Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Quando il giudicato non impedisce il recupero di un aiuto di Stato
Nel mirino della Corte di Giustizia Ue la normativa che disciplina la concessione di sovvenzioni per risanare le imprese siderurgiche
Gli "eurogiudici" hanno ribadito che, nell’ordinamento comunitario, spetta alla Commissione, sotto il controllo della Corte, valutare la compatibilità con il mercato comune di eventuali misure di sostegno e i giudici nazionali non possono pronunciarsi in merito e tantomeno sulla validità degli atti comunitari. Con sentenza del 18 luglio 2007, relativa al procedimento C-119/05, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che: "Il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’articolo 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva".
Fatto e contesto normativo nazionale e comunitario
Il 7 agosto 1981, con decisione n. 2320/81/Ceca, la Commissione europea ha adottato un codice (il secondo) degli aiuti di Stato alla siderurgia. Di fronte alla crisi generalizzata del settore siderurgico europeo, l’organismo direttivo ha deciso di consentire, in deroga al divieto di sovvenzioni o aiuti da parte degli Stati ai settori del carbone e dell’acciaio di cui all’articolo 4, lettera c) del Trattato Ceca, la concessione di aiuti per il risanamento delle imprese siderurgiche e per ridimensionamento delle loro capacità produttive in base alla domanda di mercato prevedibile. Secondo tale codice, i Paesi interessati dovevano, tempestivamente, comunicare alla Commissione gli aiuti progettati ed attendere l’autorizzazione per l’attuazione delle misure relative. La legge n. 183 del 2 maggio 1976, che disciplina gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’Italia, prevede la possibilità di concedere agevolazioni finanziarie in conto capitale (fino al 30 per cento degli investimenti) e in conto interessi per le iniziative industriali realizzate nel Mezzogiorno. Il 6 novembre 1985 una società italiana ha presentato, alle autorità competenti, una domanda per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 183 del 1976. Il 27 novembre 1985 (decisione n. 3483/85/Ceca) la Commissione ha istituito un terzo codice che ha introdotto una nuova e più limitata deroga, valida dall’1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, al divieto di cui all’articolo 4, lettera c), del Trattato Ceca. Questa deroga, prevista per l’adattamento degli impianti alle disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, prevedeva sovvenzioni non superiori al 15 per cento del netto delle spese d’investimento, notifiche dei progetti d’aiuto entro il 30 giugno 1988, pagamenti non successivi al 31 dicembre dello stesso anno, nonché l’informazione relativa a progetti d’aiuto, a loro modifiche, anche nel caso di applicazione di regimi già esaminati sulla base delle disposizioni del Trattato Cee.
La posizione della Commissione europea
La Commissione, valutata la compatibilità degli interventi con i limiti contenuti nel provvedimento di deroga, entro tre mesi deve comunicare la propria decisione. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure d’aiuto se non previa approvazione della Commissione e secondo le condizioni dalla medesima stabilite. Il 20 aprile 1988 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il progetto di aiuto a favore dell’impresa italiana per gli investimenti destinati al miglioramento della tutela ambientale. Il successivo 22 giugno la Commissione ha chiesto informazioni integrative sul progetto di aiuto che le autorità italiane non hanno fornito. Il 16 novembre 1988 il governo italiano ha accordato un aiuto provvisorio, alla società siderurgica, in solo conto capitale (pari al 15 per cento dell’importo degli investimenti), senza effettuare alcun pagamento e subordinando l’adozione del provvedimento definitivo all’approvazione della Commissione. Un quarto codice, approvato l’1 febbraio 1989 (decisione n. 322/89/CECA) e valido dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, non ha, sostanzialmente, modificato le condizioni della deroga. Dal 23 luglio 2002, scaduto il Trattato Ceca, agli aiuti di Stato nel settore siderurgico si applica il regime previsto dal Trattato CE. Con decisione n. 90/555/Ceca del 20 giugno 1990 (comunicata alle autorità italiane il successivo 20 luglio e pubblicata sulla Guce il 14 novembre 1990), la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti in esame, ritenendo che non ricorressero i presupposti indispensabili per la loro concessione.
