Giurisprudenza
Quando il trasferimento di sede è soggetto a imposta sui conferimenti?
A questo interrogativo ha risposto la Corte di Giustizia dell’Unione europea a cui ha dato risposta con la sentenza emanata ieri

I giudici Ue sono stati chiamati a pronunciarsi in merito alle condizioni per assoggettare a imposta sui conferimenti il trasferimento della sede di una società di capitali da uno Stato membro che non applica l'imposta indiretta sulla raccolta di capitali a un altro che, invece, la applica. La controversia è insorta dopo che, a seguito di acquisizione di una compagine aziendale, una società ha trasferito la sede della propria direzione effettiva dell’attività imprenditoriale da uno Stato membro dell’Unione europea che non applica l’imposta sui conferimenti (la Germania) ad un altro Stato membro (l’Austria) in cui, invece, la suddetta imposta indiretta sulla raccolta di capitali è applicata. Il dubbio prioritario posto all’attenzione del giudice europeo è se la decisione di uno Stato comunitario di non applicare l’imposta sui conferimenti osti, nello stesso Stato, a qualificare una determinata società come società di capitali. Quest’ultima questione è fondamentale in quanto incide sulla possibilità o meno di assoggettare ad imposta sui conferimenti le operazioni di trasferimento di sede della direzione effettiva di società fra diversi Stati membri. La questione sottoposta al vaglio dei Palazzi di Bruxelles, inoltre, è molto attuale in quanto indirettamente richiama un tema tributario recentemente molto dibattuto e discusso, ovvero l’elusione fiscale. La problematica in discussione, infatti, non può essere analizzata e risolta senza aver preliminarmente constatato se alla base del comportamento posto in essere dall’azienda ricorrente vi sia stato un comportamento diretto ad aggirare norme tributarie con il solo scopo di ottenere vantaggi fiscali altrimenti indebiti. A questo interrogativo la Corte Ce, con questa sentenza ha cercato di fornire risposte concrete le cui risultanze vengono qui appresso esposte.

La normativa nazionale
Alla base del procedimento in disamina della Corte Ue sta il comportamento del Finanzamt Freistadt Rehrbach Urfahr (l’Autorità tributaria austriaca) che, sulla scorta del disposto dettato dal Kapitalverkehsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla circolazione dei capitali) secondo cui "il trasferimento della direzione di una società straniera in Austria è soggetto all’imposta sui conferimenti se, attraverso tale operazione, la società interessata diventa una società di capitali di diritto austriaco", ordinava all’amministratore delegato della società ricorrente di pagare l’imposta sui conferimenti per un importo complessivo di 104.680,20 euro.

La normativa comunitaria
L’imposta sui conferimenti è un’imposta indiretta che grava sulla raccolta di capitali. Gli Stati membri che continuano ad applicarla sono, oltre all’Austria, soltanto Grecia, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Polonia e Portogallo. La normativa comunitaria che la regola è la direttiva dell’Unione europea n. 69/335. In particolare l’articolo 4 comma 1 della citata direttiva contempla i diversi tipi di operazioni che sono soggette all’imposta sui conferimenti. Alla lettera g) della citata fonte normativa si precisa che, fra l’altro, è sottoposto all’imposta sui conferimenti "il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l’applicazione dell’imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest’ultimo Stato membro, mentre non lo è nell’altro Stato membro". Ciò che viene principalmente richiesto alla Corte, pertanto, è chiarire l’ambito di applicazione della citata disposizione comunitaria, ovvero precisare se il fatto che uno Stato non applichi l’imposta sui conferimenti contrasti contro la qualifica di società di capitali di un determinato organismo imprenditoriale. I riflessi elusivi dell’operazione La fattispecie in esame va esaminata alla luce delle disposizioni antielusive previste dalla normativa comunitaria. In particolare l’esenzione della tassazione dell’imposta sui conferimenti ottenuta in applicazione del disposto legislativo previsto dall’ articolo 2, comma 1 della direttiva n. 69/335 secondo cui "le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali", deve essere letto in riferimento al principio generale del divieto di abuso del diritto comunitario, ovvero la strumentalizzazione di norme comunitarie finalisticamente indirizzata al solo scopo di ottenere arbitraggi fiscali e, quindi, riduzioni del carico tributario. Interessante il parallelismo esemplificativo utilizzato da Bruxelles per fornire i limiti e la disciplina dell’operazione in esame. Come specificato nelle conclusioni presentate il 21 giugno, l’Avvocato Generale, prendendo spunto da una precedente sentenza del 2006 (causa C-196/04) in merito alla strumentalizzazione fiscale del diritto di stabilimento, ha chiarito che "la nozione di sede della direzione effettiva di cui all’articolo 2, n. 1 deve essere interpretata nel senso che esclude le situazioni create artificiosamente con l’unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale".

La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia con la sentenza relativa alla causa C 251/06 ha sancito che, in virtù del combinato disposto dall’articolo 4 n. 1 lett. g) e dall’art. 3 lett. b) della direttiva Ue n. 69/335, "la rinuncia di uno Stato membro alla riscossione dell’imposta sui conferimenti non osta a che una società sia qualificata come società di capitali ai fini dell’applicazione dell’imposta sui conferimenti in caso di trasferimento della sede della sua direzione effettiva da tale Stato membro verso un altro Stato membro in cui l’imposta venga tuttora riscossa". A fondamento della conclusione il giudice europeo ribadisce il contenuto normativo dell’articolo 3, n. 1 della direttiva comunitaria in specie che, a parere dei magistrati comunitari, "elenca in via tassativa ed uniforme per tutti gli Stati membri le società che devono essere qualificate come società di capitali ai sensi della direttiva stessa". Tuttavia, precisa sempre il supremo organo di giustizia europeo, una siffatta interpretazione non può condurre a pratiche artificiose volte al perseguimento abusivo di meri vantaggi di carattere fiscale. Competente a valutare tale comportamento è il giudice nazionale che dovrà giudicare e scongiurare il rischio di pratiche elusive sulla scorta di elementi obiettivi.
pubblicato Venerdì 9 Novembre 2007

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