Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Quando l’agevolazione fiscale sull’imposta di registro non si “perde”
Il procedimento, definito con sentenza di ieri, è incentrato sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 69/335/Cee
Le questioni pregiudiziali, proposte dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi, chiamata a decidere su una controversia insorta fra le autorità tributarie olandesi e una società a cui era stata negata l’esenzione dall’imposta sui conferimenti sulla raccolta di capitali (articolo 7, n. 1, direttiva 69/335) si basano su considerazioni riferibili alla norma. Una società di capitali che acquisisce le quote sociali di una seconda società di capitali, per effetto di una fusione per scambio di azioni, e che è stata esentata dall’imposta sui conferimenti ai sensi della normativa domestica che ha recepito l’articolo 7, n. 1, lettera b) e b) bis, della direttiva 69/335/Cee, non è obbligata al rispetto del termine di detenzione di cinque anni delle partecipazioni inizialmente acquisite, qualora la predetta seconda società si fonda con una terza società di capitali attribuendo delle quote della terza società alla prima società quale contropartita per il possesso iniziale. Pertanto, l’obbligo della conservazione per cinque anni, imposto alla prima società dal citato articolo 7, n. 1, lettera b) bis, della citata direttiva che riguarda l’introduzione di un’imposta unica sulla raccolta di capitali, non grava sulla partecipazione detenuta dalla stessa società nella terza società. Questa la massima contenuta nella sentenza del 18 maggio 2006 dell'organo di giustizia sovranazionale. Infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza C-509/04 del 18 maggio, il dovere della conservazione, per cinque anni, delle quote inizialmente acquisite, non si trasferisce alle quote della terza società ricevute in contropartita. Irrilevante, peraltro, è stato ritenuto dal giudice comunitario il fatto che l’articolo 7, n. 1, lettera b) bis, secondo comma, seconda frase della direttiva 69/335/CEE, come modificata dalle direttive 73/79 e 85/303 si riferisca a una "cessione" delle quote sociali detenute a seguito di un’operazione esentata dall’imposta sui conferimenti.
Le questioni pregiudiziali trattate
Le questioni pregiudiziali, proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) che è stata chiamato a decidere su una controversia insorta fra le autorità tributarie olandesi e una società cui le medesime avevano negato l’esenzione dall’imposta sui conferimenti sulla raccolta di capitali secondo quanto disposto dall’articolo 7, n. 1, della menzionata direttiva 69/335, sono state le seguenti: "se l’articolo 7, n. 1, lettera b) bis, della direttiva 69/335/CEE, come modificato dalla direttiva 73/79, debba essere interpretato nel senso che qualora, entro cinque anni dall’acquisto di azioni nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esente da imposta sui conferimenti, una società non sia più in possesso di tali azioni, poiché si è fusa la società in cui esse erano detenute, le condizioni di cui alla menzionata disposizione della direttiva debbano valere per le azioni della società ricevente; se il fatto che la società in cui erano detenute le azioni abbia cessato di esistere per effetto dell’entrata in vigore di una fusione giuridica con un’altra società (art. 311, n. 1, del libro secondo del codice civile) cosicché non si possa parlare di una cessione di azioni in senso letterale, sia rilevante ai fini della soluzione della questione di cui sopra".
La direttiva comunitaria
La lettera b) bis prevede che l’aliquota dell’imposta sui conferimenti possa essere ridotta, del 50 per cento o più, quando una società di capitali in via di costituzione, o già esistente, ottenga (anche al termine di una serie di operazioni) quote rappresentanti almeno il 75 per cento del capitale precedentemente emesso da un’altra società di capitale. Il beneficio può essere fruito soltanto se la società acquirente conserva, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data dell’ operazione che ha consentito ad essa di avvalersi del tasso ridotto, tutte le quote dell’altra società, che rappresentino almeno il 75 per cento del capitale sociale, detenute a seguito della predetta operazione agevolata. Tuttavia l’agevolazione dell’aliquota ridotta rimane acquisita se, durante il quinquennio, le quote oggetto dell’agevolazione vengono cedute nell’ambito di un’altra operazione che può beneficiare della aliquota ridotta.
Il requisito della detenzione per cinque anni
La prima questione pregiudiziale affrontata è quella del trasferimento o meno dell’obbligo di detenzione dalle quote originariamente detenute alle quote di partecipazione in una "terza società", ottenute, successivamente all’acquisto del beneficio in esame, a seguito di una seconda operazione di fusione tra la "seconda" società e la "terza".