Procedimento giurisdizionale nazionale
Il 6 aprile 1989, prima della decisione della Commissione, la società siderurgica italiana, constatato il mancato versamento dell’aiuto, aveva citato davanti al Tribunale civile e penale di Roma, le autorità italiane per ottenere l’erogazione dell’intero aiuto richiesto. Con sentenza del 24 giugno 1991 il Tribunale riconosceva, in attuazione della legge n. 183 del 1976, il diritto della società attrice all’erogazione dell’aiuto condannando la parte resistente al pagamento dell’aiuto. Dalla motivazione della sentenza (successiva alla decisione 90/555/Ceca con la quale la Commissione ha ritenuto l’aiuto incompatibile con il mercato comune) emerge che nel giudizio non si è tenuto alcun conto del Trattato Ceca, dei codici di deroga e della decisione 90/555/Ceca della Commissione. Le autorità italiane soccombenti hanno impugnato la sentenza in appello eccependo il difetto di giurisdizione del giudice civile e sostenendo, in via subordinata, l’obbligo all’erogazione nel limite del 15 per cento dell’investimento. Il 6 maggio 1994 la Corte d’Appello ha respinto l’appello delle autorità italiane. L’Avvocatura dello Stato, nel gennaio 1995, ha dichiarato la correttezza della sentenza d’appello. Le autorità italiane, di conseguenza, hanno ritenuto opportuno non ricorrere alla Corte di Cassazione determinando, in data 28 febbraio 1995, il passaggio in giudicato della sentenza d’appello. Nel novembre del 1995, attesa l’inottemperanza al giudicato delle autorità italiane e ottenuti i provvedimenti esecutivi necessari dal Presidente del Tribunale di Roma, la società siderurgica ha pignorato alcuni beni del ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato. Con decreto n. 17975, dell’8 marzo 1996, il direttore generale del ministero, ha accordato l’aiuto di Stato (che materialmente sono stati versati il 22 marzo 1996) dando, così, attuazione al giudicato. Nel decreto è stato precisato che gli aiuti erano soggetti ad eventuale revoca "in caso di decisioni comunitarie sfavorevoli in merito alla concedibilità ed derogabilità delle agevolazioni finanziarie".
Revoca dell’aiuto e giudizio amministrativo
La Commissione europea, nonostante le autorità competenti abbiano precisato che gli aiuti erano stati concessi "fatto salvo il diritto di ripetizione", ha contestato a quest’ultime la violazione del diritto comunitario e le ha invitate a recuperare gli aiuti entro quindici giorni, avvertendole che, in caso di mancato adempimento, avrebbe proceduto ai sensi dell’articolo 88 del Trattato Ceca. Con decreto n. 20357 del 20 settembre 1996, il ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ha revocato il decreto n. 17975 ed ha ordinato alla società italiana la restituzione dell’aiuto erogato maggiorato degli interessi. L’impresa siderurgica ha impugnato il decreto di revoca dinanzi al Tar del Lazio, che, con sentenza del 19 aprile 1999, ha accolto il ricorso affermando l’impossibilità, per la Pubblica Amministrazione, di rimuovere i propri atti invalidi per vizi di legittimità o di merito, qualora attraverso di essi venga attribuito un diritto riconosciuto da un organo giurisdizionale con sentenza passata in giudicato. Il ministero ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. In tale impugnazione ha sostenuto l’immediata applicabilità del diritto comunitario e la sua prevalenza sull’autorità di cosa giudicata della sentenza passata in giudicato. Il Consiglio di Stato, rilevata l’intempestività con la quale è stata eccepita l’esistenza della decisione n. 90/5557Ceca della Commissione ed il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello a causa della sua mancata impugnazione in Corte di Cassazione, considerato che l’area dei fatti coperta dal giudicato sarebbe estesa alla compatibilità comunitaria della sovvenzione almeno in relazione alle decisioni preesistenti al giudicato, ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali interpretative.
