Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Pubblicità con i “camion poster”
sanzionabile se vìola le norme
sanzionabile se vìola le norme
L’installazione di cartelloni su impianti di grande formato, come i tir, deve rispettare il regolamento comunale
La Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza 15302 del 12 luglio, che la pubblicità effettuata con cartellonistica su impianti di grande formato (nella specie un tir) è soggetta a sanzioni se non viene rispettato il regolamento comunale.
Il fatto
La questione concerne l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione (articolo 22 della legge 689/1981), con la quale un Comune aveva fatto una multa per installazione di mezzi pubblicitari (cosiddetti “poster-tir” autotrasportati, anche se in stazionamento, ma comunque visibili dalla viabilità pubblica) non consentita dal regolamento comunale. L’opposizione viene accolta dal giudice di pace, il quale ha ritenuto illegittimo il provvedimento esecutivo in quanto contrastante con il codice della strada (articolo 23 Dlgs 285/1992), sia per il fatto che il canone preteso dal Comune per l’esecuzione della pubblicità sul proprio territorio darebbe luogo a doppia imposizione, considerando anche quella corrisposta dal proprietario del veicolo al Comune di residenza, sia perché l’articolo 57 del codice della strada (che tratta della circolazione delle macchine agricole), norma primaria, sarebbe in conflitto con una norma secondaria, il regolamento comunale, che non può imporre divieti non previsti da una norma primaria.
L’ente territoriale rimette ancora in discussione la questione davanti la Corte di cassazione, censurando la decisione impugnata per violazione di legge, nonché per vizi di motivazione, per non avere il giudice apprezzato invece le disposizioni contenute nel Dlgs 507/1993 e nel relativo regolamento comunale attuativo.
Imposta comunale di pubblicità
La Corte di cassazione premette che il Dlgs 507/1993 regolamenta la pubblicità comunale e il diritto sulle pubbliche affissioni, nel cui ambito si applica l’imposta (articoli da 1 a 37) sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (insegne, cartelloni pubblicitari, targhe, pannelli luminosi, proiezioni, striscioni, eccetera).
L’articolo 3 detta disposizioni in materia di regolamento e tariffe per la pubblicità. In particolare, il comma 1 prevede l’obbligo per il Comune di adottare apposito regolamento, il comma 2 stabilisce che, con norma attuativa, lo stesso Comune disciplini in concreto le modalità di effettuazione della pubblicità, con espressa facoltà di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie per esigenze di pubblico interesse.
Il successivo articolo 24 prevede che alle violazioni in tema di pubblicità conseguano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano - negli aspetti non tributari - le apposite norme contenute nella legge 689/1981 (articoli 1-31).
Motivi della decisione
La Corte di legittimità accoglie il ricorso, evidenziando l’errore interpretativo in cui è incorso il giudice di pace nella propria decisione.
In particolare, il percorso argomentativo seguito da quest’ultimo non ha tenuto conto che il divieto in cui era incorsa la società non derivava tanto dalle disposizioni del Codice della strada, bensì da una norma regolamentare dell’ente locale attuata secondo una potestà espressamente prevista dal Dlgs 507/1993, che riguarda la materia in esame: il Comune aveva stabilito limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse.
Quindi, la procedura seguita dall’ente nell’irrogazione della sanzione amministrativa contestata non è idonea a prestare il fianco ad alcuna censura, atteso che nella specie sono state applicate norme regolamentari approvate nel legittimo e insindacabile esercizio del potere delegato all’ente da una precisa disposizione statale.
Del resto, anche nel vigore della normativa precedente sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (Dpr 639/1972), la Corte di cassazione aveva ritenuto perfettamente compatibili tra loro le disposizioni che prevedono due diverse incombenze, da un lato quelle del codice stradale, dall’altro quelle sulla pubblicità (sentenza 10205/1993).
Peraltro, è stato anche deciso (Cassazione 5412/2007) che quando un impianto pubblicitario, collocato sul suolo pubblico, è privo di ogni autorizzazione, viola sia l’articolo 23 del codice della strada, che vieta l’affissione pubblicitaria non autorizzata comunque “visibile” dalle strade, sia il successivo articolo 25 che ha invece per oggetto in modo specifico l’occupazione non autorizzata della proprietà stradale.
Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 18 Luglio 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
22/5/2012
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
17/5/2012
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
11/5/2012
E l’Amministrazione finanziaria può utilizzate le notizie acquisite dal web a fini accertativi e per verificare se il campo d’azione di un’azienda sia tra quelli imponibili
7/5/2012
Il conseguimento della titolarità di nuove quote societarie presuppone, in relazione agli esborsi necessari per ottenerlo, la disponibilità di un corrispondente reddito
Notizie correlate
- A destra, 150 metri e sei arrivato. E' pubblicità: cartello tassato
- 18/11/2009

- Il contribuente ne chiedeva l'esenzione perché segnali di indicazione previsti dal nuovo codice della strada
- Sul cartello l’arrivo e lo sponsor, per la ditta è pubblicità imponibile
- 27/7/2010

- Indicare l’approdo alle mongolfiere in gara, scrivendo sul “segnale” il nome dell’azienda, è promozione
- L’intermediario pubblicitario paga l’Icp
- 27/3/2007

- La norma identifica come soggetto passivo del tributo comunale il titolare del potere di disporre a qualsiasi titolo delle strutture su cui affiggere i messaggi
- I giudici fanno "pubblicità" all'imposta
- 29/10/2007

- Chiarimenti sul tributo comunale, dalla superficie tassabile alla base temporale di calcolo
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