La tesi dell’Amministrazione fiscale olandese
Il governo olandese rileva che l’obiettivo della direttiva sulla raccolta di capitali è quello di favorire le operazioni di ristrutturazione societaria previste dall’articolo 7, n. 1, lettera b), della direttiva 69/335. Inoltre, tenuto conto che l’obbligo di detenzione è quello di garantire la durevolezza delle predette operazioni di scambio di quote, il mantenimento del beneficio in questione si dovrebbe avere soltanto se il requisito della detenzione si trasferisce dalle quote cedute, per effetto della seconda operazione di ristrutturazione, a quelle attribuite (in cambio) alla stessa società successivamente alla riorganizzazione societaria. Il mancato trasferimento dell’obbligo di detenzione attribuirebbe un vantaggio fiscale alla seconda operazione non voluto dal legislatore comunitario.
La motivazione della sentenza della Corte di giustizia
Il requisito della detenzione per cinque anni è imposto alle società soltanto nei casi previsti dell’articolo 7, n. 1, lettera b) bis della direttiva 69/335. Tuttavia, l’ipotesi di cessione della partecipazione (avvenuta prima dello scadere dei cinque anni) ai sensi dell’articolo 7, n. 1, lettera b), ovvero a seguito di un’operazione essa stessa rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso beneficio fiscale, non richiede la conservazione per cinque anni delle quote acquisite. La soluzione del problema del trasferimento o meno del requisito (onere) di detenzione dalle originarie quote a quelle ultime detenute, deve essere individuata nel fatto che l’estinzione delle prime quote sociali è ammessa, dalla direttiva stessa, a condizione che l’acquisizione delle ultime (avute in cambio) avvenga per effetto di una operazione anch’essa prevista dalla direttiva, ovvero di una operazione che non richieda l’obbligo di detenzione quinquennale. Per quanto concerne il secondo quesito, relativo all’applicabilità dell’articolo 7, n. 1, lettera b) bis ai casi di fusione, caratterizzata dalla estinzione della partecipata (per incorporazione), nei quali non esiste una "cessione" (in senso tecnico), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha chiarito che i termini "se (…) dette quote devono essere cedute" non devono essere letti in maniera restrittiva. La direttiva 69/335/CEE, del resto, sebbene non offra una definizione della nozione di "cessione", si è astenuta dal rinviare a quella adottata nei singoli Stati membri. Il criterio da adottare, quindi, non può essere che quello teleologico secondo il quale, tenendo conto che la direttiva ha inteso mantenere il beneficio dell’esenzione fiscale voluta dalla normativa comunitaria, occorre concludere che la locuzione include le operazioni di fusione per incorporazione nelle quali le quote della società incorporata vengono annullate ed i titolari di esse ricevono in cambio le quote della società incorporante.
Le conclusioni della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia delle Comunità europee, in conclusione, ha ritenuto che sebbene il venir meno delle quote della società incorporata e l’attribuzione di quelle della incorporante costituiscano situazioni giuridiche distinte, esse sono economicamente indissociabili nei limiti in cui le seconde siano attribuite quale contropartita delle prime ed in proporzione al valore delle seconde. Irrilevante, pertanto, è la tecnica giuridica che viene adottata per realizzare una fusione in ambito nazionale. Ciò che conta è l’esistenza di uno "stretto e reale vincolo di natura economica". La nozione di "cessione", quindi, deve essere letta in tale contesto e il riferimento ad essa contenuto nell’articolo 7, n. 1, lettera b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335/CEE deve essere considerato non rilevante per soluzione della prima questione pregiudiziale esaminata.