Le questioni pregiudiziali interpretative
"1) Se, in forza del principio del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile, costituito nella specie [dal terzo codice], dalla decisione [90/555], nonché dalla [nota] n. 5259 (…), di intimazione del recupero dell’aiuto – atti tutti alla stregua dei quali è stato adottato l’atto di recupero impugnato nel presente processo (ossia il decreto n. 20375 […]) – sia giuridicamente possibile doveroso il recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione interna nei confronti di un privato beneficiario, nonostante la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo incondizionato di pagamento dell’aiuto medesimo; 2) Ovvero, se, stante il pacifico principio secondo il quale la decisione sul recupero dell’aiuto è regolata dal diritto comunitario ma la sua attuazione ed il relativo procedimento di recupero, in assenza di disposizioni comunitarie in materia, è retta dal diritto nazionale (principio sul quale cfr. Corte di Giustizia 21 settembre 1983 in causa 205-215/82 Deutsche Milchkontor [e a.], Racc. pag 2633), il procedimento di recupero non divenga giuridicamente impossibile in forza di una concreta decisione giudiziaria, passata in cosa giudicata (art. 2090 cod. civ.) che fa stato fra privato ed amministrazione ed obbliga l’amministrazione a conformarvisi".
La Corte di Giustizia europea
La società siderurgica ha sollevato eccezioni, a proposito del rinvio alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali, relative all’insussistenza di una norma comunitaria da interpretare, sull’incompetenza del giudice europeo a pronunciarsi sulla sentenza emessa dalla magistratura italiana o sull’articolo 2909 del codice civile e sull’ipoteticità delle questioni pregiudiziali formulate dal Consiglio di Stato. Premessa la competenza della Corte di Giustizia ad interpretare il Trattato Ceca anche successivamente alla sua scadenza, l’organismo giurisdizionale europeo ha rammentato che rientra nella competenza dei giudici nazionali l’interpretazione della norma interna e la valutazione dei fatti di causa, così come solo ad essi spetta pronunciarsi sul giudizio di merito pendente e valutare l’opportunità di sottoporre alla Corte di Giustizia eventuali questioni pregiudiziali interpretative definendone il contenuto. Qualora le questioni pregiudiziali interpretative riguardino l’interpretazione del diritto comunitario, il giudice europeo è tenuto a pronunciarsi su di esse. In via eccezionale, tuttavia, nel caso in cui la Corte di Giustizia rilevi che la richiesta del giudice del rinvio non abbia alcuna attinenza con l’oggetto della causa principale o il problema rivesta natura ipotetica oppure nell’ordinanza di rinvio non siano contenuti gli elementi di fatto e di diritto necessari per una soluzione utile, essa può rifiutarsi di fornire l’interpretazione richiesta. Nel caso in esame, che concerne i limiti entro i quali i Giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme di diritto interno incompatibili con il diritto comunitario, non sussistono i presupposti che determinino il rifiuto della Corte di Giustizia a pronunciarsi.
La questione di merito
Per quanto concerne il merito delle questioni, la Corte di Giustizia ha ribadito che, nell’ordinamento comunitario, spetta alla Commissione, sotto il controllo della Corte stessa, valutare la compatibilità con il mercato comune di eventuali misure di aiuto mentre i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi su tale compatibilità né sulla validità degli atti comunitari. Una decisione delle istituzioni comunitarie non impugnata nei termini di cui all’articolo 230 Ce, diviene definitiva nei confronti del destinatario. Per tale motivo, non può essere accolta l’istanza del ricorrente, rivolta alla Corte di Giustizia in subordine, di esaminare la validità della decisone della Commissione. Il Tribunale civile e penale di Roma e la Corte d’Appello, incompetenti a pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato richiesti dalla società italiana, si sono astenuti, nelle proprie sentenze, dal pronunciarsi su tale compatibilità o sulla validità della decisione della Commissione. Nonostante l’articolo 2909 del codice civile italiano impedisca di dedurre nuovamente motivi sui quali un organo giurisdizionale si sia pronunciato in via definitiva nonché la disamina di questioni che avrebbero potuto essere sollevate nella controversia precedente senza che ciò sia avvenuto (il giudicato copre il dedotto ed il deducibile) e considerato che il giudice nazionale deve contribuire, nell’interpretazione del diritto interno, all’attuazione del diritto comunitario e che è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione interna ad esso contraria, è necessario concludere che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione nazionale, quale l’articolo 2909 del codice civile, che sancisce l’autorità di cosa giudicata, qualora tale disposizione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità sia stata dichiarata dalla Commissione con decisione definitiva.
