di dichiararli se portati all'estero
Anche i pagherò utilizzati nei rapporti commerciali internazionali vanno dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi, altrimenti scatta la sanzione. Così ha statuito la Cassazione che, con la sentenza n. 24315 del 18 novembre, ha respinto il ricorso di un imprenditore che aveva omesso l'adempimento nell'attraversare il valico di frontiera.
Il contenzioso nasce a seguito di ingiunzione emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale era stata intimata al rappresentante legale di una società, quale autore materiale della violazione, il pagamento di una sanzione amministrativa per infrazione valutaria accertata a un valico di frontiera dove l'imprenditore, in violazione dell'articolo 3 della legge 227/1990 (di conversione del Dl 167/1990), aveva omesso di dichiarare il possesso di un certo numero di promissory notes trasportati al seguito.
Il Tribunale adito ha ritenuto legittima la sanzione irrogata, sul rilievo che le promissory notes costituivano titoli di credito utilizzati nei rapporti commerciali internazionali aventi le caratteristiche di pagherò cambiari, per cui andavano assimilati ai titoli o valori mobiliari soggetti a obbligo dichiarativo, essendo ancora in possesso dell'emittente. Lo stesso organo, tuttavia, riduceva l'importo della sanzione tenuto conto della presumibile buona fede dell'intimato in materia di transazione valutarie internazionali.
Avverso la pronuncia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha promosso ricorso per cassazione, deducendo illegittimità quanto alla diminuzione "abnorme" dell'entità della sanzione, mentre il resistente ha avanzato ricorso incidentale lamentando, tra l'altro, l'illegittimità della sanzione per violazione degli articoli 3, comma 1, e 3-bis, della legge 227/1990 (nei testi vigenti ratione temporis, in quanto la disciplina è oggi regolata dal Dlgs 195/2008, che ha abrogato buona parte dell'articolato del decreto legge 167/1990), per esenzione dal regime dichiarativo, posto che le promissory notes, estranee alla disciplina valutaria nazionale sarebbero titoli privi di efficacia in quanto mai entrati in circolazione, circostanza che si verificherebbe con il rilascio o consegna dei documenti ma non con la loro creazione.
Si aggiunge che l'articolo 3, nel testo applicabile ratione temporis, detta al comma 1 la regola secondo cui i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 20 milioni di lire (10.329,14 euro) o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (Uic). L'articolo 3-bis stabilisce invece l'eccezione, escludendo l'applicazione di tale regola per i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o Poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Nel caso in esame si tratta, quindi, di stabilire se l'obbligo non adempiuto sussista in relazione ai titoli promissory notes.
Il pagherò cambiario internazionale
Il promissory note è uno strumento di pagamento usato dalle imprese import-export che contiene la promessa incondizionata fatta dal debitore (emittente/traente) di pagare una determinata somma di denaro, a una data stabilita, all'ordine di un operatore estero beneficiario.
Il pagherò cambiario internazionale sostituisce la moneta nel regolamento di operazioni commerciali con scadenza non solo nel breve, ma anche nel medio/lungo termine, permettendo così di dilazionare il pagamento della fornitura di beni generalmente strumentali e/o di impianti.
A differenza della cambiale tratta internazionale (dove è necessario che il debitore apponga la firma di accettazione sulla tratta), nel pagherò cambiario è il debitore che rilascia il titolo, firmandolo per traenza, per cui sullo stesso sarà già presente la sua firma.
Per facilitarne la circolazione e l'uso, la Camera di commercio internazionale ha predisposto degli stampati uniformi di promissory note in lingua inglese e francese, adottando i quali (in sostituzione di quelli utilizzati in Italia) si facilita la circolazione e lo smobilizzo presso le società di forfaiting internazionali e si evita di apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che fanno perdere le caratteristiche di esigibilità del titolo stesso.
Le principali caratteristiche del promissory note sono le seguenti:
- è un titolo di credito all'ordine, che incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita
- è trasferibile mediante girata, permettendo la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo dello stesso, cioè lo sconto prima della scadenza
- è un titolo astratto, poiché ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l'ha originato, prescindendo, così, da qualsiasi controversia riguardante il rapporto giuridico sottostante
- è formale, in quanto deve contenere determinati requisiti considerati essenziali dalla Convenzione di Ginevra
- il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con cui è espresso il titolo
- il debito si considera estinto solo pagando l'importo facciale del titolo, senza quindi deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future
- il titolo deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca prescelta dal debitore
- l'emittente della cambiale pagherò è il debitore che apponendo la propria firma di traenza sul documento promette al creditore di pagare l'importo (espresso sia in cifre che in lettere) a una certa data di scadenza all'ordine di un beneficiario.
