Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Giurisprudenza
Recupero degli aiuti di stato
e primato del diritto comunitario
e primato del diritto comunitario
Per la Ctp di Trieste legittima la ripresa di oltre 10 milioni di euro nei confronti di una multiutility
Sono validi gli atti emessi dall’ufficio per recuperare i benefici fruiti grazie al regime di esenzione triennale disposto in favore delle Spa pubbliche esercenti servizi pubblici locali, dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune. Ciò in applicazione del principio di preminenza del diritto comunitario (Commissione tributaria provinciale di Trieste, sentenza n. 262/01/10, depositata il 1° luglio 2010).
Il fatto
La Commissione delle Comunità europea, con la decisione 5 giugno 2002 n. 2003/193/CE, ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione triennale sul reddito reso disponibile in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi dell’articolo 22 della legge 142/1990.
Per effetto di ciò, la Commissione europea ha imposto alla Repubblica italiana di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di esenzione fiscale illegittimamente disposti in favore delle citate imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.
Il legislatore italiano, in attuazione della predetta decisione, ha dapprima approvato la legge 62/2005 (che all’articolo 27 disciplina la procedura per il recupero degli aiuti di Stato) e poi ha emanato il decreto legge 10/2007.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 1 del Dl ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, “sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie liquida le imposte con i relativi interessi”, e provvede al recupero dell’aiuto fruito, equivalente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime di esenzione fiscale, e dei relativi interessi.
Successivamente, con l’articolo 24 del Dl 185/2008, è stato ulteriormente previsto che “Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli Aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all’applicazione del regime di esenzione fiscale previsto in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, è effettuato dall’Agenzia delle Entrate secondo le ordinarie procedure di accertamento”.
Per effetto delle richiamate disposizioni normative, la direzione regionale del Friuli Venezia-Giulia dell’Agenzia delle Entrate ha emesso distinti avvisi di accertamento per il recupero dell’aiuto equivalente alle imposte non versate tra il 1997 e il 1999 nei confronti di una nota società multiutility.
Avverso detti atti di accertamento, la società ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste deducendo i seguenti motivi:
- sotto il profilo motivazionale risulta sottoposta a tassazione un cespite già in precedenza ritenuto irrilevante ai fini fiscali, senza che siano stati riscontrati nuovi elementi e senza supplemento istruttorio
- insussistenza della pretesa erariale. Infatti l’operatività della società negli anni in contestazione si è svolta in mercati non aperti alla concorrenza, essendo il servizio fornito in regime di esclusiva nell’ambito del territorio di pertinenza, atteso che la possibilità di esercitare l’attività sia in Italia che all’estero e costituire enti, società, consorzi e associazioni non si è mai verificata
- la società precisa di aver aderito al condono tombale di cui all’articolo 9 della legge 289/2002. In base a questa, all’Amministrazione finanziaria era preclusa ogni attività di accertamento e di liquidazione inerenti al periodo d’imposta interessati
- illegittimità costituzionale, in relazione all’articolo 23 della Costituzione, dell’articolo 24, comma 1, del Dl 185/2008, che afferma: per il recupero dell’aiuto non assume rilevanza l’intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 289/2002, atteso che tale esclusione non era prevista nella legge disciplinante il condono. Ancora: la stessa scelta del legislatore italiano risulta tardiva, per cui risulta in contrasto con lo Statuto del contribuente che, all’articolo 3, stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo
- violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti con il contribuente (articolo 10 dello Statuto del contribuente). Ciò comporta un legittimo affidamento da parte della società ricorrente circa la regolarità della propria posizione e la non debenza all’erario di alcun importo. Peraltro, il principio dell’affidamento legittimo del contribuente nel comportamento della pubblica autorità costituisce il principio fondamentale dell’ordinamento desumibile dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, principio sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema corte. Per l’effetto ne deriva la non debenza non solo degli interessi moratori ma anche le relative imposte.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha rigettato i molteplici motivi di ricorso facendo applicazione di un unico principio, quello di preminenza del diritto comunitario.
La Commissione Tributaria ricorda che la Corte di giustizia della Comunità europea si è sempre pronunciata nello stabilire l’obbligo per lo Stato membro di eseguire le decisioni della Commissione europea, promuovendo tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione, mentre la stessa Corte, interpretando l’articolo 249 del Trattato Ue, ha sempre affermato il principio di preminenza del diritto comunitario rispetto allo Stato membro. A tale orientamento si è adeguata anche la nostra Corte costituzionale, che ha sempre riconosciuto il primato dell’ordinamento comunitario.
Su queste premesse la Commissione tributaria ha osservato che, in ordine ai contestati vizi della motivazione, gli accertamenti effettuati dall’ufficio possono essere integrati e modificati in aumento così come previsto dal Dl 185/2008.
Anche la contestata distorsione della concorrenza non può essere accolta in presenza della richiamata decisione della Commissione 2003/193/CE del 5/6/2002, così come assunto dall’ufficio che ha ritenuto la moratoria fiscale quale aiuto di Stato.
In ordine all’assunto che gli aiuti di Stato non avrebbero alterato gli scambi intercomunitari giacché la gestione dei servizi era stata affidata alla società in via esclusiva in regime di monopolio legale, l’assunto viene respinto richiamando la decisione della Commissione europea che, in ordine alla libera concorrenza, prescinde dall’esame di casi specifici limitandosi a una disamina generale della normativa agevolativa emanata dal nostro legislatore.
