Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
La notifica gioca d’anticipo.
Due gli start, consegna o spedizione
Due gli start, consegna o spedizione
Il termine decadenziale, per quanto riguarda il mittente, si interrompe nel momento in cui l’atto viene affidato ad altri e sottratto alla propria sfera di disponibilità
Il principio secondo il quale gli effetti della notificazione si producono, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (compreso il personale del servizio postale) e, per il destinatario, al momento della ricezione, ha carattere generale e vale non solo per gli atti processuali ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria.
Questo il principio interpretativo riaffermato dalla Cassazione, con l’ordinanza 26053/2011, che ha altresì precisato che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della ricezione da parte del contribuente.
La vicenda di merito e il ricorso di legittimità
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento per mancato pagamento della tassa auto relativa all’anno 2000, con ricorso accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.
La sentenza di primo grado veniva confermata dal collegio tributario regionale della Calabria, che affermava l’intervenuta perenzione del potere impositivo, sul rilievo che la notifica dell’atto impugnato si era perfezionata, con la ricezione del plico da parte del destinatario, oltre il termine decadenziale fissato dalla legge al 31 dicembre 2005.
La parte pubblica ricorreva, quindi, in sede di legittimità, assumendo la violazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, nonché il vizio di motivazione della pronuncia impugnata.
Sotto questo secondo profilo, l’istante lamentava l’omesso rilievo da parte del giudice del fatto che il procedimento notificatorio, eseguito a mezzo posta, era stato tempestivamente attivato, mediante la spedizione del plico raccomandato in data anteriore al 31 dicembre 2005, e inoltre la mancata considerazione della regola per cui, in questi casi, ai fini della valutazione della tempestività dell’esercizio del potere di accertamento, occorre far riferimento alla data di spedizione del plico raccomandato e non a quello della sua ricezione da parte del destinatario.
La pronuncia
La Corte suprema, con l’ordinanza 26053/2011, ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio del giudizio ad altra sezione della Commissione regionale della Calabria.
Nell’occasione, la Cassazione ha ritenuto che il consolidato principio secondo il quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono, per il notificante, al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e, per il destinatario, al momento della ricezione, “ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”.
Di conseguenza, puntualizza la pronuncia in esame, il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta “coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente”, quindi, nel caso in esame, la notifica dell’atto tributario doveva ritenersi tempestiva.
Osservazioni
La pronuncia in commento, riportandosi al principio generale di anticipazione degli effetti della notifica, conferma, dunque, che tale regola vale non solo (come tradizionalmente riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza) rispetto alle notifiche degli atti processuali, ma anche quando si tratti di notificazione di un atto del procedimento amministrativo tributario come nel caso dell’atto di accertamento.
In base al principio di “anticipazione”, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità fissate dalla legge a suo carico, vale a dire alla consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario e, ove consentito dalle norme, messo comunale, ufficio postale, eccetera), essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante.
Nel nostro ordinamento, la regola dell’anticipazione è positivizzata, tra gli altri, nel terzo comma dell’articolo 149 cpc che, in tema di notificazione di atti processuali a mezzo del servizio postale, stabilisce che tale notifica “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario…”.
Analogamente, con specifico riguardo al contenzioso tributario, il comma 5 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 dispone che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale “si considera fatta nella data della spedizione…”.
In giurisprudenza, merita di essere richiamata - ancorché ormai risalente, ma ancora pietra miliare in materia - la sentenza 477/2002, con la quale la Corte costituzionale ebbe modo di ricordare (riportandosi alla propria precedente sentenza 69/1994) che, in tema di notificazioni, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
Per questo motivo, all’epoca venne enunciato il principio per il quale deve ritenersi sufficiente, ai fini del rispetto di un termine incombente sul notificante, il compimento da parte di questi delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità.
In sostanza, attraverso l’affermazione del principio dell’anticipazione degli effetti, si è voluto evitare che un evento decadenziale possa derivare a carico del soggetto notificante quale conseguenza del ritardo nel compimento di un’attività riferibile a soggetti diversi (come, ad esempio, l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
I principi della sentenza 477/2002, successivamente ribaditi dalla Consulta, tra le altre, nella sentenza 28/2004, sono stati negli anni unanimemente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, si segnalano, Cassazione 12932, 15581, 16671, 24231, 24928, tutte del 2011), ove è stato peraltro precisato, a scanso di equivoci, che l’anticipazione degli effetti opera a condizione che, comunque, il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario dell’atto.
Per quest’ultimo, peraltro, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto (o, comunque, di completamento dell’iter legale di notifica), con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
L’estensione della regola dell’anticipazione degli effetti anche agli atti diversi da quelli processuali – per quanto qui di interesse, agli atti di accertamento tributario – è stata di recente riconosciuta dalla Cassazione anche nell’ordinanza 23501/2011. In questo caso, è stata ritenuta tempestiva la notifica di un accertamento eseguita con il messo comunale, al quale l’atto (in scadenza al 31 dicembre 2000) era stato consegnato il precedente giorno 20, in tempo utile quindi rispetto allo spirare del termine decadenziale, nonostante poi l’atto fosse stato ricevuto dall’interessato soltanto il 3 gennaio 2001.
