Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Notifica eseguita tramite posta.
Slitta la scadenza se cade di sabato
Slitta la scadenza se cade di sabato
La proroga si applica anche ai termini per il compimento degli atti che, sebbene svolti fuori dell’udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo
In tema di perfezionamento delle notifiche postali, il termine di dieci giorni previsto per la “compiuta giacenza” (articolo 8, comma 4, legge 890/1982) deve intendersi compreso fra i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall’udienza (articolo 155, comma 5 cpc), essendo stabilito nell’ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo.
Di conseguenza, se tale termine scade nella giornata di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
A precisarlo, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 1418 dell’1 febbraio.
Il caso
A seguito del ricorso presentato da un creditore per la dichiarazione di fallimento di una società, il giudice delegato del tribunale (fallimentare) con decreto convocava la società debitrice per l’udienza, richiedendo al creditore di notificare il ricorso e il decreto entro il termine di 15 giorni prima dell’udienza fissata (articolo 15, comma 3, del regio decreto 267/42). Il creditore eseguiva la notifica presso la sede sociale a mezzo di servizio postale, spedendo il piego raccomandato con avviso di ricevimento. Tale piego non veniva, però, consegnato alla destinataria per sua assenza temporanea, e veniva depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna con contestuale spedizione dell’avviso di deposito alla società debitrice (articolo 8, commi 2 e 4, legge 890/1982). All’udienza fissata, la debitrice non compariva e, con sentenza, il tribunale ne dichiarava il fallimento.
La Corte d’appello, adita dalla società con reclamo (la società debitrice sosteneva il mancato rispetto del termine dilatorio dei 15 giorni tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell’udienza), revocava la dichiarazione di fallimento, ritenendo la sentenza affetta da nullità per violazione del contraddittorio.
Il curatore fallimentare proponeva, quindi, ricorso per Cassazione. La prima sezione, con ordinanza 5144/2011, ha disposto la trasmissione degli atti al primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni unite (articolo 374, comma 2, cpc).
In particolare, la Corte doveva chiarire se il termine di dieci giorni previsto per il compimento della “compiuta giacenza” (quindi per il perfezionamento della notificazione eseguita mediante il servizio postale) poteva essere qualificabile, o meno, come termine “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza” ai sensi dell’articolo 155 cpc, comma 5, con la conseguenza che, in caso di risposta affermativa, lo stesso termine, ove cadente nella giornata del sabato, doveva essere prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
E, ad avviso delle Sezioni unite, “le risposte al … quesito non possono che essere affermative” (Cassazione n. 1418/2012).
Osservazioni
I nove giudici di legittimità sono pervenuti a tali conclusioni sulla base del seguente quadro normativo:
a) l’articolo 149, comma 3, cpc, nel disciplinare la notificazione a mezzo del servizio postale, distingue, scindendoli, gli effetti della notificazione per il notificante (nei cui confronti “la notifica si perfeziona … al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”) da quelli per il destinatario (nei cui confronti si perfeziona “dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”)
b) l’articolo 8, comma 4, legge 890/1982 (nel testo sostituito dall’articolo 2 del Dl 35/2005) realizza, contemperandoli, due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, di vedersi assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione da lui promosso con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata di cui al 2° comma, spirato il quale “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario; quello del notificato, di disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna
c) l’articolo 155 cpc, con riferimento al computo dei termini, dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (comma 4) e che tale proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato (comma 5). Al fine di individuare quali siano tali atti e consapevoli della difficoltà di prefigurare una casistica al riguardo, le Sezioni unite hanno precisato che per “atti processuali” devono intendersi “quelli che, sebbene svolti fuori dell’udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie …”.
Una volta delineato in astratto il quadro normativo di riferimento, la Corte è passata poi a verificare gli elementi caratterizzanti la fattispecie sottoposta al suo esame. E cioè, ha stabilito che:
In conclusione, ai fini del computo degli ulteriori termini processuali decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica postale per “compiuta giacenza”, si dovrà tener conto della circostanza che se il termine di dieci giorni viene a cadere di sabato deve essere prorogato di diritto al lunedì successivo (se non festivo).
Di conseguenza, se tale termine scade nella giornata di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
A precisarlo, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 1418 dell’1 febbraio.
Il caso
A seguito del ricorso presentato da un creditore per la dichiarazione di fallimento di una società, il giudice delegato del tribunale (fallimentare) con decreto convocava la società debitrice per l’udienza, richiedendo al creditore di notificare il ricorso e il decreto entro il termine di 15 giorni prima dell’udienza fissata (articolo 15, comma 3, del regio decreto 267/42). Il creditore eseguiva la notifica presso la sede sociale a mezzo di servizio postale, spedendo il piego raccomandato con avviso di ricevimento. Tale piego non veniva, però, consegnato alla destinataria per sua assenza temporanea, e veniva depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna con contestuale spedizione dell’avviso di deposito alla società debitrice (articolo 8, commi 2 e 4, legge 890/1982). All’udienza fissata, la debitrice non compariva e, con sentenza, il tribunale ne dichiarava il fallimento.
