Il contribuente che abbia dedotto in primo grado la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dai suoi poteri impositivi con argomentazioni tratte dall'articolo 36-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, ben può, in secondo grado, sostenere la tardività dell'atto impositivo per violazione del termine di cui all'articolo 17 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, senza che ciò sia impedito dall'articolo 57, comma 1, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, che vieta al contribuente di introdurre, nel giudizio di appello, una causa petendi diversa.
Questo è il principio giuridico contenuto nella sentenza n. 10864 emessa dalla Corte di cassazione lo scorso 23 maggio.
La citata sentenza, al di là della vicenda esaminata dai giudici di legittimità, offre lo spunto per una breve riflessione sulla tematica della proposizione di domande nuove in appello.
Nel giudizio tributario, il divieto di proporre domande nuove in appello è disciplinato dall'articolo 57 del Dpr 546/1992 secondo cui "nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio ... omissis ... non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".
Per quanto riguarda le eccezioni, si deve operare una distinzione tra eccezioni di merito non proponibili direttamente in sede di appello (si pensi all'eccezione di prescrizione del credito) ed eccezioni processuali (ad esempio, il difetto di giurisdizione), che possono essere proposte in sede di gravame, ancorché non proposte in primo grado, poiché trattasi d'eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In linea generale, il divieto dello ius novorum in appello è conforme al principio del doppio grado di giurisdizione che resterebbe vanificato se si ammettesse l'introduzione di domande nuove nel giudizio di appello.
L'appello - quale mezzo di impugnazione - è caratterizzato dal controllo dell'operato del giudice di primo grado e non dalla revisione della causa; infatti, si è soliti parlare dell'appello in termini di revisio prior instantiae e non di novum judicium.
Precisiamo subito che il divieto posto dall'articolo 57 del Dlgs 546/1992 costituisce una eccezione rispetto allo stesso principio, di carattere generale, enunciato nell'articolo 345, comma 1, del codice di procedura civile.
Infatti, il divieto di cui all'articolo 57 interessa soltanto il contribuente e non anche l'Amministrazione finanziaria o l'ente locale resistente, dal momento che a questi ultimi non è consentito modificare nel corso del giudizio le situazioni "cristallizzate" negli atti impositivi impugnati dinanzi al giudice tributario.
In generale, per aversi domanda nuova, rispetto a quella proposta in primo grado, è necessaria la diversità di almeno uno dei seguenti elementi: le parti originarie, il provvedimento richiesto al giudice (petitum) e il titolo posto a fondamento della domanda (causa petendi).
Si fa presente che il divieto dello ius novorum in appello, attualmente previsto e disciplinato dal citato articolo 57, per conforme orientamento della dottrina e della giurisprudenza (ex multis, Cassazione, sezioni unite, n. 5354 del 1989), era già esistente nel vigore del Dpr 26 ottobre 1972, n. 636 - dal titolo "Revisione della disciplina del contenzioso tributario" abrogato dal 1° aprile 1996, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - in virtù dell'applicazione in via generale del disposto dell'articolo 345, comma 1, del c.p.c., la cui ratio è quella di evitare alle domande nuove in appello la sottrazione di un grado di giudizio.
La ratio dell'articolo 57 del Dlgs 546/1992, mutuata dalla disposizione processual-civilistica, è quella di impedire la proposizione di domande aventi un nuovo oggetto o basate su motivi diversi da quelli dedotti nel primo grado del processo, in quanto al giudice d'appello verrebbero sottoposti fatti e questioni non valutati dal giudice di primo grado.
In giurisprudenza, il principio del divieto delle domande nuove in appello in materia tributaria è stato più volte affermato.
Per i giudici di piazza Cavour si ha domanda nuova - inammissibile in appello per modificazione della causa pretendi - quando i nuovi elementi dedotti innanzi al giudice di secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cassazione, n. 12258 del 20 agosto 2002).
Sempre la Cassazione - sentenza n. 3592 del 12 marzo 2003 - ha affermato che si ha domanda nuova, vietata in appello, allorché vengono mutati alcuni degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, cioè il petitum o la causa pretendi; si osserva che per causa petendi, idonea a identificare la domanda, devono in particolare intendersi non solo e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto e soprattutto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta.
Ma come fare per distinguere tra domanda nuova, vietata in quanto comporta la cosiddetta mutatio libelli, e mere modificazioni delle domande originariamente proposte, cioè la consentita emendatio libelli?
Rispondere a questa domanda non è semplice.
Infatti, nella pratica è molto difficile stabilire quando una domanda nuova costituisce mutatio libelli o semplicemente emendatio libelli.
A tal proposito, la Cassazione, con sentenza n. 464 del 17 gennaio 2002, ha statuito che si ha mutamento della domanda nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongono in essere una pretesa nuova e diversa da quella fatta valere nel giudizio di primo grado.
Nel giudizio tributario, il problema relativo alla proposizione di nuove domande in appello è direttamente influenzato dalla giurisprudenza, nel senso che non è possibile fornire, a priori, una elencazione precisa delle domande considerate "nuove" e che, se accolte, andrebbero a incidere, modificandola, la causa petendi.
Pertanto, i giudici tributari sono chiamati a valutare caso per caso la domanda presentata in appello ed esprimersi, secondo i principi interpretativi enunciati, sulla ammissibilità o meno della stessa.
Viceversa, è possibile indicare, a titolo esemplificativo, almeno due tipologie di domande in ordine alle quali - dottrina e giurisprudenza a tal proposito concordano - si ritiene non costituiscano "novità".
Di conseguenza, non si considera "nuova" la domanda con cui la parte si limita soltanto a offrire una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti controversi già acquisiti agli atti processuali.
Come pure, non è considerata "nuova" neanche la domanda con la quale si chiede l'applicazione di norme diverse rispetto a quelle invocate in primo grado, atteso che spetta sempre al giudice, in virtù del noto principio iura novit curia, la qualificazione giuridica dei fatti di causa.
Quest'ultima è proprio l'ipotesi analizzata dalla Cassazione nella sentenza presa in esame.
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