Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Giurisprudenza
Nuova vittoria per la presunzione.
Dal tovagliometro al bottigliometro
Dal tovagliometro al bottigliometro
Per la Cassazione, il criterio di controllo utilizzato dal Fisco ha seguito una logica impeccabile
C’era una volta il tovagliometro, adesso arriva il bottigliometro. La Corte di legittimità, con la sentenza n. 17408 del 23 luglio, attribuisce pari dignità a entrambi gli strumenti di ricostruzione presuntiva del reddito. La logica vuole, infatti, che il percorso argomentativo secondo cui, per ogni pranzo, il cliente di turno adoperi un solo tovagliolo e, quindi, il numero “netto” dei tovaglioli usati (cioè non comprendente quelli utilizzati per scopi diversi, come i pasti dei dipendenti) costituisce la reale rappresentazione dei pranzi effettivamente “serviti”, può essere naturalmente trasferito al consumo di bottiglie di acqua minerale.
Le fasi della vicenda
La società, disapprovando l’applicazione di tale metodo al proprio caso, si rivolge alla Commissione tributaria provinciale che l’ascolta e accoglie il suo ricorso. Di diverso avviso la Ctr, interessata dall’appello dell’Amministrazione finanziaria. La Corte tributaria di secondo grado, in realtà, accetta solo in parte le doglianze dell’ufficio. In sostanza, pur riducendo gli importi accertati in origine, approva il criterio induttivo utilizzato dal Fisco.
La contribuente non ci sta e ricorre in Cassazione sulla base di due motivi:
Il giudizio di legittimità
Infine, la Cassazione ricorda che l’accertamento per presunzioni è valido anche in campo Iva.
Con la sentenza n. 13952/2008, ad esempio, ha statuito che “il potere di accertamento dell’Amministrazione in tema di IVA può esplicarsi anche nell’ambito dell’articolo 54 del DPR n. 633/1972, che consente, pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, di desumere elementi di rettifica da dati e notizie raccolti dall’Ufficio nell’esercizio dei propri poteri istruttori, utilizzando presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti”.
Quindi, il metodo di ricostruzione indiretta del reddito dell’impresa di ristorazione è legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare.
Per la Cassazione “il consumo dell’acqua minerale deve ritenersi un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate sia nel settore del ristorante che della pizzeria”.
Le fasi della vicenda
Tutto ha inizio, infatti, da una verifica fiscale, effettuata dall’ufficio delle Entrate di Caserta in un ristorante-pizzeria, che sfocia in una rettifica in aumento del volume d’affari e nel conseguente recupero a tassazione di un maggior imponibile.
L’accertamento, partito dal presupposto che la società non si era adeguata agli studi di settore, era stato eseguito tenendo conto del fatto che i generi alimentari acquistati non erano proporzionati al numero di pasti indicati nelle ricevute fiscali. L’ufficio, in particolare, concentrava il controllo sul consumo di bottiglie d’acqua minerale, procedendo, quindi, per presunzioni.
La società, disapprovando l’applicazione di tale metodo al proprio caso, si rivolge alla Commissione tributaria provinciale che l’ascolta e accoglie il suo ricorso. Di diverso avviso la Ctr, interessata dall’appello dell’Amministrazione finanziaria. La Corte tributaria di secondo grado, in realtà, accetta solo in parte le doglianze dell’ufficio. In sostanza, pur riducendo gli importi accertati in origine, approva il criterio induttivo utilizzato dal Fisco.
La contribuente non ci sta e ricorre in Cassazione sulla base di due motivi:
- nonostante quanto ipotizzato dall’ufficio, si ritiene congrua e coerente con gli studi di settore. La Commissione tributaria regionale, pertanto, non ha tenuto conto della mancanza di basi per l’accertamento
- le sue scritture contabili sono regolari, quindi non può essere legittimo il metodo induttivo applicato nei propri confronti (e seppur il criterio usato fosse stato “legale”, sarebbe stato più aderente alla realtà se fondato su altri elementi, come il consumo di gas, elettricità, tovaglie, tovaglioli, eccetera).
Il giudizio di legittimità
Come anticipato, i giudici della Cassazione, nel respingere il ricorso della società, hanno trovato terreno fertile nella loro stessa consolidata giurisprudenza. In altre occasioni simili, ad esempio hanno sostenuto che “nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (cfr Cassazione, sentenze nn. 51/1999, 6465/2002, 9884/2002)”.
Per i togati di legittimità, il consumo dell’acqua minerale in un ristorante-pizzeria (così come quello dei tovaglioli), fatto noto, può tranquillamente diventare una prova che lascia presumere il numero dei pasti effettivamente serviti, fatto ignoto. Questo perché, seguendo “canoni di ragionevole probabilità”, è possibile dimostrare che l’esistenza del secondo sia conseguenza del primo.
In più, “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica”.
Infine, la Cassazione ricorda che l’accertamento per presunzioni è valido anche in campo Iva.
Con la sentenza n. 13952/2008, ad esempio, ha statuito che “il potere di accertamento dell’Amministrazione in tema di IVA può esplicarsi anche nell’ambito dell’articolo 54 del DPR n. 633/1972, che consente, pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, di desumere elementi di rettifica da dati e notizie raccolti dall’Ufficio nell’esercizio dei propri poteri istruttori, utilizzando presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti”.
Quindi, il metodo di ricostruzione indiretta del reddito dell’impresa di ristorazione è legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 29 Luglio 2010
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