che l’Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva per omessa registrazione dei corrispettivi, come rilevato nel pvc redatto dai militari della Guardia di finanza e, di conseguenza, la società aveva proposto ricorso chiedendo di potersi avvalere del condono fiscale, presentando istanza di definizione della controversia, previa corresponsione di quanto stabilito dalla norma, cioè il 10% della maggiore imposta accertata.
La Corte ricorda come, con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dal Dl 564/1994 all’articolo 2-quinquies, introdotto dalla legge 656/1994 di conversione, “solo nel caso in cui l'istanza si riferisca ad un processo verbale di constatazione per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente è esentato dal versare anche le somme il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto” dalle relative norme in materia di Iva.
Pertanto, alla luce di quanto detto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione ritenendo dovute le somme richieste dagli uffici finanziari al contribuente che non è stato tempestivo nella richiesta di definizione della lite avvenuta dopo la notifica dell’atto di imposizione fiscale.
Valerio Giuliani
pubblicato Lunedì 2 Gennaio 2012
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