Le questioni pregiudiziali, proposte dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi, chiamata a decidere su una controversia insorta fra le autorità tributarie olandesi e una società a cui era stata negata l’esenzione dall’imposta sui conferimenti sulla raccolta di capitali (articolo 7, n. 1, direttiva 69/335) si basano su considerazioni riferibili alla norma. Una società di capitali che acquisisce le quote sociali di una seconda società di capitali, per effetto di una fusione per scambio di azioni, e che è stata esentata dall’imposta sui conferimenti ai sensi della normativa domestica che ha recepito l’articolo 7, n. 1, lettera b) e b) bis, della direttiva 69/335/Cee, non è obbligata al rispetto del termine di detenzione di cinque anni delle partecipazioni inizialmente acquisite, qualora la predetta seconda società si fonda con una terza società di capitali attribuendo delle quote della terza società alla prima società quale contropartita per il possesso iniziale. Pertanto, l’obbligo della conservazione per cinque anni, imposto alla prima società dal citato articolo 7, n. 1, lettera b) bis, della citata direttiva che riguarda l’introduzione di un’imposta unica sulla raccolta di capitali, non grava sulla partecipazione detenuta dalla stessa società nella terza società. Questa la massima contenuta nella sentenza del 18 maggio 2006 dell'organo di giustizia sovranazionale. Infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza C-509/04 del 18 maggio, il dovere della conservazione, per cinque anni, delle quote inizialmente acquisite, non si trasferisce alle quote della terza società ricevute in contropartita. Irrilevante, peraltro, è stato ritenuto dal giudice comunitario il fatto che l’articolo 7, n. 1, lettera b) bis, secondo comma, seconda frase della direttiva 69/335/CEE, come modificata dalle direttive 73/79 e 85/303 si riferisca a una "cessione" delle quote sociali detenute a seguito di un’operazione esentata dall’imposta sui conferimenti.Le questioni pregiudiziali trattate
Le questioni pregiudiziali, proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) che è stata chiamato a decidere su una controversia insorta fra le autorità tributarie olandesi e una società cui le medesime avevano negato l’esenzione dall’imposta sui conferimenti sulla raccolta di capitali secondo quanto disposto dall’articolo 7, n. 1, della menzionata direttiva 69/335, sono state le seguenti: "se l’articolo 7, n. 1, lettera b) bis, della direttiva 69/335/CEE, come modificato dalla direttiva 73/79, debba essere interpretato nel senso che qualora, entro cinque anni dall’acquisto di azioni nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esente da imposta sui conferimenti, una società non sia più in possesso di tali azioni, poiché si è fusa la società in cui esse erano detenute, le condizioni di cui alla menzionata disposizione della direttiva debbano valere per le azioni della società ricevente; se il fatto che la società in cui erano detenute le azioni abbia cessato di esistere per effetto dell’entrata in vigore di una fusione giuridica con un’altra società (art. 311, n. 1, del libro secondo del codice civile) cosicché non si possa parlare di una cessione di azioni in senso letterale, sia rilevante ai fini della soluzione della questione di cui sopra".
La direttiva comunitaria
La lettera b) bis prevede che l’aliquota dell’imposta sui conferimenti possa essere ridotta, del 50 per cento o più, quando una società di capitali in via di costituzione, o già esistente, ottenga (anche al termine di una serie di operazioni) quote rappresentanti almeno il 75 per cento del capitale precedentemente emesso da un’altra società di capitale. Il beneficio può essere fruito soltanto se la società acquirente conserva, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data dell’ operazione che ha consentito ad essa di avvalersi del tasso ridotto, tutte le quote dell’altra società, che rappresentino almeno il 75 per cento del capitale sociale, detenute a seguito della predetta operazione agevolata. Tuttavia l’agevolazione dell’aliquota ridotta rimane acquisita se, durante il quinquennio, le quote oggetto dell’agevolazione vengono cedute nell’ambito di un’altra operazione che può beneficiare della aliquota ridotta.
Il requisito della detenzione per cinque anni
La prima questione pregiudiziale affrontata è quella del trasferimento o meno dell’obbligo di detenzione dalle quote originariamente detenute alle quote di partecipazione in una "terza società", ottenute, successivamente all’acquisto del beneficio in esame, a seguito di una seconda operazione di fusione tra la "seconda" società e la "terza".
La tesi dell’Amministrazione fiscale olandese
Il governo olandese rileva che l’obiettivo della direttiva sulla raccolta di capitali è quello di favorire le operazioni di ristrutturazione societaria previste dall’articolo 7, n. 1, lettera b), della direttiva 69/335. Inoltre, tenuto conto che l’obbligo di detenzione è quello di garantire la durevolezza delle predette operazioni di scambio di quote, il mantenimento del beneficio in questione si dovrebbe avere soltanto se il requisito della detenzione si trasferisce dalle quote cedute, per effetto della seconda operazione di ristrutturazione, a quelle attribuite (in cambio) alla stessa società successivamente alla riorganizzazione societaria. Il mancato trasferimento dell’obbligo di detenzione attribuirebbe un vantaggio fiscale alla seconda operazione non voluto dal legislatore comunitario.
