Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Notifica in busta e senza relata:
non è inesistente ma solo nulla
non è inesistente ma solo nulla
Se l'appello è consegnato dal postino all'interessato, l'inosservanza di requisiti formali rende l'atto sanabile
Ai fini della regolarità della notificazione di atti del processo tributario effettuata in via diretta, a mezzo del servizio postale, non è richiesta la compilazione della relata di notifica.
Inoltre, nel caso di utilizzo, per la trasmissione dell'atto, della busta chiusa in luogo del plico, la notificazione - quando l'atto venga ricevuto dal destinatario - non è inesistente, ma solo nulla, con possibilità di sanatoria anche mediante ordine di rinnovazione da parte del giudice.
Questi, in estrema sintesi, i due principi di diritto desumibili dalla sentenza della Corte di cassazione n. 8846/2010, che ha fornito chiarimenti sul tema della notificazione a mezzo posta nel contenzioso tributario.
La vicenda di merito
Nell'ambito di un giudizio fiscale tra un Comune e un contribuente riguardante avvisi di accertamento in materia di Ici, la Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva i ricorsi riuniti, con sentenza che l'ente locale impugnava in seconde cure.
Il successivo grado, davanti alla Commissione regionale del Lazio, nel quale la parte privata non risultava costituita, si concludeva con la riforma della prima pronuncia.
L'interessato, a questo punto, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della notificazione dell'atto di gravame, non rilevata dal collegio tributario regionale, sotto diversi profili. L'istante si doleva, in particolare, del fatto che l'appello, spedito a mezzo del servizio postale, era privo della relata di notifica, derivandone a suo dire l'inesistenza della notificazione e la conseguente nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo aveva concluso.
La sentenza della Cassazione
Il descritto motivo è stato disatteso dal Supremo collegio, sul rilievo che nel processo tributario, nel caso di notificazione di un atto effettuata in via "diretta" (ovvero senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario) a mezzo del servizio postale, non è richiesta la compilazione di alcuna relata di notifica.
Tale regola, spiega la sentenza n. 8864, vale anche - ai sensi dell'articolo 53 del Dlgs 546/1992 "che fa riferimento al combinato disposto del citato D.Lgs., artt. 16 e 20" - per il ricorso in appello il quale "può essere notificato mediante spedizione postale, che non contempla tale formalità".
I giudici di piazza Cavour hanno inoltre rilevato che, nel caso in questione, l'atto di gravame era stato trasmesso dall'appellante Comune alla controparte in busta e non in plico.
Tale situazione, rileva la pronuncia in commento, in quanto contrastante con il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992 - ai sensi del quale tutte le notifiche del processo tributario effettuate a mezzo del servizio postale vanno eseguite "mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento" - comporta che "la notificazione era nulla (non inesistente, in quanto l'atto fu effettivamente consegnato al legittimo destinatario) per violazione di un requisito essenziale di forma".
Dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di seconde cure - nullità non sanata, stante la mancata costituzione degli intimati nel medesimo grado di contenzioso - la Suprema corte ha fatto derivare la nullità del procedimento e della sentenza che lo aveva concluso.
La sentenza della Ctr del Lazio è stata quindi cassata e la causa rinviata a diversa sezione della stessa Commissione che "provvederà a disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.".
Considerazioni
In ordine alla questione della mancata compilazione della relata nel caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, la sentenza n. 8846/2010 conferma un principio che può dirsi consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. Viene, infatti, ribadita una regola iuris in più occasioni affermata dal collegio di piazza Cavour.
In proposito è stato ritenuto, da ultimo nella sentenza n. 4746/2010, che nel caso di notificazione a mezzo posta la fase essenziale del procedimento di trasmissione dell'atto "è data dalla attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico" (cfr Cassazione, sentenze nn. 7821/1995, 12010/2006 e 835/2010).
Per quanto riguarda, invece, le conseguenze dell'utilizzo, nell'ambito di una notifica "diretta" a mezzo posta di un atto del processo tributario, della busta chiusa in luogo del plico, è utile rilevare che il Collegio di legittimità ha in passato avuto modo di fornire importanti chiarimenti.
