Giurisprudenza
Reato di evasione fiscale.
Paga anche il commercialista
Confermato il sequestro preventivo nei confronti del professionista che concorre alla realizzazione dell'illecito tributario con l’azienda di cui è depositario delle scritture contabili
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 La Corte di cassazione, con sentenza 39239 del 28 ottobre, ha stabilito che può essere confiscato il denaro del commercialista per l’evasione fiscale, ottenuta dal cliente, con la sua partecipazione all’attività criminale dalla quale si presume che il professionista abbia ottenuto un vantaggio economico.
 
Il fatto
Il giudice per le indagini preliminari emetteva decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un commercialista accusato di concorso in corruzione in atti giudiziari in relazione a due ricorsi presentati alla Ctp da due società, di cui era depositario delle cui scritture contabili.
Il tribunale del riesame confermava la misura cautelare reale adottata dal Gip, argomentando che il profitto per sua natura non poteva essere aggredito, consistendo in un risparmio di spesa insuscettibile di diretta e materiale apprensione, ma che in questo caso era configurabile il reato di “corruzione attiva”, mancando elementi idonei per ipotizzare la concussione a opera dei pubblici ufficiali.
In più, dato che la confisca ex articolo 322-ter del codice penale ha natura sanzionatoria, tutti i concorrenti nel reato, come il commercialista, erano corresponsabili della realizzazione del profitto, indipendentemente dalle quote di sua eventuale ripartizione.
 
Il soccombente proponeva ricorso per Cassazione, con il quale eccepiva, tra l’altro, violazione degli articoli 19 e 53 del Dlgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti associativi), perché anche nel caso del risparmio fiscale doveva, comunque, ritenersi sussistente il nesso di pertinenzialità tra lui e i beni patrimoniali delle società, nonché dell’articolo 322-ter codice penale, in relazione all’asserito vincolo di solidarietà, atteso che prima di procedere con il sequestro si sarebbe dovuta verificare la quota di partecipazione al profitto illecito di ciascun concorrente al reato.
 
In sostanza, secondo il ricorrente, nel caso di specie, trattandosi di risparmio fiscale, il profitto non era imputabile alla sua persona, ma esclusivamente ai rappresentanti delle società, suoi clienti, che avevano perpetrato l’evasione.
 
Motivi della decisione
Con la sentenza 39239/2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato, confermando il sequestro preventivo correttamente adottato dal giudice di merito.
In particolare, la Cassazione argomenta che, quando il profitto è dato da un risparmio, per definizione non sussiste un collegamento profitto/bene-valore patrimoniale immediatamente individuabile.
Aggiunge inoltre che, in caso di illecito plurisoggettivo, debba applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e, pertanto, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o, comunque, non può eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso, in particolare ogniqualvolta non sia possibile individuare già specificamente la quota del singolo apporto rispetto al profitto (Cassazione, sentenze 13277/2011, 10810/2010, 18536/2009, 26654/2008 e 30966/2007).
 
E’ anche ricorrente l’affermazione della Suprema corte che commette reato il commercialista che emette fatture false insieme al cliente (sentenze 35453/2010 e 26138/2010).
 
Infatti, il professionista può essere coinvolto in reati penali tributari, anche in concorso con il contribuente (articolo 110 del codice penale), qualora sussistano gli elementi di colpa grave o dolo (anche intenzionale), mentre si richiede, al fine di evitare ciò, che nell’esercizio delle sue funzioni il commercialista osservi sempre la diligenza richiesta dalla normativa e dalla disciplina e deontologia della professione, avendo l’obbligo di verificare, nella specie, la correttezza delle informazioni rese dal cliente ed escludere dalla dichiarazione dei redditi, ad esempio, eventuali oneri sprovvisti di documentazione giustificativa (Cassazione 9916/2010).
 
In conclusione, non può quindi che convenirsi con la Suprema corte, atteso che - in ultima analisi - il professionista ha sì l'obbligo, per ottenere un determinato risultato, di attivarsi con tutti i mezzi professionali, ma non vi è dubbio che questi debbano essere “leciti” e comunque limitati all’effettivo svolgimento dell’attività (cfr Cassazione 12752/1998).
Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 7 Novembre 2011

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