Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Reati tributari in concorso.
Ogni fattura fa storia a sé
Ogni fattura fa storia a sé
Non si infrange il divieto di doppia imputazione per la stessa condotta criminosa (articolo 9, Dlgs 74/2009) se le operazioni contestate agli imputati sono differenti
La simulazione relativa e quella assoluta costituiscono due illeciti da sanzionare differentemente, ragione per la quale non sussiste violazione del concorso di persone, che esclude che lo stesso soggetto sia punito due volte per la medesima condotta. Lo ha stabilito la IV sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 31332 del agosto 2011, in un complesso caso di frode Iva.
Il fatto
La vicenda trova collocazione, come accertato dal processo verbale della Guardia di finanza, nell'ambito di una rilevante frode al pagamento dell'Iva, perpetrata da alcune aziende, in concorso tra loro, al fine di frapporsi nel settore della commercializzazione delle pelli con Paesi extracomunitari, utilizzando il meccanismo della triangolazione Iva, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972 (secondo tale meccanismo, la cessione all’esportazione viene eseguita mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale A, su incarico del cessionario residente B). In sintesi, attraverso l’uso distorto di questo istituto, l’acquirente finale pagava un prezzo inferiore a quello risultante in fattura, maturando così un credito Iva che poi compensava o richiedeva a rimborso. Venivano inoltre emesse dalle stesse società “cartiere“ fatture false.
L’attività illecita si svolgeva secondo due differenti procedimenti. Alcune volte la merce - non esistente – veniva venduta solo cartolarmente, sicché si configuravano operazioni “oggettivamente” inesistenti; altre volte, invece, la merce veniva concretamente ceduta ma da soggetto interposto, venendosi così a porre in essere un’operazione “soggettivamente” inesistente.
Il Gip competente emetteva provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell’articolo 322-ter del codice penale, disponendo altresì il sequestro preventivo di immobili, mobili registrati e depositi bancari dei responsabili delle società.
Dopo alterne vicende giudiziarie, la contestazione del provvedimento cautelare approdava nuovamente in Cassazione, ove gli indagati lamentavano, tra l'altro, violazione dell'articolo 9 del Dlgs n. 74/2000, per avere l’ordinanza impugnata ritenuto ammissibile il concorso in capo al medesimo soggetto – vietato dal citato articolo 9 - tra l’articolo 2 (concernente il reato di dichiarazione fraudolenta) e l’articolo 8 (riguardante il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Motivi della decisione
Su questi aspetti centrali della vicenda, la Suprema corte ha rigettato i ricorsi degli indagati, rilevando la correttezza formale e sostanziale dell'operato del Tribunale del riesame, il quale, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, aveva accertato (attraverso il materiale documentale e testimoniale acquisito alle indagini) la ricorrenza nel caso concreto dei presupposti di legge, per l’emissione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (il quale, puntualizza la Corte, può essere disposto solo per reati commessi a partire del 1° gennaio del 2008 – giusta ordinanza n. 97/2009 della Corte Costituzionale -, come si era verificato nella specie).
Dal materiale probatorio esaminato emergeva, pertanto, che:
In sostanza, la Corte, ribadendo un principio di diritto già espresso nel recente passato (sentenza n. 14862/2010; cfr anche Cassazione, sentenza 35453/2010), ha puntualmente rilevato che entrambi i reati risultato correttamente contestati, in quanto relativi a operazioni distinte e non alla medesima vicenda delittuosa (tanto più che la prima ipotesi - articolo 2 - configura un reato di danno, la seconda - articolo 8 - designa un reato di pericolo presunto - Cassazione n. 10394/2010).
Sicché, precisa il Collegio di legittimità, l'articolo 9 del Dlgs 74/2000, che deroga al concorso di persone nel reato di cui all’articolo 110 del codice penale, esclude che il medesimo soggetto possa rispondere – in concorso – sia della condotta di emissione di fatture false sia di quella della loro utilizzazione, ma il tutto deve esser riferito alle medesime fatture, onde scongiurare il pericolo di una doppia imputazione per la stessa condotta criminosa. Nel caso trattato, invece, non si infrange il divieto in quanto le operazioni contestate agli imputati sono del tutto differenti.
