Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Quando affitto e locazione di beni immobili sono esenti da Iva
La recente sentenza della Corte di Giustizia Ue verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della sesta direttiva
Il caso riguarda una associazione sportiva con sede in Austria che, all’atto della presentazione della dichiarazione Iva, ha portato in detrazione l’imposta assolta per i lavori di costruzione di una porzione di edificio destinata alla gestione di un bar, rinunziando ad avvalersi di una disposizione che accorda ai piccoli imprenditori la facoltà di esentare da imposta le operazioni effettuate.
La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, emessa il 12 gennaio a definizione del procedimento C-246/04, verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parti B e C della sesta direttiva che prevede, in deroga ai criteri informatori dell’imposta sul valore aggiunto che colpisce tutte le transazioni poste in essere da un soggetto passivo nello svolgimento della propria attività economica, una serie di "esenzioni" dall’applicazione dell’imposta per talune tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizio analiticamente individuate dal legislatore comunitario.
La funzione economico-sociale
Tale eccezione si spiega con il preciso intento di "alleggerire", in capo all’utente finale, il costo di determinati servizi aventi un’indubbia valenza di carattere economico-sociale. Tra le prestazioni di servizi oggetto di esenzione, l’articolo 13, parte B, lett.b) prevede l’affitto e la locazione di beni immobili, pur se il successivo punto C del medesimo articolo conferisce agli Stati membri la facoltà di "accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione" in ordine alle predette attività di locazione immobiliare.
Il caso oggetto di controversia
La controversia sottoposta all’attenzione dei giudici comunitari riguarda una associazione sportiva senza scopo di lucro avente sede in Austria. Tale associazione, nel 1997, ha avviato i lavori di costruzione di un edificio annesso alla sede dell’associazione, di cui una parte era destinata alle attività sportive, l’altra parte era invece utilizzata come bar. All’atto della presentazione della dichiarazione Iva per l’anno in esame, l’associazione ha portato in detrazione l’imposta assolta per i lavori di costruzione della porzione dell’edificio destinata alla gestione del bar, rinunziando, in particolare, ad avvalersi di una disposizione nazionale (articolo 6, n.1, sub 27, UStG del 1994) che accorda ai piccoli imprenditori la facoltà di esentare da imposta le operazioni effettuate.
La posizione dell’Amministrazione fiscale austriaca
L’amministrazione fiscale austriaca ha contestato la detrazione così operata sostenendo che la predetta associazione, la cui attività è in regime di esenzione in forza dell’articolo 6, n. 1, sub 14 trattandosi di associazione avente come fine istituzionale l’esercizio e la promozione dell’educazione fisica, non poteva esercitare l’opzione per l’applicazione del regime ordinario. Secondo il governo austriaco, nel caso di specie, l’associazione dovrebbe obbligatoriamente aderire al regime di esenzione in considerazione della natura dell’attività esercitata.
L’intervento della Corte di Giustizia
E’ stata, pertanto, sottoposta alla Corte di Giustizia la seguente questione: se, cioè, uno Stato membro debba concedere sempre al soggetto passivo la facoltà di optare per l’imposizione, nonostante l’esenzione prevista dal citato articolo 13 della sesta direttiva per le locazioni immobiliari o se, al contrario, possa negare tale facoltà in considerazione dell’attività esercitata dal soggetto medesimo.
La natura e la funzione delle esenzioni
La valutazione della Corte si è soffermata, innanzitutto, sulla natura e funzione delle esenzioni previste dall’articolo 13 della sesta direttiva. In particolare, la Corte ha rilevato che le esenzioni rappresentano nozioni autonome del diritto comunitario e hanno la finalità di evitare divergenze nell’applicazione dell’imposta tra gli Stati membri.
La locazione immobiliare e l’esenzione da imposta
Per quanto concerne l’attività di locazione immobiliare, il legislatore ne ha previsto la esenzione da imposta pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di assoggettarla a Iva. In questo contesto, pertanto, "il diritto a deduzione afferente tale imposizione non si esercita automaticamente, ma solo se gli Stati membri si sono avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 13, parte C della sesta direttiva ed a condizione che i soggetti passivi esercitino il diritto di opzione loro concesso".