Gli "eurogiudici" hanno ribadito che, nell’ordinamento comunitario, spetta alla Commissione, sotto il controllo della Corte, valutare la compatibilità con il mercato comune di eventuali misure di sostegno e i giudici nazionali non possono pronunciarsi in merito e tantomeno sulla validità degli atti comunitari. Con sentenza del 18 luglio 2007, relativa al procedimento C-119/05, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che: "Il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’articolo 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva". Fatto e contesto normativo nazionale e comunitario
Il 7 agosto 1981, con decisione n. 2320/81/Ceca, la Commissione europea ha adottato un codice (il secondo) degli aiuti di Stato alla siderurgia. Di fronte alla crisi generalizzata del settore siderurgico europeo, l’organismo direttivo ha deciso di consentire, in deroga al divieto di sovvenzioni o aiuti da parte degli Stati ai settori del carbone e dell’acciaio di cui all’articolo 4, lettera c) del Trattato Ceca, la concessione di aiuti per il risanamento delle imprese siderurgiche e per ridimensionamento delle loro capacità produttive in base alla domanda di mercato prevedibile. Secondo tale codice, i Paesi interessati dovevano, tempestivamente, comunicare alla Commissione gli aiuti progettati ed attendere l’autorizzazione per l’attuazione delle misure relative. La legge n. 183 del 2 maggio 1976, che disciplina gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d’Italia, prevede la possibilità di concedere agevolazioni finanziarie in conto capitale (fino al 30 per cento degli investimenti) e in conto interessi per le iniziative industriali realizzate nel Mezzogiorno. Il 6 novembre 1985 una società italiana ha presentato, alle autorità competenti, una domanda per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 183 del 1976. Il 27 novembre 1985 (decisione n. 3483/85/Ceca) la Commissione ha istituito un terzo codice che ha introdotto una nuova e più limitata deroga, valida dall’1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, al divieto di cui all’articolo 4, lettera c), del Trattato Ceca. Questa deroga, prevista per l’adattamento degli impianti alle disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, prevedeva sovvenzioni non superiori al 15 per cento del netto delle spese d’investimento, notifiche dei progetti d’aiuto entro il 30 giugno 1988, pagamenti non successivi al 31 dicembre dello stesso anno, nonché l’informazione relativa a progetti d’aiuto, a loro modifiche, anche nel caso di applicazione di regimi già esaminati sulla base delle disposizioni del Trattato Cee.
La posizione della Commissione europea
La Commissione, valutata la compatibilità degli interventi con i limiti contenuti nel provvedimento di deroga, entro tre mesi deve comunicare la propria decisione. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure d’aiuto se non previa approvazione della Commissione e secondo le condizioni dalla medesima stabilite. Il 20 aprile 1988 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il progetto di aiuto a favore dell’impresa italiana per gli investimenti destinati al miglioramento della tutela ambientale. Il successivo 22 giugno la Commissione ha chiesto informazioni integrative sul progetto di aiuto che le autorità italiane non hanno fornito. Il 16 novembre 1988 il governo italiano ha accordato un aiuto provvisorio, alla società siderurgica, in solo conto capitale (pari al 15 per cento dell’importo degli investimenti), senza effettuare alcun pagamento e subordinando l’adozione del provvedimento definitivo all’approvazione della Commissione. Un quarto codice, approvato l’1 febbraio 1989 (decisione n. 322/89/CECA) e valido dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, non ha, sostanzialmente, modificato le condizioni della deroga. Dal 23 luglio 2002, scaduto il Trattato Ceca, agli aiuti di Stato nel settore siderurgico si applica il regime previsto dal Trattato CE. Con decisione n. 90/555/Ceca del 20 giugno 1990 (comunicata alle autorità italiane il successivo 20 luglio e pubblicata sulla Guce il 14 novembre 1990), la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti in esame, ritenendo che non ricorressero i presupposti indispensabili per la loro concessione.
