Giurisprudenza
Redditometro a prova di decadenza.
Scostamento rilevante, pur se datato
L'accertamento sintetico è legittimo anche se la difformità quantitativa riguarda annualità non più rettificabili
Con la sentenza 88/04/09, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha stabilito un importante principio di diritto in materia di accertamento sintetico. In particolare, riformando la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, la Ctr ha recepito la tesi dell'ufficio per il quale, ai fini dell'applicabilità del redditometro, è sufficiente rilevare uno scostamento in misura non inferiore al 25% in relazione ad almeno due periodi di imposta, a nulla rilevando che i periodi di imposta diversi da quello effettivamente accertato, assunti a riferimento in ossequio alla prescrizione recata dall'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, non siano accertabili per l'intervenuta decadenza prevista dall'articolo 43 dello stesso Dpr.

Più in dettaglio, secondo i giudici bolognesi, questa tipologia di accertamento non si fonda "su una quantificazione di componenti positivi e negativi di reddito ma sugli indici di capacità contributiva", i quali, secondo l'insegnamento della Cassazione, "hanno valore di prova relativa che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente", chiamato "a dimostrare una realtà diversa da quella presunta", ma incapace, nella fattispecie esaminata, di produrre "alcuna prova concreta" al riguardo.

A tale proposito, occorre notare che è presente una puntuale e costante giurisprudenza di legittimità la quale sancisce - in maniera netta e chiara - che l'accertamento sintetico ha un'efficacia presuntiva di tipo relativo, e determina, quindi, l'onere per il contribuente di fornire elementi in senso contrario, che debbono formare oggetto di specifica valutazione da parte del giudice tributario (in tal senso, fra le altre, Cassazione 474/2008, 10491/2008, 16472/2008, 16745/2008, 22937/2007, 14367/2007, 17985/2006, 19403/2005).

La Ctr emiliana è pervenuta, con la sentenza in commento, ad accogliere la tesi dell'ufficio tributario di Lugo ritenendo, tra l'altro, che "non è condivisibile, inoltre, la tesi dei Giudici di prime cure che ritengono non sussistere, nel caso in esame, i presupposti per assoggettare la contribuente ad accertamento sintetico in quanto risulterebbe carente il requisito richiesto dall'art. 38 , comma 4, DPR 600/73, ossia che il reddito accertabile sinteticamente sia superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato per due o più periodi. I primi Giudici hanno condiviso la tesi della contribuente che invoca l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio poiché per l'anno 1998 era caduto in prescrizione ed era, pertanto, accertabile il solo 1999. Questa Commissione dà una diversa lettura della norma in questione e ritiene che il raffronto fra le due annualità consenta la valutazione e che la difformità quantitativa emersa permetta all'Ufficio di attivarsi per l'annualità effettivamente oggetto di accertamento e non si estenda a periodi diversi. Ininfluente, pertanto, se nel 1998 siano stati prodotti redditi esenti o che non sia più possibile sottoporlo a tassazione. E', infatti, sufficiente, secondo questo Collegio, che la difformità sussista, a prescindere dalla possibilità di intervenire in rettifica a quel determinato anno d'imposta".

Sulla base di tale condivisibile e articolato percorso logico-giuridico, l'Organo di secondo grado è giunto, quindi, ad accogliere il ricorso in appello presentato dall'Amministrazione finanziaria, riformando integralmente l'impugnata sentenza resa in primo grado.
Maurizio Dalla Vecchia
Fabio Petrone
pubblicato Giovedì 10 Dicembre 2009

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