Il potere discrezionale degli Stati membri
Da quanto detto ne consegue che gli Stati membri dispongono, in concreto, di un ampio potere discrezionale in ordine al predetto diritto di opzione, potendo anche escludere talune attività o talune categorie di soggetti dall’applicazione dell’imposta secondo i criteri ordinari. E’, però, evidente che tale potere discrezionale non può essere esercitato arbitrariamente atteso che, quando ciascuno Stato esercita la propria facoltà di restringere la portata del diritto di opzione, esso deve attenersi ai principi generali della sesta direttiva e, in particolare, al principio di neutralità che postula che tutte le attività economiche siano trattate allo stesso modo.
L’esame nel merito
Passando, poi, al merito della questione e, cioè, se ai sensi dell’articolo 13, parti B e C della sesta direttiva, è consentito a una norma nazionale di escludere il diritto di opzione per l’imposizione, da parte di un’associazione sportiva senza scopo di lucro, delle operazioni di locazione immobiliare, i giudici osservano che, in via preliminare, la sesta direttiva non detta regole che esonerino in via generale tutte le prestazioni legate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica. Secondo l’articolo 13, parte A, n.1, sono esenti da imposta le attività delle associazioni sportive senza scopo di lucro a condizione che siano strettamente connesse con l’esercizio della pratica sportiva. Ora, poiché nella fattispecie di cui è causa, la locazione della parte dell’edificio adibita a bar non rientra certo nelle attività sportive della ricorrente, la Corte osserva che il diniego da parte dello Stato austriaco in ordine all’opzione per l’assoggettamento a Iva dell’attività in questione non è, in via di principio, contraria alla sesta direttiva. Occorre, però, a parere dei giudici comunitari, verificare se tale diniego rispetti il richiamato principio di neutralità e valutare, in particolare, se l’applicazione di una esenzione generale a tutte le operazioni, inclusa la locazione di immobili, effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro comporti una violazione del principio di neutralità fiscale o si giustifichi, invece, sulla base di motivi di interesse generale. Tale apprezzamento può essere validamente condotto dal giudice del rinvio a cui soltanto spetta determinare, conclude la Corte, "se una norma nazionale che, esentando in modo generale le operazioni effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, limita il diritto di queste di optare per l’imposizione delle operazioni di locazione, vada al di la del potere discrezionale accordato agli Stati membri, alla luce….del requisito dell’applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste".
Il caso riguarda una associazione sportiva con sede in Austria che, all’atto della presentazione della dichiarazione Iva, ha portato in detrazione l’imposta assolta per i lavori di costruzione di una porzione di edificio destinata alla gestione di un bar, rinunziando ad avvalersi di una disposizione che accorda ai piccoli imprenditori la facoltà di esentare da imposta le operazioni effettuate.La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, emessa il 12 gennaio a definizione del procedimento C-246/04, verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parti B e C della sesta direttiva che prevede, in deroga ai criteri informatori dell’imposta sul valore aggiunto che colpisce tutte le transazioni poste in essere da un soggetto passivo nello svolgimento della propria attività economica, una serie di "esenzioni" dall’applicazione dell’imposta per talune tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizio analiticamente individuate dal legislatore comunitario.
La funzione economico-sociale
Tale eccezione si spiega con il preciso intento di "alleggerire", in capo all’utente finale, il costo di determinati servizi aventi un’indubbia valenza di carattere economico-sociale. Tra le prestazioni di servizi oggetto di esenzione, l’articolo 13, parte B, lett.b) prevede l’affitto e la locazione di beni immobili, pur se il successivo punto C del medesimo articolo conferisce agli Stati membri la facoltà di "accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione" in ordine alle predette attività di locazione immobiliare.
Il caso oggetto di controversia
La controversia sottoposta all’attenzione dei giudici comunitari riguarda una associazione sportiva senza scopo di lucro avente sede in Austria. Tale associazione, nel 1997, ha avviato i lavori di costruzione di un edificio annesso alla sede dell’associazione, di cui una parte era destinata alle attività sportive, l’altra parte era invece utilizzata come bar. All’atto della presentazione della dichiarazione Iva per l’anno in esame, l’associazione ha portato in detrazione l’imposta assolta per i lavori di costruzione della porzione dell’edificio destinata alla gestione del bar, rinunziando, in particolare, ad avvalersi di una disposizione nazionale (articolo 6, n.1, sub 27, UStG del 1994) che accorda ai piccoli imprenditori la facoltà di esentare da imposta le operazioni effettuate.