Procedimento giurisdizionale nazionale
Il 6 aprile 1989, prima della decisione della Commissione, la società siderurgica italiana, constatato il mancato versamento dell’aiuto, aveva citato davanti al Tribunale civile e penale di Roma, le autorità italiane per ottenere l’erogazione dell’intero aiuto richiesto. Con sentenza del 24 giugno 1991 il Tribunale riconosceva, in attuazione della legge n. 183 del 1976, il diritto della società attrice all’erogazione dell’aiuto condannando la parte resistente al pagamento dell’aiuto. Dalla motivazione della sentenza (successiva alla decisione 90/555/Ceca con la quale la Commissione ha ritenuto l’aiuto incompatibile con il mercato comune) emerge che nel giudizio non si è tenuto alcun conto del Trattato Ceca, dei codici di deroga e della decisione 90/555/Ceca della Commissione. Le autorità italiane soccombenti hanno impugnato la sentenza in appello eccependo il difetto di giurisdizione del giudice civile e sostenendo, in via subordinata, l’obbligo all’erogazione nel limite del 15 per cento dell’investimento. Il 6 maggio 1994 la Corte d’Appello ha respinto l’appello delle autorità italiane. L’Avvocatura dello Stato, nel gennaio 1995, ha dichiarato la correttezza della sentenza d’appello. Le autorità italiane, di conseguenza, hanno ritenuto opportuno non ricorrere alla Corte di Cassazione determinando, in data 28 febbraio 1995, il passaggio in giudicato della sentenza d’appello. Nel novembre del 1995, attesa l’inottemperanza al giudicato delle autorità italiane e ottenuti i provvedimenti esecutivi necessari dal Presidente del Tribunale di Roma, la società siderurgica ha pignorato alcuni beni del ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato. Con decreto n. 17975, dell’8 marzo 1996, il direttore generale del ministero, ha accordato l’aiuto di Stato (che materialmente sono stati versati il 22 marzo 1996) dando, così, attuazione al giudicato. Nel decreto è stato precisato che gli aiuti erano soggetti ad eventuale revoca "in caso di decisioni comunitarie sfavorevoli in merito alla concedibilità ed derogabilità delle agevolazioni finanziarie".
Revoca dell’aiuto e giudizio amministrativo
La Commissione europea, nonostante le autorità competenti abbiano precisato che gli aiuti erano stati concessi "fatto salvo il diritto di ripetizione", ha contestato a quest’ultime la violazione del diritto comunitario e le ha invitate a recuperare gli aiuti entro quindici giorni, avvertendole che, in caso di mancato adempimento, avrebbe proceduto ai sensi dell’articolo 88 del Trattato Ceca. Con decreto n. 20357 del 20 settembre 1996, il ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ha revocato il decreto n. 17975 ed ha ordinato alla società italiana la restituzione dell’aiuto erogato maggiorato degli interessi. L’impresa siderurgica ha impugnato il decreto di revoca dinanzi al Tar del Lazio, che, con sentenza del 19 aprile 1999, ha accolto il ricorso affermando l’impossibilità, per la Pubblica Amministrazione, di rimuovere i propri atti invalidi per vizi di legittimità o di merito, qualora attraverso di essi venga attribuito un diritto riconosciuto da un organo giurisdizionale con sentenza passata in giudicato. Il ministero ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. In tale impugnazione ha sostenuto l’immediata applicabilità del diritto comunitario e la sua prevalenza sull’autorità di cosa giudicata della sentenza passata in giudicato. Il Consiglio di Stato, rilevata l’intempestività con la quale è stata eccepita l’esistenza della decisione n. 90/5557Ceca della Commissione ed il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello a causa della sua mancata impugnazione in Corte di Cassazione, considerato che l’area dei fatti coperta dal giudicato sarebbe estesa alla compatibilità comunitaria della sovvenzione almeno in relazione alle decisioni preesistenti al giudicato, ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali interpretative.
