Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Patti contrari senza valore
quando il Fisco dice chi paga
quando il Fisco dice chi paga
Viene confermato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione: l’obbligo di legge che vieta l’elusione del debito tributario non è aggirabile
E’ nullo ed elude l’obbligo fiscale il patto davanti al notaio con il quale il venditore si accorda con l’acquirente (o viceversa) per trasferire a quest’ultimo la maggiore imposta. Lo ha ribadito la Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 17576 del 23 agosto 2011.
La fattispecie
Una coppia di acquirenti avevano voluto la divisione dell’immobile, originariamente unico, pattuendo di accollarsi la maggiore imposta che derivava proprio dal frazionamento in due lotti, soggetto a un più gravoso onere fiscale, conseguente a una variazione catastale in aumento.
L’alienante otteneva un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme da lui stesso pagate in più all’ufficio finanziario, la cui opposizione veniva respinta dal giudice di Pace.
La sentenza era impugnata dagli acquirenti, argomentando di non dovere alcunché, in quanto l’imposta grava per legge sul venditore; circostanza che rende nullo ogni patto contrario, per contrasto con la legge stessa.
Anche il Tribunale rigettava l’opposizione, per il fatto che nel patto intercorso tra alienante e compratore non sussisteva l’asserita violazione di legge, proprio perché la clausola era stata voluta dagli acquirenti stessi, che in sede di rogito avevano pattuito di sopportarne l’onere.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha accolto il conseguente ricorso degli acquirenti, ribaltando completamente il verdetto dei giudici di merito.
In particolare, i giudici hanno contestato la circostanza per cui nella fattispecie non si fosse verificata alcuna elusione dell’obbligo fiscale gravante sul venditore a titolo oneroso, ma solo un risarcimento della maggior somma corrisposta in ragione della suddivisione dell'immobile in due distinte unità, dal momento che il contenuto delle norme applicabili alla vicenda è assolutamente “categorico”: deve ritenersi nullo ogni patto volto a riversare l'onere del tributo su soggetti diversi da quelli cui spetta, senza che rilevi la finalità pratica che le parti intendono conseguire.
Osservazione
Soggetto passivo dell'Invim (l’imposta al centro della vicenda) è l'alienante nell'ipotesi di trasferimento di un bene a titolo oneroso.
La posizione di obbligato dell’alienante è ulteriormente ribadita dalla sanzione di nullità di qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell'imposta.
A questa normativa fa oggi riscontro il vigente articolo 62 del Dpr 131/1986, che vieta i patti contrari alla legge sul Registro, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente.
Al contrario, l’interpretazione proposta dal giudice del riesame contrasta, in primo luogo, con la formulazione letterale della disposizione che, attraverso la categorica espressione con la quale si sancisca che “è nullo qualsiasi atto”, denota l’intento di attribuire alla nullità un carattere assoluto e generale, comprensivo di qualunque pattuizione intesa a perseguire, anche indirettamente, il risultato vietato (Cassazione, sentenza n. 9608/1991).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 4556/1994 e 5308/1992) ha più volte ritenuto nulli gli accordi relativi a trasferimenti di imposte allorché appariva violato, per accordi fra contraenti, di cui uno fosse il soggetto fiscalmente obbligato, il tassativo obbligo di legge, che vieta l’elusione del debito fiscale.
E’ stato infatti considerato illegittimo non soltanto il patto di trasferimento dell’Invim fra contraenti, di cui uno, il venditore, fosse l’obbligato d'imposta (Cassazione, sentenza n. 780/1983), ma anche, in tema di ritenuta d'acconto ai dipendenti, l'accordo che ne attribuiva l’onere, senza rivalsa, al datore di lavoro (sentenze n. 5652/1987 e n. 5031/1989).
In definitiva, il tema della traslazione delle imposte rimane legato a concezioni pubblicistiche di solidarietà sociale, in funzione antielusiva e/o antievasiva degli obblighi tributari; ciò che rende di dubbia liceità qualsiasi forma di pattuizione tesa a determinare il trasferimento di obblighi verso il Fisco (Cassazione, sentenza n. 5/1985).
La fattispecie
Una coppia di acquirenti avevano voluto la divisione dell’immobile, originariamente unico, pattuendo di accollarsi la maggiore imposta che derivava proprio dal frazionamento in due lotti, soggetto a un più gravoso onere fiscale, conseguente a una variazione catastale in aumento.
L’alienante otteneva un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme da lui stesso pagate in più all’ufficio finanziario, la cui opposizione veniva respinta dal giudice di Pace.
La sentenza era impugnata dagli acquirenti, argomentando di non dovere alcunché, in quanto l’imposta grava per legge sul venditore; circostanza che rende nullo ogni patto contrario, per contrasto con la legge stessa.
Anche il Tribunale rigettava l’opposizione, per il fatto che nel patto intercorso tra alienante e compratore non sussisteva l’asserita violazione di legge, proprio perché la clausola era stata voluta dagli acquirenti stessi, che in sede di rogito avevano pattuito di sopportarne l’onere.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha accolto il conseguente ricorso degli acquirenti, ribaltando completamente il verdetto dei giudici di merito.
In particolare, i giudici hanno contestato la circostanza per cui nella fattispecie non si fosse verificata alcuna elusione dell’obbligo fiscale gravante sul venditore a titolo oneroso, ma solo un risarcimento della maggior somma corrisposta in ragione della suddivisione dell'immobile in due distinte unità, dal momento che il contenuto delle norme applicabili alla vicenda è assolutamente “categorico”: deve ritenersi nullo ogni patto volto a riversare l'onere del tributo su soggetti diversi da quelli cui spetta, senza che rilevi la finalità pratica che le parti intendono conseguire.
Osservazione
Soggetto passivo dell'Invim (l’imposta al centro della vicenda) è l'alienante nell'ipotesi di trasferimento di un bene a titolo oneroso.
La posizione di obbligato dell’alienante è ulteriormente ribadita dalla sanzione di nullità di qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell'imposta.
A questa normativa fa oggi riscontro il vigente articolo 62 del Dpr 131/1986, che vieta i patti contrari alla legge sul Registro, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente.
Al contrario, l’interpretazione proposta dal giudice del riesame contrasta, in primo luogo, con la formulazione letterale della disposizione che, attraverso la categorica espressione con la quale si sancisca che “è nullo qualsiasi atto”, denota l’intento di attribuire alla nullità un carattere assoluto e generale, comprensivo di qualunque pattuizione intesa a perseguire, anche indirettamente, il risultato vietato (Cassazione, sentenza n. 9608/1991).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 4556/1994 e 5308/1992) ha più volte ritenuto nulli gli accordi relativi a trasferimenti di imposte allorché appariva violato, per accordi fra contraenti, di cui uno fosse il soggetto fiscalmente obbligato, il tassativo obbligo di legge, che vieta l’elusione del debito fiscale.
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Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 29 Agosto 2011
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