Altrettanto è respinta la contestata violazione del principio dell’incolpevole affidamento del contribuente nella legittimità dell’erogazione degli aiuti di Stato per l’espressa previsione di legge che non può essere disattesa.
Peraltro, tale principio non può ostare a una misura nazionale che disponga la restituzione (sentenza Commissione provinciale di Ferrara, sez. VII, n. 61/08; conforme stessa commissione, sez. VI, n. 56/08) di un aiuto di Stato in esecuzione alla decisione della Commissione europea che abbia qualificato detto aiuto incompatibile con il mercato comune. Né tale principio può paralizzare l’azione di restituzione.
In riferimento all’eccezione della società sulla decadenza del potere impositivo in presenza del condono tombale, la Commissione ha ritenuto che il recupero dell’aiuto di Stato non costituisca una normale procedura di recupero di agevolazione tributaria, ma un procedimento speciale finalizzato all’esecuzione della decisione della Commissione europea.
Né peraltro il condono può di per sé limitare le prerogative degli organi della Comunità europea, non potendo anche in questo caso essere invocato per paralizzare l’azione di recupero imposta dalla Commissione Europea.
Priva di pregio è stata ritenuta anche la eccepita incostituzionalità dell’articolo 24 del Dl 185/2008 in presenza di un obbligo previsto dal Trattato comunitario, sempre riconosciuto prevalente dalla stessa Corte costituzionale con pronunce dal 1973 in poi, che ha stabilito il primato dell’ordinamento comunitario rispetto alla sovranità nazionale in presenza della sottoscrizione da parte della nostra Repubblica dei Trattati comunitari stipulati ex articolo 11 della Costituzione.
Considerazioni conclusive
Alcune precisazioni sono necessarie sul principio di preminenza del diritto comunitario posto a base della pronuncia.
La stessa Commissione tributaria ha ricordato le sentenze della Corte di giustizia e della nostra Corte costituzionale, le quali hanno sempre riconosciuto il primato dell’ordinamento comunitario.
E, in effetti, il principio di prevalenza del diritto comunitario, non essendo codificato in alcun atto normativo nazionale o comunitario, nasce, in primo luogo, nella giurisprudenza della Corte di giustizia.
A tal fine, è necessario ricordare che la Corte di giustizia, già nel 1963, nella decisione della controversia n. 26/62, sostenne che il sistema giuridico comunitario costituisce un “ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale”.
Di poco successiva è la sentenza resa il 15 luglio 1964, nella quale la Corte chiarì che la preminenza delle norme comunitarie su quelle interne implica che i regolamenti, in virtù della loro diretta applicabilità, debbono trovare immediata applicazione negli ordinamenti nazionali, prevalendo sulle norme interne eventualmente incompatibili, anche successive.
Secondo la Corte di giustizia, in ragione di ciò, “il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.
La disapplicazione di norme interne incompatibili con il diritto comunitario sussiste non soltanto quando tali norme interne contrastino con un regolamento, ma anche quando siano in conflitto con qualsiasi norma comunitaria produttiva di effetti diretti.
L’obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili vale sia per le autorità giurisdizionali che per quelle amministrative (sentenza 22 giugno 1989, causa C-103/88).
Neanche i provvedimenti amministrativi nazionali possono essere applicati se in contrasto con norme di diritto comunitario direttamente applicabili (sentenza 29 aprile 1999, C-224/97).
Anche la Corte costituzionale ha nel tempo, progressivamente, accolto questa interpretazione.
Già con sentenza 183/1973, ebbe modo di affermare che “esigenze fondamentali di eguaglianza e certezza giuridica postulano che le norme comunitarie - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto interno - debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari”.
Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza 232/1975 e poi con la 170/1984, precisò che la norma interna contraria al diritto comunitario non risulta affetta da alcuna nullità, che possa essere accertata e dichiarata dal giudice ordinario.
Il regolamento è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato - e i rispettivi processi di produzione normativa - fossero composti a unità. Ad avviso della Corte, tuttavia, essi, per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa nel senso che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario.
Ciò premesso, è necessario evidenziare, come peraltro ha fatto la Ctp di Trieste, che la Corte di giustizia già dal 1972 (Causa C-70/72) ha affermato il principio per cui la Commissione europea ha la facoltà di ordinare il recupero degli aiuti di stato illegali.
Inoltre, la Corte di giustizia europea ha più volte affermato che, ai fini della piena esecuzione della decisione di recupero della Commissione Europea, le azioni intraprese da uno Stato membro devono produrre effetti concreti per quanto concerne il recupero (v. causa C-415/03).
La Corte di giustizia ha ribadito in varie occasioni che la decisione indirizzata dalla Commissione a uno Stato membro è obbligatoria per tutti gli organi di questo, ivi compresi quelli giurisdizionali.
Ciascun organo dello Stato membro coinvolto nell’esecuzione di una decisione di recupero deve adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l’attuazione immediata ed effettiva di siffatta decisione (v. causa C-232/05).
Tornando al caso di specie, si deve rilevare che la società non ha mai contestato la circostanza di aver beneficiato del regime di esenzione triennale sul reddito reso disponibile in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi dell’articolo 22 della legge 142/1990.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia della Ctp di Trieste, avendo ritenuto irrilevanti tutte le eccezioni di diritto interno opposte dalla società, appare ineccepibile e assolutamente in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
Massimiliano Atonna
pubblicato Venerdì 3 Settembre 2010
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