Giurisprudenza
Non cessa la materia del contendere
se la conciliazione è "inesistente"
La violazione dell'accordo (omesso pagamento della prima rata o mancata presentazione della garanzia) comporta la prosecuzione del giudizio fino alla decisione di merito
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La conciliazione giudiziale rateale - di cui all'articolo 48 del Dlgs 546/1992 - si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata e la contestuale prestazione della garanzia prevista, dalla citata norma, sull'importo delle rate successive.
La mancanza di tali presupposti determina l'inesistenza della conciliazione e l'obbligo per il giudice - nell'impossibilità di dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere - di proseguire il giudizio fino alla decisione di merito.
Questo il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 24931 del 25 novembre che, di seguito, andiamo ad approfondire, non prima però di aver brevemente ricordato la disciplina normativa di riferimento.
 

La conciliazione giudiziale nel processo tributario
La conciliazione giudiziale tributaria - prevista e disciplinata dall'articolo 48 del Dlgs 546/1992 - è ammessa per tutte le controversie soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ma può essere proposta, dalle parti processuali o anche d'ufficio dallo stesso collegio giudicante, soltanto innanzi al giudice di primo grado e col limite temporale rappresentato dalla prima udienza di trattazione.
La conciliazione, totale o parziale, può avvenire nel corso dell'udienza (in questo caso si parla di conciliazione giudiziale vera e propria) oppure fuori udienza (conciliazione stragiudiziale).
 

In ordine alla natura giuridica dell'istituto, la Cassazione - nella pronuncia 21325/2006 - ha avuto modo di affermare come "Pur nella sua indubbia specificità, la conciliazione giudiziale costituisce un istituto deflattivo di tipo negoziale", il cui conseguente documento pattizio, di natura novativa della preesistente obbligazione tributaria, non costituisce atto avente natura amministrativa, al pari dell'atto a monte impugnato dal contribuente e, pertanto, non può essere più modificato unilateralmente dall'Amministrazione.
 

La conciliazione in udienza può essere proposta: da una delle parti con l'istanza formulata ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 546/1992, ossia unitamente alla richiesta di discussione in pubblica seduta; dall'ufficio finanziario, dopo la data di fissazione della trattazione ma prima della sua celebrazione, mediante deposito di una proposta di conciliazione preventivamente accettata dall'altra parte; d'ufficio dal giudice che, in udienza, "può" esperire un tentativo di accordo conciliativo tra le parti.
Per quella fuori udienza, invece, se l'istanza è presentata dall'ufficio prima della fissazione della data dell'udienza, il presidente, se ne ravvisa l'ammissibilità, estingue il giudizio con decreto.
 

In sostanza, la differenza tra i due istituti è rappresentata unicamente dalla fissazione della data di udienza. Se la proposta è formulata dopo che è stato stabilito il giorno della discussione, l'accordo sarà giudiziale in quanto sarà formalizzato dal giudice nell'udienza di trattazione (pubblica o camera di consiglio) a mezzo di un processo verbale; di contro, si parlerà di accordo stragiudiziale quando la proposta viene presentata prima della definizione della data di trattazione a seguito della quale il giudice, se ne ravvisa i presupposti, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio ovvero, in caso contrario, fissa il giorno in cui verrà affrontata la controversia.
 

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto processo verbale (ovvero decreto presidenziale di estinzione del giudizio), nel quale sono indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi da pagarsi, a cura del contribuente, entro venti giorni dalla redazione del pv (ovvero dalla comunicazione del decreto presidenziale).

In caso di pagamento rateale, la procedura si perfezione con il versamento della prima quota e con la prestazione della garanzia - fideiussoria o bancaria - sull'importo di quelle successive per tutto il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
Nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola delle rate seguenti, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l'Amministrazione finanziaria provvede all'iscrizione a ruolo dei predetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante.
Al riguardo, si fa presente che il Dl 98/2011 ha modificato, abrogandola, la parte relativa alle garanzie da prestare in caso di versamento frazionato, e ha aggiornato, conseguentemente, quella relativa all'escussione del garante. Pertanto, all'attualità, l'articolo 48 del Dlgs 546/1992 non prevede più, per il pagamento rateale, l'obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o fideiussoria in quanto, nell'ipotesi anche di una sola rata saltata, l'ufficio finanziario procederà all'iscrizione a ruolo, in danno del solo contribuente, delle somme dovute e della relativa sanzione, fissata in misura doppia.
 

I fatti di causa
L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione contro una sentenza di appello che, nel respingere il gravame dell'Erario, aveva confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato estinto un giudizio, per intervenuta conciliazione, relativo a un avviso di accertamento di maggiore imposta Irpef e Ilor.
I giudici di secondo grado, pur ritenendo che il perfezionamento della conciliazione presuppone il pagamento integrale del dovuto, oppure della sola prima rata unitamente alla prestazione della garanzia a tutela del debito rateizzato, ritenevano estinto il giudizio in quanto l'ufficio avrebbe potuto, sulla base del processo verbale di conciliazione, procedere alla riscossione delle somme dovute.
 

Nel ricorso di legittimità, l'Agenzia eccepisce, per un verso, la motivazione illogica e contraddittoria della sentenza impugnata, dall'altro, la violazione dell'articolo 48 del Dlgs 546/1992.
Relativamente alla prima doglianza, il Fisco evidenzia che, a fronte di una conciliazione stragiudiziale rateale, il giudice di prime cure aveva dichiarato estinto il relativo giudizio. Tuttavia, il contribuente, dopo aver pagato la prima rata, non provvedeva a pagare le successive né prestava la garanzia - prevista dal comma 3 dell'articolo 48, vigente ratione temporis - per il residuo debito. In conseguenza di ciò, l'ufficio proponeva appello deducendo il mancato perfezionamento della conciliazione e chiedendo, per un verso, l'annullamento della sentenza di primo grado, dall'altro, la decisione sul merito del rapporto tributario controverso.
Col secondo motivo, la difesa erariale deduce che, a seguito del mancato perfezionamento della conciliazione, non si era formato un valido titolo per iscrivere a ruolo le somme ancora dovute dal contribuente e per procedere alla loro riscossione coattiva. Pertanto, il giudice del gravame, preso atto dell'impossibilità di dichiarare estinto il processo per i motivi sopra descritti, avrebbe dovuto decidere la causa nel merito.
 

La decisione della Cassazione
La Corte suprema ritiene entrambe le doglianze fondate e accoglie il ricorso.
I giudici di legittimità precisano che la conciliazione, ex articolo 48 del Dlgs 546/1992 - che "…comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata" - produce "…l'effetto estintivo per novazione…esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata…" secondo le modalità previste dallo stesso articolo 48.
 

Infatti, solo in questa circostanza il verbale di conciliazione costituisce titolo per la riscossione (Cassazione, sentenza 14300/2009), mentre, nel caso di conciliazione giudiziale rateale, il mancato pagamento della prima rata e della presentazione della relativa garanzia impedisce il perfezionamento della conciliazione stessa, con la conseguenza che non può "…verificarsi l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/92 (v. Cass. 9219/11)".
 

In tale ipotesi, concludono i giudici di legittimità, l'ufficio "…non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione che…è da reputarsi del tutto inesistente…" né può essere privato "…della sua legittima pretesa di far valer il proprio interesse ad una pronuncia di merito sul rapporto giuridico controverso (cfr. Cass. 3560/09)".


Marco Denaro
pubblicato Venerdì 2 Dicembre 2011

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