Giurisprudenza
Pubblicità con i “camion poster”
sanzionabile se vìola le norme
L’installazione di cartelloni su impianti di grande formato, come i tir, deve rispettare il regolamento comunale
La Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza 15302 del 12 luglio, che la pubblicità effettuata con cartellonistica su impianti di grande formato (nella specie un tir) è soggetta a sanzioni se non viene rispettato il regolamento comunale.
 
Il fatto
La questione concerne l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione (articolo 22 della legge 689/1981), con la quale un Comune aveva fatto una multa per installazione di mezzi pubblicitari (cosiddetti “poster-tir” autotrasportati, anche se in stazionamento, ma comunque visibili dalla viabilità pubblica) non consentita dal regolamento comunale. L’opposizione viene accolta dal giudice di pace, il quale ha ritenuto illegittimo il provvedimento esecutivo in quanto contrastante con il codice della strada (articolo 23 Dlgs 285/1992), sia per il fatto che il canone preteso dal Comune per l’esecuzione della pubblicità sul proprio territorio darebbe luogo a doppia imposizione, considerando anche quella corrisposta dal proprietario del veicolo al Comune di residenza, sia perché l’articolo 57 del codice della strada (che tratta della circolazione delle macchine agricole), norma primaria, sarebbe in conflitto con una norma secondaria, il regolamento comunale, che non può imporre divieti non previsti da una norma primaria.
 
L’ente territoriale rimette ancora in discussione la questione davanti la Corte di cassazione, censurando la decisione impugnata per violazione di legge, nonché per vizi di motivazione, per non avere il giudice apprezzato invece le disposizioni contenute nel Dlgs 507/1993 e nel relativo regolamento comunale attuativo.
 
Imposta comunale di pubblicità
La Corte di cassazione premette che il Dlgs 507/1993 regolamenta la pubblicità comunale e il diritto sulle pubbliche affissioni, nel cui ambito si applica l’imposta (articoli da 1 a 37) sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (insegne, cartelloni pubblicitari, targhe, pannelli luminosi, proiezioni, striscioni, eccetera).
L’articolo 3 detta disposizioni in materia di regolamento e tariffe per la pubblicità. In particolare, il comma 1 prevede l’obbligo per il Comune di adottare apposito regolamento, il comma 2 stabilisce che, con norma attuativa, lo stesso Comune disciplini in concreto le modalità di effettuazione della pubblicità, con espressa facoltà di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie per esigenze di pubblico interesse.
Il successivo articolo 24 prevede che alle violazioni in tema di pubblicità conseguano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano - negli aspetti non tributari - le apposite norme contenute nella legge 689/1981 (articoli 1-31).
 
Motivi della decisione
La Corte di legittimità accoglie il ricorso, evidenziando l’errore interpretativo in cui è incorso il giudice di pace nella propria decisione.
In particolare, il percorso argomentativo seguito da quest’ultimo non ha tenuto conto che il divieto in cui era incorsa la società non derivava tanto dalle disposizioni del Codice della strada, bensì da una norma regolamentare dell’ente locale attuata secondo una potestà espressamente prevista dal Dlgs 507/1993, che riguarda la materia in esame: il Comune aveva stabilito limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse.
 
Quindi, la procedura seguita dall’ente nell’irrogazione della sanzione amministrativa contestata non è idonea a prestare il fianco ad alcuna censura, atteso che nella specie sono state applicate norme regolamentari approvate nel legittimo e insindacabile esercizio del potere delegato all’ente da una precisa disposizione statale.
 
Del resto, anche nel vigore della normativa precedente sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (Dpr 639/1972), la Corte di cassazione aveva ritenuto perfettamente compatibili tra loro le disposizioni che prevedono due diverse incombenze, da un lato quelle del codice stradale, dall’altro quelle sulla pubblicità (sentenza 10205/1993).
 
Peraltro, è stato anche deciso (Cassazione 5412/2007) che quando un impianto pubblicitario, collocato sul suolo pubblico, è privo di ogni autorizzazione, viola sia l’articolo 23 del codice della strada, che vieta l’affissione pubblicitaria non autorizzata comunque “visibile” dalle strade, sia il successivo articolo 25 che ha invece per oggetto in modo specifico l’occupazione non autorizzata della proprietà stradale.

Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 18 Luglio 2011

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