Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Il pvc non “pretende” la firma
dell’accertato, basta il figlio
dell’accertato, basta il figlio
L’obbligo di allegare gli atti nominati negli avvisi di accertamento non riguarda quei documenti di cui l’interessato abbia già ricevuto integrale e legale conoscenza
La norma tributaria che prevede la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte del contribuente o di chi lo rappresenta si riferisce a persona addetta all’azienda o alla casa, non essendo richiesto un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo a detta persona, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del pvc da parte del figlio convivente dei titolari di una società oggetto di accertamento fiscale.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 19505/2011, ove è stato altresì riaffermato che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento non riguarda quei documenti di cui l’interessato abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o comunicazione.
La vicenda di merito e la pronuncia della Commissione tributaria regionale
Un contribuente impugnava vittoriosamente davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relative al 1998, emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate.
L’appello dell’ufficio avverso la decisione di prime cure veniva rigettato dal collegio tributario della Basilicata con sentenza 56/03/08 del 12 maggio 2008, che confermava l’illegittimità dell’atto tributario per violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973.
In particolare, i giudici regionali rilevavano la mancanza di prova dell’avvenuta notifica del processo verbale di constatazione al diretto interessato, non essendo stata rinvenuta agli atti alcuna delega conferita al figlio del contribuente, figlio che nel caso di specie risultava aver firmato il pvc ricevendone altresì copia.
Il ricorso in Cassazione e l’ordinanza 19505/2011
L’Agenzia delle Entrate ricorreva davanti al giudice di legittimità, censurando la pronuncia della Ctr, per quanto d’interesse in questa sede, per violazione del sesto comma dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 – disposizione che stabilisce che il processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute “deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione...” – laddove il giudice di merito aveva ritenuto irrilevante la sottoscrizione del pvc da parte del figlio del contribuente sottoposto all’accertamento.
Nel ricostruire la vicenda, la Suprema corte – constatato che in punto di fatto costituiva circostanza pacifica che il processo verbale in questione era stato sottoscritto e consegnato al figlio del contribuente – ha innanzitutto rilevato che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento “non si riferisce… ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza (per effetto di precedente notificazione o comunicazione, o, anche, ovviamente, per essere stati compiuti alla sua presenza ed a lui consegnati: cfr. Cass. n. 18073 del 2008)”.
Quindi, sulla scorta di precedenti in materia, l’ordinanza in commento ha ribadito che ove, come nel caso di cui al sesto comma dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 (richiamato, per le imposte sui redditi, dall’articolo 33 del Dpr 600/1973), la norma prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto “dal contribuente o da chi lo rappresenta”, si “indica semplicemente la persona addetta all’azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa (con la conseguenza, con riguardo alla fattispecie allora esaminata, che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della società oggetto dell’accertamento fiscale) (Cass. n. 6351 del 2008)”.
Dall’accoglimento del riferito motivo di ricorso è derivata la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.
Osservazioni
L’ordinanza 19505/2011 si segnala dunque per due aspetti d’interesse.
In primis, per aver riaffermato la regola secondo cui la sottoscrizione di un pvc è valida anche quando a firmare l’atto sia stato un soggetto non munito di poteri rappresentativi del contribuente accertato ma comunque a questi legato da un particolare vincolo familiare (specificamente, per esserne il figlio convivente).
Sotto questo profilo la pronuncia in commento ribadisce quanto già statuito dalla Suprema corte con sentenza 6351/2008, ove i Giudici di legittimità, in analoga fattispecie – pvc firmato dalla figlia convivente dei titolari della società accertata – avevano concluso nel senso che la previsione del sesto comma dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 (che, come detto, dispone che il processo verbale di constatazione deve essere sottoscritto dal contribuente o “da chi lo rappresenta”) è rispettata anche quando la sottoscrizione sia apposta da soggetto che, seppure non tecnicamente e giuridicamente “rappresentante”, possa comunque qualificarsi come “persona addetta all’azienda o alla casa (… per analogia a quanto previsto dall’art. 139 c.p.c. in tema di notifica dell’atto in genere)”.