La posizione dell’Amministrazione fiscale austriaca
L’amministrazione fiscale austriaca ha contestato la detrazione così operata sostenendo che la predetta associazione, la cui attività è in regime di esenzione in forza dell’articolo 6, n. 1, sub 14 trattandosi di associazione avente come fine istituzionale l’esercizio e la promozione dell’educazione fisica, non poteva esercitare l’opzione per l’applicazione del regime ordinario. Secondo il governo austriaco, nel caso di specie, l’associazione dovrebbe obbligatoriamente aderire al regime di esenzione in considerazione della natura dell’attività esercitata.
L’intervento della Corte di Giustizia
E’ stata, pertanto, sottoposta alla Corte di Giustizia la seguente questione: se, cioè, uno Stato membro debba concedere sempre al soggetto passivo la facoltà di optare per l’imposizione, nonostante l’esenzione prevista dal citato articolo 13 della sesta direttiva per le locazioni immobiliari o se, al contrario, possa negare tale facoltà in considerazione dell’attività esercitata dal soggetto medesimo.
La natura e la funzione delle esenzioni
La valutazione della Corte si è soffermata, innanzitutto, sulla natura e funzione delle esenzioni previste dall’articolo 13 della sesta direttiva. In particolare, la Corte ha rilevato che le esenzioni rappresentano nozioni autonome del diritto comunitario e hanno la finalità di evitare divergenze nell’applicazione dell’imposta tra gli Stati membri.
La locazione immobiliare e l’esenzione da imposta
Per quanto concerne l’attività di locazione immobiliare, il legislatore ne ha previsto la esenzione da imposta pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di assoggettarla a Iva. In questo contesto, pertanto, "il diritto a deduzione afferente tale imposizione non si esercita automaticamente, ma solo se gli Stati membri si sono avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 13, parte C della sesta direttiva ed a condizione che i soggetti passivi esercitino il diritto di opzione loro concesso".
Il potere discrezionale degli Stati membri
Da quanto detto ne consegue che gli Stati membri dispongono, in concreto, di un ampio potere discrezionale in ordine al predetto diritto di opzione, potendo anche escludere talune attività o talune categorie di soggetti dall’applicazione dell’imposta secondo i criteri ordinari. E’, però, evidente che tale potere discrezionale non può essere esercitato arbitrariamente atteso che, quando ciascuno Stato esercita la propria facoltà di restringere la portata del diritto di opzione, esso deve attenersi ai principi generali della sesta direttiva e, in particolare, al principio di neutralità che postula che tutte le attività economiche siano trattate allo stesso modo.
L’esame nel merito
Passando, poi, al merito della questione e, cioè, se ai sensi dell’articolo 13, parti B e C della sesta direttiva, è consentito a una norma nazionale di escludere il diritto di opzione per l’imposizione, da parte di un’associazione sportiva senza scopo di lucro, delle operazioni di locazione immobiliare, i giudici osservano che, in via preliminare, la sesta direttiva non detta regole che esonerino in via generale tutte le prestazioni legate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica. Secondo l’articolo 13, parte A, n.1, sono esenti da imposta le attività delle associazioni sportive senza scopo di lucro a condizione che siano strettamente connesse con l’esercizio della pratica sportiva. Ora, poiché nella fattispecie di cui è causa, la locazione della parte dell’edificio adibita a bar non rientra certo nelle attività sportive della ricorrente, la Corte osserva che il diniego da parte dello Stato austriaco in ordine all’opzione per l’assoggettamento a Iva dell’attività in questione non è, in via di principio, contraria alla sesta direttiva. Occorre, però, a parere dei giudici comunitari, verificare se tale diniego rispetti il richiamato principio di neutralità e valutare, in particolare, se l’applicazione di una esenzione generale a tutte le operazioni, inclusa la locazione di immobili, effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro comporti una violazione del principio di neutralità fiscale o si giustifichi, invece, sulla base di motivi di interesse generale. Tale apprezzamento può essere validamente condotto dal giudice del rinvio a cui soltanto spetta determinare, conclude la Corte, "se una norma nazionale che, esentando in modo generale le operazioni effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, limita il diritto di queste di optare per l’imposizione delle operazioni di locazione, vada al di la del potere discrezionale accordato agli Stati membri, alla luce….del requisito dell’applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste".
Raffaella Salerno
pubblicato Mercoledì 25 Gennaio 2006
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