Con la sentenza n. 2438, depositata in data 5 febbraio 2007, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui una sentenza passata in giudicato in riferimento all'Iva non può produrre effetti nell'analogo procedimento relativo alle imposte sui redditi(1).
La controversia in esame trae origine da un avviso d'accertamento con il quale l'ufficio delle Imposte dirette, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, aveva rettificato il reddito da lavoro autonomo di un ragioniere, libero professionista, riprendendo a tassazione i movimenti emersi da indagini bancarie.
Dal medesimo processo verbale, l'ufficio aveva già in precedenza elaborato accertamenti Iva. In merito a quest'ultimi, il contribuente in Commissione tributaria era riuscito a far valere le proprie contestazioni, e la sentenza della Ctr era poi passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Nel giudizio in questione, instaurato ai fini delle imposte dirette, il professionista ha sostanzialmente dedotto le medesime questioni di fatto e di diritto relative all'avviso d'accertamento Iva, chiedendo l'applicazione della sentenza passata in giudicato relativa al suddetto atto.
La deduzione, in pratica, prospettava l'influenza, sulla decisione della controversia, del sopravvenire (dopo il deposito della decisione di appello impugnata) di un "giudicato esterno" tra le medesime parti(2).
Con la sentenza in esame, la Suprema corte - pur richiamando l'importante precedente delle sezioni unite, n. 13916 del 4 maggio 2006, depositato il 16 giugno 2006, che ha sancito la rilevanza del giudicato esterno nel processo tributario(3) - ha ritenuto non applicabile al caso la "cosa giudicata" formatasi tra le stesse parti, sulla stessa questione di diritto ma relativa a imposte strutturalmente e oggettivamente differenti.
Nell'ambito concettuale della portata innovativa della pronuncia delle sezioni unite innanzi richiamata, prosegue la Cassazione, "l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico rilevante tra le due fattispecie impone, per coerenza sistematica, di trarre le logiche conseguenze dall'autonomia dei singoli periodi di ciascuna imposta positivamente sancita (expressis verbis) dal legislatore e di tener conto della sostanziale ontologica differenza giuridica esistente tra imposte diverse in ogni ipotesi di inesistenza (come nella specie) di un vincolo giuridico tra le stesse".
Sulla base di quanto precede, la Cassazione ha ritenuto, quindi, che ciò che era stato affermato nella sentenza passata in giudicato, secondo la quale non vi era certezza della "riferibilità delle movimentazioni bancarie ad operazioni imponibili del professionista (essendovi soltanto il sospetto, giustificato, di tale appartenenza)", era comunque limitato alle "operazioni imponibili", le sole rilevanti ai fini dell'Iva, mentre nessun accertamento anche in ordine all'eventuale non riferibilità di quelle stesse "movimentazioni bancarie" a "ricavi" era contenuto (né poteva essere contenuto, considerato l'ambito oggettivo di quel processo) nella sentenza passata in giudicato per l'Iva.
Il contrasto di opinioni e di soluzioni in subiecta materia, invero, può ricollegarsi alla circostanza che l'affermazione della rilevanza del giudicato esterno presuppone il contemperamento di alcuni valori di rilievo generale: da un lato, il superiore principio del "ne bis in idem", cui è orientato un sistema specifico di mezzi processuali, inteso a evitare il formarsi di giudicati contrastanti, e il canone di "certezza" delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni; dall'altro, il principio del libero convincimento del giudice, nonché il problema di impedire a una eventuale sentenza ingiusta di propagare i suoi effetti in altri procedimenti.
Occorre, infine, evidenziare come la maggiore difficoltà che, in materia tributaria, trova il riconoscimento dell'"ultrattività del giudicato", è dovuta non solo all'autonomia dell'obbligazione tributaria per ogni periodo d'imposta, ma anche alle particolarità del processo tributario, che si instaura mediante l'impugnazione di atti impositivi di natura provvedimentale, di cui si chiede l'annullamento totale o parziale.
NOTE:
1) Il concetto di "giudicato" o "cosa giudicata" (espressioni in sostanza equivalenti) fa riferimento alla decisione contenuta in una sentenza, quando essa è divenuta immodificabile, ovvero quando le impugnazioni non sono più praticabili per decorso del termine predeterminato dalla legge. Quando una sentenza passa in giudicato, ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, l'accertamento ivi contenuto fa stato a ogni effetto tra le parti e i loro eredi o aventi causa.
2) Con il concetto di giudicato esterno, si ipotizza che il giudicato possa estendere i suoi effetti oltre il procedimento nel quale è reso, in un differente, ma connesso, procedimento giudiziario. In definitiva, attraverso l'eccezione di giudicato esterno si mira a influenzare l'esito di un procedimento giudiziario, impedendo un nuovo accertamento su quei presupposti fattuali già oggetto di un giudizio in una precedente sentenza passata in giudicato.
3) Con tale sentenza, le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che "il giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e possiede una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili nei limiti della specificità tributaria da quelle che disciplinano l'efficacia del "giudicato esterno" nel processo civile…Alla luce di questi principi si deve affermare che il criterio d'"autonomia dei periodi d'imposta" non impedisce che il giudicato relativo ad un periodo d'imposta faccia stato anche per altri; quando incida su elementi che siano rilevanti per più periodi d'imposta".
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