La sentenza n. 24315/2009
La Suprema corte ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente sotto tutti i profili censori, confermando così la sentenza impugnata, anche riguardo all'aspetto sanzionatorio che ha costituito motivo di ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria, anch'esso ritenuto privo di pregio.
E' da valorizzare la motivazione della sentenza che, con riferimento alla doglianza principale del ricorso incidentale, ha investito il merito della vertenza, svolgendo le considerazioni che seguono.
Il giudice di legittimità ha osservato che il ricorrente vorrebbe escludere la promissory note dal novero dei titoli e valori immobiliari e valute estere che unitamente al denaro contante superiore a un determinato importo vanno dichiarati all'Uic, a pena di sanzione, nel caso di trasferimenti da o verso l'estero al seguito di residenti e non residenti.
La tesi si basa sull'erroneo presupposto dell'inefficacia giuridica di tale titolo internazionale sul quale non potrebbe fondarsi alcun diritto di credito fino a che rimanga nella disponibilità dell'emittente e non sia consegnato al creditore, difettando in sostanza il "trasferimento" di ricchezza che impone l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3 della legge 227/1990.
Ma il Collegio ha rilevato invece che la promissory note è uno strumento di pagamento internazionale che contiene una promessa incondizionata fatta dal debitore emittente di pagare una determinata somma di denaro a una data stabilita all'ordine di un operatore estero beneficiario e, pertanto, rappresenta a tutti gli effetti un titolo di credito all'ordine di natura astratta che risponde ai requisiti prescritti dalla Convenzione di Ginevra del 1930 e incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita senza tenere conto del rapporto giuridico sottostante.
A ben vedere, si tratta di un vaglia cambiario e la sua inclusione tra i titoli e valori mobiliari cui fa riferimento la norma si ricava, implicitamente, anche dal previgente articolo 3-bis del Dl 167/1990 che istituisce l'eccezione, laddove esclude l'applicazione dell'obbligo dichiarativo per i trasferimenti di vaglia postali o cambiali tratti su o emessi da intermediasi creditizi o Poste italiane che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola dell'intrasferibilità. Sostanzialmente, quindi, secondo l'assunto della Cassazione, i promissory notes sono valori mobiliari riconducibili al novero dei vaglia cambiari, pertanto assoggettabili agli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 3 della legge 227/1990.
Né dal testo normativo - aggiunge la Corte - si ricava una volontà legislativa di assoggettare all'obbligo dichiarativo solo ipotesi di possesso correlato a cessioni di denaro e titoli da un soggetto all'altro, ossia a "fenomeni traslativi", in quanto l'ampia e generica formula adottata non valuta i rapporti creditori e debitori in essere o in fieri, all'evidente scopo di assoggettare all'obbligo il materiale passaggio oltre la linea di confine doganale di denaro, titoli e valori diversi da quelli espressamente esclusi da tale adempimento avente precipua funzione di "rilevazione globale" dei movimenti di capitale alle frontiere. Infatti, l'adempimento prescritto non è volto a evitare illeciti trasferimenti di somme ma è preordinato soltanto a fini di "monitoraggio valutario" che prescrive l'obbligo di specifica informativa senza imporre alcun onere finanziario a carico di chi la rende.
Resta pertanto irrilevante ai fini delle norme valutarie sui movimenti transfrontalieri, onde preordinare una causa di esenzione, la circostanza che il trasferimento del titolo non sia idoneo a dare luogo a movimenti di capitali da uno a un altro Stato (Cassazione 5248/2008, 13670/2009).
Precisa infine la Corte (che conferma Cassazione 11337/1997) che il tipo di infrazione valutaria prevista dall'articolo 3, comma 1, del Dl 167/1990, relativa all'importazione o esportazione di titoli al portatore denominati in euro o valute estere per un importo superiore a 10.329,14 euro:
1. sotto il profilo soggettivo, postula un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto
2. sotto il profilo oggettivo, richiede la sola idoneità di titoli siffatti alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato.
In altri termini, secondo il sistema delineato dall'articolo 3 della legge 689/1981, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente (Cassazione 664/2000).
E' appena il caso di precisare, infine, che, in materia valutaria, al destinatario dell'infrazione non si estendono, per diversità della disciplina, le garanzie portate dallo Statuto del contribuente, come testualmente dispone l'articolo 1 della legge 212/2000 (Cassazione 16838/2009).
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