In secondo luogo, e per concludere, l’odierno arresto conferma il principio in base al quale l’obbligo di allegazione di atti richiamati “per relationem” nell’accertamento tributario – in ossequio all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, il quale statuisce (a pena di nullità dell’accertamento stesso, stante il disposto del successivo terzo comma) che se la motivazione dell’accertamento fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, “questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale” – è soddisfatto rispetto a quegli atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza, per effetto, tra l’altro, di precedente notificazione o comunicazione.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 19505/2011, ove è stato altresì riaffermato che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento non riguarda quei documenti di cui l’interessato abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o comunicazione.
La vicenda di merito e la pronuncia della Commissione tributaria regionale
Un contribuente impugnava vittoriosamente davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relative al 1998, emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate.
L’appello dell’ufficio avverso la decisione di prime cure veniva rigettato dal collegio tributario della Basilicata con sentenza 56/03/08 del 12 maggio 2008, che confermava l’illegittimità dell’atto tributario per violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973.
In particolare, i giudici regionali rilevavano la mancanza di prova dell’avvenuta notifica del processo verbale di constatazione al diretto interessato, non essendo stata rinvenuta agli atti alcuna delega conferita al figlio del contribuente, figlio che nel caso di specie risultava aver firmato il pvc ricevendone altresì copia.
Il ricorso in Cassazione e l’ordinanza 19505/2011
L’Agenzia delle Entrate ricorreva davanti al giudice di legittimità, censurando la pronuncia della Ctr, per quanto d’interesse in questa sede, per violazione del sesto comma dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 – disposizione che stabilisce che il processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute “deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione...” – laddove il giudice di merito aveva ritenuto irrilevante la sottoscrizione del pvc da parte del figlio del contribuente sottoposto all’accertamento.
Nel ricostruire la vicenda, la Suprema corte – constatato che in punto di fatto costituiva circostanza pacifica che il processo verbale in questione era stato sottoscritto e consegnato al figlio del contribuente – ha innanzitutto rilevato che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento “non si riferisce… ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza (per effetto di precedente notificazione o comunicazione, o, anche, ovviamente, per essere stati compiuti alla sua presenza ed a lui consegnati: cfr. Cass. n. 18073 del 2008)”.
Quindi, sulla scorta di precedenti in materia, l’ordinanza in commento ha ribadito che ove, come nel caso di cui al sesto comma dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 (richiamato, per le imposte sui redditi, dall’articolo 33 del Dpr 600/1973), la norma prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto “dal contribuente o da chi lo rappresenta”, si “indica semplicemente la persona addetta all’azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa (con la conseguenza, con riguardo alla fattispecie allora esaminata, che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della società oggetto dell’accertamento fiscale) (Cass. n. 6351 del 2008)”.
Dall’accoglimento del riferito motivo di ricorso è derivata la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.
Osservazioni
L’ordinanza 19505/2011 si segnala dunque per due aspetti d’interesse.
In primis, per aver riaffermato la regola secondo cui la sottoscrizione di un pvc è valida anche quando a firmare l’atto sia stato un soggetto non munito di poteri rappresentativi del contribuente accertato ma comunque a questi legato da un particolare vincolo familiare (specificamente, per esserne il figlio convivente).
Sotto questo profilo la pronuncia in commento ribadisce quanto già statuito dalla Suprema corte con sentenza 6351/2008, ove i Giudici di legittimità, in analoga fattispecie – pvc firmato dalla figlia convivente dei titolari della società accertata – avevano concluso nel senso che la previsione del sesto comma dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 (che, come detto, dispone che il processo verbale di constatazione deve essere sottoscritto dal contribuente o “da chi lo rappresenta”) è rispettata anche quando la sottoscrizione sia apposta da soggetto che, seppure non tecnicamente e giuridicamente “rappresentante”, possa comunque qualificarsi come “persona addetta all’azienda o alla casa (… per analogia a quanto previsto dall’art. 139 c.p.c. in tema di notifica dell’atto in genere)”.
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Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 29 Settembre 2011
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