Il fatto
L'ufficio Iva di Milano notificava, nei confronti di una Srl e dell'amministratore unico, un avviso di rettifica con cui contestava l'indebita detrazione Iva su spese non inerenti, l'omessa autofatturazione di acquisti e la cessione senza fattura di beni.
Avverso tale avviso, i soggetti interessati ricorrevano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, in considerazione del fatto che, quanto all'omessa fatturazione di acquisti e vendite, gli assegni, cui non corrispondevano fatture di acquisto, erano stati emessi per prestiti effettuati in favore dei soci, girati successivamente ad altra società che aveva la medesima compagine sociale; questi finanziamenti ai soci erano stati regolarmente contabilizzati e sugli stessi fatti si era già formato il giudicato penale di assoluzione per insussistenza dei fatti.
Con sentenza n. 366/01/99, la medesima Commissione, pronunciandosi sugli stessi fatti ai fini delle imposte sui redditi, dichiarava la nullità dell'accertamento per carenza di motivazione, ma nel contempo respingeva il ricorso, sulla scorta della motivazione che gli elementi di prova contenuti nel processo verbale di constatazione e, segnatamente, la dicitura "acconto forniture", riportata sulla matrice di un assegno, erano elementi probanti della evasione e che il giudicato formatosi in altre materie non impediva un'autonoma valutazione nel processo.
Avverso tale dictum, i contribuenti proponevano appello adducendo le seguenti motivazioni:
- la somma prelevata dai conti della citata Srl era un finanziamento effettivo ai soci, che avevano effettuato i prelevamenti proprio perché l'altra società necessitava di liquidità
- il collegamento di questi assegni a una fornitura di merci era una mera presunzione, da cui derivava una seconda presunzione di vendita delle merci stesse, non essendo state le stesse rinvenute in azienda.
Dalle citate considerazioni, i contribuenti asserivano la mancanza dei caratteri della gravità, concordanza e precisione, richiesti dalla legge per le presunzioni.
Nel giudizio di appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello dei contribuenti dichiarando l'insussistenza delle omesse fatturazioni, ritenendo fondate le censure attinenti all'interpretazione della causale dei pagamenti effettuati, non ricorrendo una prova presuntiva ai sensi dell'articolo 39 del Dpr n. 633 del 1972, in quanto era carente il fatto, atteso che gli elementi probatori raccolti testimoniavano solo l'emissione di assegni e non la relativa causale, non era stata provata dall'organo accertatore l'omessa fatturazione contestata e, comunque l'interpretazione era stata accolta dal giudice penale e da altra sentenza della Commissione tributaria provinciale.
A seguito della pronuncia d'appello a essa sfavorevole, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, motivandolo sulla scorta della asserita violazione dell'articolo 54 del Dpr n. 633 del 1972 ("L' infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa... deve essere accertata mediante il…controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte...anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti...") e dell'articolo 2729 c.c., secondo il quale "le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".
Il ricorso è stato accolto ed è stata riconosciuta, in particolare, la sussistenza di una prova presuntiva, in quanto il fatto noto, dal quale dedurre la presunzione di primo grado, constava nella circostanza che sulla matrice dell'assegno del rilevante importo di lire 150 milioni era indicata la causale "acconto forniture", che rappresentava la prova diretta dell'esistenza di un'operazione di acquisto di beni.
Da ciò segue che, in conformità dell'articolo 2729 del Codice civile, si concretizza la presunzione di successiva cessione degli stessi beni.
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