Giurisprudenza
Rassegna giurisprudenziale del 21 settembre 2005
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Estremi: n. 72/06/04 del 10 novembre 2004, depositata il 22 luglio 2005
Argomento: Rimborsi - R.A. Irpef - Indennità di buonuscita.

Le ritenute d'acconto Irpef operate dall'Opafs, ente pubblico con personalità distinta da quella dello Stato, sull'indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio, costituiscono versamenti diretti, con la conseguenza che l'istanza di rimborso soggiace al termine di decadenza previsto dall'articolo 38 del Dpr n. 602/1973.
In base a tale assunto, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la sentenza con cui i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso presentato da un contribuente che aveva presentato - oltre il termine di cui al citato articolo 38 del Dpr n. 602/1973 - l'istanza diretta a ottenere il rimborso delle somme trattenute sull'indennità di buonuscita corrispostagli, eccependo l'inosservanza dell'articolo 17 del Dpr n. 917/1986 (secondo il quale la base imponibile ai fini Irpef andava ridotta dell'importo di 500mila lire per ogni anno di servizio, con un aumento - come previsto dall'articolo 1 della legge n. 141/1990 - fino a un massimo di sette anni).

Estremi: n. 64/08/05 del 4 luglio 2005
Argomento: Rimborsi - Iva - Liquidazione degli interessi.

La controversia trae origine dalla mancata corresponsione di una parte degli interessi maturati in relazione all'imposta sul valore aggiunto chiesta a rimborso da una società di capitali in relazione al terzo trimestre 1997. L'Agenzia delle Entrate rendeva noto con proprie deduzioni che nella liquidazione degli interessi dovuti alla società in parola non era stato considerato il periodo (dal 29/04/1998 all'11/11/1999) oggetto di sospensione del rimborso per la presenza di carichi pendenti, che la società aveva definito in data 15/10/1999.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, in accordo con il contenuto della sentenza di primo grado impugnata dall'Agenzia delle Entrate, ha respinto l'appello dell'ufficio rilevando preliminarmente il comporto non corretto dell'Amministrazione finanziaria che, qualora il soggetto responsabile di violazioni finanziarie vanti un credito presso l'Amministrazione, deve provvedere a comunicare al contribuente la sospensione temporanea del rimborso, invitandolo a definire la pendenza; comunicazione non avvenuta nel caso di specie. Il Collegio ha ulteriormente precisato che ove, il contribuente abbia definito tutti i carichi pendenti, come risulta comprovato nel caso di specie, l'ufficio è tenuto al rimborso tanto della sorte capitale, tanto degli interessi maturati sino al pagamento.

Estremi: n. 37/06/05 dell'8 giugno 2005
Argomento: Irpef, Ilor - Accertamento sintetico - Efficacia retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito.

Il contenzioso si origina a seguito di un avviso di accertamento con cui era stato determinato sinteticamente per l'anno 1989 un maggior reddito a carico di un esercente attività di termoidraulica, in virtù di un'autovettura e di una casa di abitazione che questi affermava aver acquistato avvalendosi di disponibilità finanziarie ricevute per donazione dai genitori e originatesi dalla vendita di un immobile.
Avverso la sentenza di primo grado, con cui i giudici - pur ritenendo legittimo l'accertamento - hanno ritenuto inapplicabili retroattivamente i coefficienti di cui ai decreti ministeriali 10.09.1992 e 19.11.1992 utilizzati dall'ufficio, ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.
Investita della suddetta problematica, la Commissione regionale della Puglia ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello dell'ufficio, rilevando come i decreti ministeriali in parola spieghino i loro effetti soltanto a fini accertativi e probatori e non abbiano affatto natura sostanziale, poiché non contengono alcuna norma per la determinazione del reddito. La chiara natura procedimentale degli stessi, conclude il Collegio, consente di ritenere legittima la loro applicabilità a periodi precedenti a quello della loro formulazione.

Estremi: n. 74/10/05 del 1° luglio 2005
Argomento: Agevolazione prima casa di cui alla legge n. 118/1985 - Acquisto da parte di un contribuente che ha già fruito della legge n. 168/1982.

In tema di agevolazioni tributarie riguardanti l'acquisto di immobili destinati a uso abitativo, i benefici previsti dalla legge n. 118/1985 (agevolazione prima casa) competono anche a chi ha già goduto di quelli, analoghi, accordati dall'articolo 1 della legge n. 168/1982. Ciò in quanto il legislatore si è espresso esplicitamente in tal senso nell'articolo 7, comma 9, della legge n. 448/1998.
Sulla scorta di tale principio, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l'appello proposto da un contribuente cui era stato notificato un avviso di liquidazione contenente la richiesta di pagamento delle maggiori imposte dovute in relazione a un atto di compravendita di un immobile acquistato con il beneficio fiscale "prima casa" di cui alla legge n. 118/1985, liquidazione eseguita dall'ufficio operando la revoca del beneficio in parola a motivo di un precedente acquisto di fabbricato per il quale si era fruito dell'analoga agevolazione di cui alla legge n. 168/1982.

Manuela Norcia
pubblicato Mercoledì 21 Settembre 2005

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