In particolare, la sentenza n. 333/2005 - dopo aver premesso che, laddove la parte cui l'atto viziato era diretto si sia costituita in giudizio, non è possibile ipotizzare un caso di inesistenza giuridica dell'atto stesso, ma soltanto un vizio suscettibile di sanatoria ai sensi del terzo comma dell'articolo 156 c.p.c. - ha precisato che, anche in caso di spedizione postale mediante uso della busta, anziché del plico raccomandato, ai fini della tempestività del ricorso è rilevante e fa fede "la data di spedizione, costituendo l'uso della busta (il cui contenuto non sia contestato) una mera irregolarità". In senso conforme si sono espresse le sentenze nn. 17702/2004 e 918/2006. Di contro, in base a una interpretazione più rigorosa del disposto del comma 2 dell'articolo 20 del Dlgs 546/992 - per il quale "La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate" - la sentenza del Supremo collegio n. 27067/2006 ha invece ritenuto che, in caso di inserimento dell'atto in una busta, la tempestività dell'inoltro non può rilevarsi dalla sua spedizione, ma piuttosto dalla sua ricezione, con la conseguenza che l'eventuale superamento del termine massimo stabilito per il compimento dell'atto, che si intendeva porre in essere, determina inesorabilmente l'inammissibilità dell'atto medesimo.
La sentenza in esame fornisce un ulteriore apporto interpretativo sulla questione delle notifiche a mezzo del servizio postale, avendo affermato che dall'inosservanza di un requisito, seppure essenziale, di forma non deriva l'inesistenza ma soltanto la nullità della notificazione (con conseguente possibilità di una sanatoria, sia mediante costituzione in giudizio della parte cui la notifica era diretta, sia mediante l'ordine di rinnovazione della notifica stessa da parte del giudice).
Il principio affermato nell'occasione dalla Corte appare coerente con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 189/2000 e 98/2004) e di legittimità (cfr Cassazione, sentenze nn. 9962/2010 e 6780/2009) secondo cui, all'interno del processo, i profili di inammissibilità devono essere ridotti a quelle sole cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte, mirando a contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza e, comunque, valutando i profili di forma con criteri di equa razionalità.
A tutti questi canoni - finalizzati anche a rendere concreta la portata del principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione - la sentenza n. 8846 del 2010 si è decisamente ispirata.
Inoltre, nel caso di utilizzo, per la trasmissione dell'atto, della busta chiusa in luogo del plico, la notificazione - quando l'atto venga ricevuto dal destinatario - non è inesistente, ma solo nulla, con possibilità di sanatoria anche mediante ordine di rinnovazione da parte del giudice.
Questi, in estrema sintesi, i due principi di diritto desumibili dalla sentenza della Corte di cassazione n. 8846/2010, che ha fornito chiarimenti sul tema della notificazione a mezzo posta nel contenzioso tributario.
La vicenda di merito
Nell'ambito di un giudizio fiscale tra un Comune e un contribuente riguardante avvisi di accertamento in materia di Ici, la Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva i ricorsi riuniti, con sentenza che l'ente locale impugnava in seconde cure.
Il successivo grado, davanti alla Commissione regionale del Lazio, nel quale la parte privata non risultava costituita, si concludeva con la riforma della prima pronuncia.
L'interessato, a questo punto, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della notificazione dell'atto di gravame, non rilevata dal collegio tributario regionale, sotto diversi profili. L'istante si doleva, in particolare, del fatto che l'appello, spedito a mezzo del servizio postale, era privo della relata di notifica, derivandone a suo dire l'inesistenza della notificazione e la conseguente nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo aveva concluso.
La sentenza della Cassazione
Il descritto motivo è stato disatteso dal Supremo collegio, sul rilievo che nel processo tributario, nel caso di notificazione di un atto effettuata in via "diretta" (ovvero senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario) a mezzo del servizio postale, non è richiesta la compilazione di alcuna relata di notifica.
Tale regola, spiega la sentenza n. 8864, vale anche - ai sensi dell'articolo 53 del Dlgs 546/1992 "che fa riferimento al combinato disposto del citato D.Lgs., artt. 16 e 20" - per il ricorso in appello il quale "può essere notificato mediante spedizione postale, che non contempla tale formalità".