Il fatto
La vicenda trova collocazione, come accertato dal processo verbale della Guardia di finanza, nell'ambito di una rilevante frode al pagamento dell'Iva, perpetrata da alcune aziende, in concorso tra loro, al fine di frapporsi nel settore della commercializzazione delle pelli con Paesi extracomunitari, utilizzando il meccanismo della triangolazione Iva, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972 (secondo tale meccanismo, la cessione all’esportazione viene eseguita mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale A, su incarico del cessionario residente B). In sintesi, attraverso l’uso distorto di questo istituto, l’acquirente finale pagava un prezzo inferiore a quello risultante in fattura, maturando così un credito Iva che poi compensava o richiedeva a rimborso. Venivano inoltre emesse dalle stesse società “cartiere“ fatture false.
L’attività illecita si svolgeva secondo due differenti procedimenti. Alcune volte la merce - non esistente – veniva venduta solo cartolarmente, sicché si configuravano operazioni “oggettivamente” inesistenti; altre volte, invece, la merce veniva concretamente ceduta ma da soggetto interposto, venendosi così a porre in essere un’operazione “soggettivamente” inesistente.
Il Gip competente emetteva provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell’articolo 322-ter del codice penale, disponendo altresì il sequestro preventivo di immobili, mobili registrati e depositi bancari dei responsabili delle società.
Dopo alterne vicende giudiziarie, la contestazione del provvedimento cautelare approdava nuovamente in Cassazione, ove gli indagati lamentavano, tra l'altro, violazione dell'articolo 9 del Dlgs n. 74/2000, per avere l’ordinanza impugnata ritenuto ammissibile il concorso in capo al medesimo soggetto – vietato dal citato articolo 9 - tra l’articolo 2 (concernente il reato di dichiarazione fraudolenta) e l’articolo 8 (riguardante il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Motivi della decisione
Su questi aspetti centrali della vicenda, la Suprema corte ha rigettato i ricorsi degli indagati, rilevando la correttezza formale e sostanziale dell'operato del Tribunale del riesame, il quale, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, aveva accertato (attraverso il materiale documentale e testimoniale acquisito alle indagini) la ricorrenza nel caso concreto dei presupposti di legge, per l’emissione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (il quale, puntualizza la Corte, può essere disposto solo per reati commessi a partire del 1° gennaio del 2008 – giusta ordinanza n. 97/2009 della Corte Costituzionale -, come si era verificato nella specie).
Dal materiale probatorio esaminato emergeva, pertanto, che:
- in alcuni casi, le società compartecipi alla frode avevano posto in essere operazioni illecite che si concretizzavano in atti di simulazione assoluta (consistenti in operazioni “oggettivamente” inesistenti), che davano luogo al reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000
- in altri casi erano configurabili atti di simulazione relativa (relativi ad operazioni “soggettivamente” inesistenti), che davano invece causa al reato di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000 (ipotesi riscontrabile nell’altra modalità del meccanismo evasivo posto in essere dalle società, concernente i depositi fiscali Iva, di cui all’articolo 50-bis del Dl 331/1993).
In sostanza, la Corte, ribadendo un principio di diritto già espresso nel recente passato (sentenza n. 14862/2010; cfr anche Cassazione, sentenza 35453/2010), ha puntualmente rilevato che entrambi i reati risultato correttamente contestati, in quanto relativi a operazioni distinte e non alla medesima vicenda delittuosa (tanto più che la prima ipotesi - articolo 2 - configura un reato di danno, la seconda - articolo 8 - designa un reato di pericolo presunto - Cassazione n. 10394/2010).
Sicché, precisa il Collegio di legittimità, l'articolo 9 del Dlgs 74/2000, che deroga al concorso di persone nel reato di cui all’articolo 110 del codice penale, esclude che il medesimo soggetto possa rispondere – in concorso – sia della condotta di emissione di fatture false sia di quella della loro utilizzazione, ma il tutto deve esser riferito alle medesime fatture, onde scongiurare il pericolo di una doppia imputazione per la stessa condotta criminosa. Nel caso trattato, invece, non si infrange il divieto in quanto le operazioni contestate agli imputati sono del tutto differenti.
Salvatore Servidio
pubblicato Martedì 16 Agosto 2011
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