Le questioni pregiudiziali interpretative
"1) Se, in forza del principio del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile, costituito nella specie [dal terzo codice], dalla decisione [90/555], nonché dalla [nota] n. 5259 (…), di intimazione del recupero dell’aiuto – atti tutti alla stregua dei quali è stato adottato l’atto di recupero impugnato nel presente processo (ossia il decreto n. 20375 […]) – sia giuridicamente possibile doveroso il recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione interna nei confronti di un privato beneficiario, nonostante la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo incondizionato di pagamento dell’aiuto medesimo; 2) Ovvero, se, stante il pacifico principio secondo il quale la decisione sul recupero dell’aiuto è regolata dal diritto comunitario ma la sua attuazione ed il relativo procedimento di recupero, in assenza di disposizioni comunitarie in materia, è retta dal diritto nazionale (principio sul quale cfr. Corte di Giustizia 21 settembre 1983 in causa 205-215/82 Deutsche Milchkontor [e a.], Racc. pag 2633), il procedimento di recupero non divenga giuridicamente impossibile in forza di una concreta decisione giudiziaria, passata in cosa giudicata (art. 2090 cod. civ.) che fa stato fra privato ed amministrazione ed obbliga l’amministrazione a conformarvisi".
La Corte di Giustizia europea
La società siderurgica ha sollevato eccezioni, a proposito del rinvio alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali, relative all’insussistenza di una norma comunitaria da interpretare, sull’incompetenza del giudice europeo a pronunciarsi sulla sentenza emessa dalla magistratura italiana o sull’articolo 2909 del codice civile e sull’ipoteticità delle questioni pregiudiziali formulate dal Consiglio di Stato. Premessa la competenza della Corte di Giustizia ad interpretare il Trattato Ceca anche successivamente alla sua scadenza, l’organismo giurisdizionale europeo ha rammentato che rientra nella competenza dei giudici nazionali l’interpretazione della norma interna e la valutazione dei fatti di causa, così come solo ad essi spetta pronunciarsi sul giudizio di merito pendente e valutare l’opportunità di sottoporre alla Corte di Giustizia eventuali questioni pregiudiziali interpretative definendone il contenuto. Qualora le questioni pregiudiziali interpretative riguardino l’interpretazione del diritto comunitario, il giudice europeo è tenuto a pronunciarsi su di esse. In via eccezionale, tuttavia, nel caso in cui la Corte di Giustizia rilevi che la richiesta del giudice del rinvio non abbia alcuna attinenza con l’oggetto della causa principale o il problema rivesta natura ipotetica oppure nell’ordinanza di rinvio non siano contenuti gli elementi di fatto e di diritto necessari per una soluzione utile, essa può rifiutarsi di fornire l’interpretazione richiesta. Nel caso in esame, che concerne i limiti entro i quali i Giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme di diritto interno incompatibili con il diritto comunitario, non sussistono i presupposti che determinino il rifiuto della Corte di Giustizia a pronunciarsi.
La questione di merito
Per quanto concerne il merito delle questioni, la Corte di Giustizia ha ribadito che, nell’ordinamento comunitario, spetta alla Commissione, sotto il controllo della Corte stessa, valutare la compatibilità con il mercato comune di eventuali misure di aiuto mentre i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi su tale compatibilità né sulla validità degli atti comunitari. Una decisione delle istituzioni comunitarie non impugnata nei termini di cui all’articolo 230 Ce, diviene definitiva nei confronti del destinatario. Per tale motivo, non può essere accolta l’istanza del ricorrente, rivolta alla Corte di Giustizia in subordine, di esaminare la validità della decisone della Commissione. Il Tribunale civile e penale di Roma e la Corte d’Appello, incompetenti a pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato richiesti dalla società italiana, si sono astenuti, nelle proprie sentenze, dal pronunciarsi su tale compatibilità o sulla validità della decisione della Commissione. Nonostante l’articolo 2909 del codice civile italiano impedisca di dedurre nuovamente motivi sui quali un organo giurisdizionale si sia pronunciato in via definitiva nonché la disamina di questioni che avrebbero potuto essere sollevate nella controversia precedente senza che ciò sia avvenuto (il giudicato copre il dedotto ed il deducibile) e considerato che il giudice nazionale deve contribuire, nell’interpretazione del diritto interno, all’attuazione del diritto comunitario e che è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione interna ad esso contraria, è necessario concludere che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione nazionale, quale l’articolo 2909 del codice civile, che sancisce l’autorità di cosa giudicata, qualora tale disposizione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità sia stata dichiarata dalla Commissione con decisione definitiva.
Ciriaco Petrillo
Gianfranco Serio
pubblicato Martedì 14 Agosto 2007
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