La motivazione della sentenza della Corte di giustizia
Il requisito della detenzione per cinque anni è imposto alle società soltanto nei casi previsti dell’articolo 7, n. 1, lettera b) bis della direttiva 69/335. Tuttavia, l’ipotesi di cessione della partecipazione (avvenuta prima dello scadere dei cinque anni) ai sensi dell’articolo 7, n. 1, lettera b), ovvero a seguito di un’operazione essa stessa rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso beneficio fiscale, non richiede la conservazione per cinque anni delle quote acquisite. La soluzione del problema del trasferimento o meno del requisito (onere) di detenzione dalle originarie quote a quelle ultime detenute, deve essere individuata nel fatto che l’estinzione delle prime quote sociali è ammessa, dalla direttiva stessa, a condizione che l’acquisizione delle ultime (avute in cambio) avvenga per effetto di una operazione anch’essa prevista dalla direttiva, ovvero di una operazione che non richieda l’obbligo di detenzione quinquennale. Per quanto concerne il secondo quesito, relativo all’applicabilità dell’articolo 7, n. 1, lettera b) bis ai casi di fusione, caratterizzata dalla estinzione della partecipata (per incorporazione), nei quali non esiste una "cessione" (in senso tecnico), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha chiarito che i termini "se (…) dette quote devono essere cedute" non devono essere letti in maniera restrittiva. La direttiva 69/335/CEE, del resto, sebbene non offra una definizione della nozione di "cessione", si è astenuta dal rinviare a quella adottata nei singoli Stati membri. Il criterio da adottare, quindi, non può essere che quello teleologico secondo il quale, tenendo conto che la direttiva ha inteso mantenere il beneficio dell’esenzione fiscale voluta dalla normativa comunitaria, occorre concludere che la locuzione include le operazioni di fusione per incorporazione nelle quali le quote della società incorporata vengono annullate ed i titolari di esse ricevono in cambio le quote della società incorporante.
Le conclusioni della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia delle Comunità europee, in conclusione, ha ritenuto che sebbene il venir meno delle quote della società incorporata e l’attribuzione di quelle della incorporante costituiscano situazioni giuridiche distinte, esse sono economicamente indissociabili nei limiti in cui le seconde siano attribuite quale contropartita delle prime ed in proporzione al valore delle seconde. Irrilevante, pertanto, è la tecnica giuridica che viene adottata per realizzare una fusione in ambito nazionale. Ciò che conta è l’esistenza di uno "stretto e reale vincolo di natura economica". La nozione di "cessione", quindi, deve essere letta in tale contesto e il riferimento ad essa contenuto nell’articolo 7, n. 1, lettera b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335/CEE deve essere considerato non rilevante per soluzione della prima questione pregiudiziale esaminata.
Ciriaco Petrillo
Gianfranco Serio
pubblicato Venerdì 19 Maggio 2006
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
8/5/2008
A questa conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza emanata oggi
24/4/2008
È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 17 aprile 2008
17/4/2008
La Corte di Giustizia, con sentenza del 15 aprile, ha riconosciuto la validità della decisione della
5/4/2008
A questo interrogativo ha risposto la Corte Ue con la decisione del 3 aprile chiarendo i presupposti
Notizie correlate
- Fusioni “a secco” senza Registro ridotto
- 11/9/2008

- Per l’agevolazione è necessaria l’attribuzione di quote e l’aumento di capitale
- Capital duty e tassazione, chiesto l’intervento della Corte Ue
- 6/5/2008

- I giudici comunitari sono stati chiamati a pronunciarsi in merito a operazioni gestite da un servizio di compensazione
- Corte Ue, no a imposta di registro sul trasferimento di azioni
- 5/10/2009

- Il tributo complementare non trova applicazione nell'ambito di un servizio di compensazione delle transazioni
- I trasferimenti di valori mobiliari sono sempre tassabili ?
- 12/2/2008

- È uno degli interrogativi cui ha risposto la Corte Ue nella controversia tra una società lussemburghese e il fisco finlandese
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)