I giudici di piazza Cavour hanno inoltre rilevato che, nel caso in questione, l'atto di gravame era stato trasmesso dall'appellante Comune alla controparte in busta e non in plico.
Tale situazione, rileva la pronuncia in commento, in quanto contrastante con il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992 - ai sensi del quale tutte le notifiche del processo tributario effettuate a mezzo del servizio postale vanno eseguite "mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento" - comporta che "la notificazione era nulla (non inesistente, in quanto l'atto fu effettivamente consegnato al legittimo destinatario) per violazione di un requisito essenziale di forma".
Dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di seconde cure - nullità non sanata, stante la mancata costituzione degli intimati nel medesimo grado di contenzioso - la Suprema corte ha fatto derivare la nullità del procedimento e della sentenza che lo aveva concluso.
La sentenza della Ctr del Lazio è stata quindi cassata e la causa rinviata a diversa sezione della stessa Commissione che "provvederà a disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.".
Considerazioni
In ordine alla questione della mancata compilazione della relata nel caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, la sentenza n. 8846/2010 conferma un principio che può dirsi consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. Viene, infatti, ribadita una regola iuris in più occasioni affermata dal collegio di piazza Cavour.
In proposito è stato ritenuto, da ultimo nella sentenza n. 4746/2010, che nel caso di notificazione a mezzo posta la fase essenziale del procedimento di trasmissione dell'atto "è data dalla attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico" (cfr Cassazione, sentenze nn. 7821/1995, 12010/2006 e 835/2010).
Per quanto riguarda, invece, le conseguenze dell'utilizzo, nell'ambito di una notifica "diretta" a mezzo posta di un atto del processo tributario, della busta chiusa in luogo del plico, è utile rilevare che il Collegio di legittimità ha in passato avuto modo di fornire importanti chiarimenti.
In particolare, la sentenza n. 333/2005 - dopo aver premesso che, laddove la parte cui l'atto viziato era diretto si sia costituita in giudizio, non è possibile ipotizzare un caso di inesistenza giuridica dell'atto stesso, ma soltanto un vizio suscettibile di sanatoria ai sensi del terzo comma dell'articolo 156 c.p.c. - ha precisato che, anche in caso di spedizione postale mediante uso della busta, anziché del plico raccomandato, ai fini della tempestività del ricorso è rilevante e fa fede "la data di spedizione, costituendo l'uso della busta (il cui contenuto non sia contestato) una mera irregolarità". In senso conforme si sono espresse le sentenze nn. 17702/2004 e 918/2006. Di contro, in base a una interpretazione più rigorosa del disposto del comma 2 dell'articolo 20 del Dlgs 546/992 - per il quale "La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate" - la sentenza del Supremo collegio n. 27067/2006 ha invece ritenuto che, in caso di inserimento dell'atto in una busta, la tempestività dell'inoltro non può rilevarsi dalla sua spedizione, ma piuttosto dalla sua ricezione, con la conseguenza che l'eventuale superamento del termine massimo stabilito per il compimento dell'atto, che si intendeva porre in essere, determina inesorabilmente l'inammissibilità dell'atto medesimo.
La sentenza in esame fornisce un ulteriore apporto interpretativo sulla questione delle notifiche a mezzo del servizio postale, avendo affermato che dall'inosservanza di un requisito, seppure essenziale, di forma non deriva l'inesistenza ma soltanto la nullità della notificazione (con conseguente possibilità di una sanatoria, sia mediante costituzione in giudizio della parte cui la notifica era diretta, sia mediante l'ordine di rinnovazione della notifica stessa da parte del giudice).
Il principio affermato nell'occasione dalla Corte appare coerente con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 189/2000 e 98/2004) e di legittimità (cfr Cassazione, sentenze nn. 9962/2010 e 6780/2009) secondo cui, all'interno del processo, i profili di inammissibilità devono essere ridotti a quelle sole cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte, mirando a contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza e, comunque, valutando i profili di forma con criteri di equa razionalità.
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Massimo Cancedda
pubblicato Venerdì 14 Maggio 2010
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