La Corte d’appello, adita dalla società con reclamo (la società debitrice sosteneva il mancato rispetto del termine dilatorio dei 15 giorni tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell’udienza), revocava la dichiarazione di fallimento, ritenendo la sentenza affetta da nullità per violazione del contraddittorio.
Il curatore fallimentare proponeva, quindi, ricorso per Cassazione. La prima sezione, con ordinanza 5144/2011, ha disposto la trasmissione degli atti al primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni unite (articolo 374, comma 2, cpc).
In particolare, la Corte doveva chiarire se il termine di dieci giorni previsto per il compimento della “compiuta giacenza” (quindi per il perfezionamento della notificazione eseguita mediante il servizio postale) poteva essere qualificabile, o meno, come termine “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza” ai sensi dell’articolo 155 cpc, comma 5, con la conseguenza che, in caso di risposta affermativa, lo stesso termine, ove cadente nella giornata del sabato, doveva essere prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
E, ad avviso delle Sezioni unite, “le risposte al … quesito non possono che essere affermative” (Cassazione n. 1418/2012).
Osservazioni
I nove giudici di legittimità sono pervenuti a tali conclusioni sulla base del seguente quadro normativo:
a) l’articolo 149, comma 3, cpc, nel disciplinare la notificazione a mezzo del servizio postale, distingue, scindendoli, gli effetti della notificazione per il notificante (nei cui confronti “la notifica si perfeziona … al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”) da quelli per il destinatario (nei cui confronti si perfeziona “dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”)
b) l’articolo 8, comma 4, legge 890/1982 (nel testo sostituito dall’articolo 2 del Dl 35/2005) realizza, contemperandoli, due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, di vedersi assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione da lui promosso con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata di cui al 2° comma, spirato il quale “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario; quello del notificato, di disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna
c) l’articolo 155 cpc, con riferimento al computo dei termini, dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (comma 4) e che tale proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato (comma 5). Al fine di individuare quali siano tali atti e consapevoli della difficoltà di prefigurare una casistica al riguardo, le Sezioni unite hanno precisato che per “atti processuali” devono intendersi “quelli che, sebbene svolti fuori dell’udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie …”.
Una volta delineato in astratto il quadro normativo di riferimento, la Corte è passata poi a verificare gli elementi caratterizzanti la fattispecie sottoposta al suo esame. E cioè, ha stabilito che:
- il termine previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 890/1982, può essere qualificato “a decorrenza successiva” e computato secondo il normale criterio “in avanti” (e cioè, individuato un termine iniziale, l’atto deve essere compiuto entro un dato tempo da detto termine; diversamente, se il termine è “a ritroso”, l’atto deve essere compiuto un certo numero di giorni, prima di una determinata data - Cassazione, ordinanza n. 14880/2011). Tale natura, a parere della Corte emerge sia dalla struttura linguistica della disposizione (“decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito …”: tale data costituisce il dies a quo per il computo “in avanti” del termine di dieci giorni), sia dalla sua ratio (di contemperare gli opposti interessi di notificatore e notificato). Proprio per tale caratteristica di non rientrare tra i termini che si computano “a ritroso” (ordinanza 182/2011, sentenza 11163/2008), il termine, pur scadendo nella giornata del sabato, può essere prorogato al primo giorno non festivo
- per il computo si osservano i normali criteri, escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della raccomandata ex articolo 8, comma 2, legge 890/1982) e conteggiando quello finale (articolo 155, comma 1 cpc)
- lo stesso termine di compiuta giacenza può essere ascritto tra i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza ex articolo 155, comma 5, cpc, poiché preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile. Notificazione che promossa ed eseguita dall’avvocato (ex articolo 3, comma 3, legge 53/1994, come nella fattispecie in esame), o eseguita dall’ufficiale giudiziario, previa consegna a quest’ultimo dell’atto da notificare, ovvero effettuata mediante il servizio postale, si svolge comunque necessariamente “fuori dell’udienza” fino al suo compimento.
In conclusione, ai fini del computo degli ulteriori termini processuali decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica postale per “compiuta giacenza”, si dovrà tener conto della circostanza che se il termine di dieci giorni viene a cadere di sabato deve essere prorogato di diritto al lunedì successivo (se non festivo).
Romina Morrone
pubblicato Lunedì 13 Febbraio 2012
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