Dal canto suo, l’ordinanza 26035 conferma la valenza generale del riferito principio dell’anticipazione che, quindi, non può che riferirsi a ogni tipo di notificazione.
Anche per quelle a mezzo posta, in conclusione, gli effetti devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, e sempre che il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario, al solo compimento delle formalità a esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’agente postale, essendo l’attività di quest’ultimo sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante.
Questo il principio interpretativo riaffermato dalla Cassazione, con l’ordinanza 26053/2011, che ha altresì precisato che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della ricezione da parte del contribuente.
La vicenda di merito e il ricorso di legittimità
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento per mancato pagamento della tassa auto relativa all’anno 2000, con ricorso accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.
La sentenza di primo grado veniva confermata dal collegio tributario regionale della Calabria, che affermava l’intervenuta perenzione del potere impositivo, sul rilievo che la notifica dell’atto impugnato si era perfezionata, con la ricezione del plico da parte del destinatario, oltre il termine decadenziale fissato dalla legge al 31 dicembre 2005.
La parte pubblica ricorreva, quindi, in sede di legittimità, assumendo la violazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, nonché il vizio di motivazione della pronuncia impugnata.
Sotto questo secondo profilo, l’istante lamentava l’omesso rilievo da parte del giudice del fatto che il procedimento notificatorio, eseguito a mezzo posta, era stato tempestivamente attivato, mediante la spedizione del plico raccomandato in data anteriore al 31 dicembre 2005, e inoltre la mancata considerazione della regola per cui, in questi casi, ai fini della valutazione della tempestività dell’esercizio del potere di accertamento, occorre far riferimento alla data di spedizione del plico raccomandato e non a quello della sua ricezione da parte del destinatario.
La pronuncia
La Corte suprema, con l’ordinanza 26053/2011, ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio del giudizio ad altra sezione della Commissione regionale della Calabria.
Nell’occasione, la Cassazione ha ritenuto che il consolidato principio secondo il quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono, per il notificante, al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e, per il destinatario, al momento della ricezione, “ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”.
Di conseguenza, puntualizza la pronuncia in esame, il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta “coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente”, quindi, nel caso in esame, la notifica dell’atto tributario doveva ritenersi tempestiva.
Osservazioni
La pronuncia in commento, riportandosi al principio generale di anticipazione degli effetti della notifica, conferma, dunque, che tale regola vale non solo (come tradizionalmente riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza) rispetto alle notifiche degli atti processuali, ma anche quando si tratti di notificazione di un atto del procedimento amministrativo tributario come nel caso dell’atto di accertamento.
In base al principio di “anticipazione”, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità fissate dalla legge a suo carico, vale a dire alla consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario e, ove consentito dalle norme, messo comunale, ufficio postale, eccetera), essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante.
Nel nostro ordinamento, la regola dell’anticipazione è positivizzata, tra gli altri, nel terzo comma dell’articolo 149 cpc che, in tema di notificazione di atti processuali a mezzo del servizio postale, stabilisce che tale notifica “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario…”.
Analogamente, con specifico riguardo al contenzioso tributario, il comma 5 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 dispone che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale “si considera fatta nella data della spedizione…”.
In giurisprudenza, merita di essere richiamata - ancorché ormai risalente, ma ancora pietra miliare in materia - la sentenza 477/2002, con la quale la Corte costituzionale ebbe modo di ricordare (riportandosi alla propria precedente sentenza 69/1994) che, in tema di notificazioni, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
Per questo motivo, all’epoca venne enunciato il principio per il quale deve ritenersi sufficiente, ai fini del rispetto di un termine incombente sul notificante, il compimento da parte di questi delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità.
In sostanza, attraverso l’affermazione del principio dell’anticipazione degli effetti, si è voluto evitare che un evento decadenziale possa derivare a carico del soggetto notificante quale conseguenza del ritardo nel compimento di un’attività riferibile a soggetti diversi (come, ad esempio, l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
I principi della sentenza 477/2002, successivamente ribaditi dalla Consulta, tra le altre, nella sentenza 28/2004, sono stati negli anni unanimemente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, si segnalano, Cassazione 12932, 15581, 16671, 24231, 24928, tutte del 2011), ove è stato peraltro precisato, a scanso di equivoci, che l’anticipazione degli effetti opera a condizione che, comunque, il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario dell’atto.
Per quest’ultimo, peraltro, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto (o, comunque, di completamento dell’iter legale di notifica), con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
L’estensione della regola dell’anticipazione degli effetti anche agli atti diversi da quelli processuali – per quanto qui di interesse, agli atti di accertamento tributario – è stata di recente riconosciuta dalla Cassazione anche nell’ordinanza 23501/2011. In questo caso, è stata ritenuta tempestiva la notifica di un accertamento eseguita con il messo comunale, al quale l’atto (in scadenza al 31 dicembre 2000) era stato consegnato il precedente giorno 20, in tempo utile quindi rispetto allo spirare del termine decadenziale, nonostante poi l’atto fosse stato ricevuto dall’interessato soltanto il 3 gennaio 2001.
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Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 10 Gennaio 2012
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