Mercoledì 19 Giugno 2013 - Aggiornato alle 14:00
Giurisprudenza
Ricorso non oltre un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza
Vale anche per le pronunce delle Ct salvo che la parte contumace dimostri di non "sapere" del processo
E' inammissibile l'impugnazione "tardiva" delle sentenze delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, anche in mancanza della comunicazione del dispositivo da parte della segreteria e senza che assuma rilievo la mancata conoscenza, per omissione del relativo avviso, della data di fissazione dell'udienza di discussione.
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 29230 del 12 dicembre 2008.
La vicenda
Tutto ha inizio dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso del contribuente, la Commissione tributaria regionale invece lo aveva accolto.
L'Amministrazione finanziaria presenta dunque ricorso per cassazione, lamentando che la Ctr aveva erroneamente ritenuto "ammissibile l'impugnazione tardiva, considerandola giustificata dalla mancanza di comunicazione da parte della segreteria oltre che del dispositivo, anche dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione".
La normativa
Prima di entrare nel merito della sentenza, è opportuno precisare che nel processo tributario vi è un termine d'impugnazione breve di sessanta giorni, che decorre dalla notifica della sentenza (ex articolo 51, comma 1, Dlgs 546/1992) e un termine di impugnativa lungo di un anno e 46 giorni, che decorre dalla sua pubblicazione (coincidente con il deposito nella segreteria), indipendentemente dalla notificazione (ex articolo 327, comma 1, cpc).
In concomitanza dei due termini, quello lungo ha la prevalenza. Pertanto, una volta trascorso un anno e 46 giorni, la sentenza diverrà inoppugnabile anche se è ancora in corso il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della stessa.
Scaduto il termine lungo dal deposito della sentenza, l'inoperatività della decadenza dalla impugnazione è ammessa solo se la parte "non costituita" dimostri "di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e per nullità della comunicazione dell'avviso di trattazione della controversia" (cfr circolare 98/1996).
Come più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, tale termine di decadenza dalla impugnazione, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza (maggiorato del periodo di sospensione feriale), è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici (cfr Cassazione, sentenza 11264/2002).
Va ricordato, infine, che il legislatore non ha collegato alcun effetto al mancato adempimento dell'onere di comunicare il dispositivo della sentenza entro dieci giorni dal deposito.
L'attestazione del deposito della sentenza da parte del segretario ha funzione certificativa della data del deposito la quale è, peraltro, rilevante ai fini della decorrenza dei termini d'impugnazione. Inoltre, la comunicazione del dispositivo deve essere effettuata, da parte dello stesso segretario, limitatamente alle parti costituite, non potendosi ovviamente estendere a chi sia rimasto volontariamente estraneo al processo (cfr articolo 37, comma 2, Dlgs 546/1992).
La sentenza
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29230 del 12 dicembre 2008, ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate, affermando che - indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Ct - ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorso un anno e 46 giorni dal suo deposito, salvo che l'altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica.
Conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile l'appello che sia stato proposto dopo il suddetto termine, anche nell'ipotesi in cui alla parte "costituita" non sia stata data comunicazione del dispositivo, da parte della segreteria della Commissione tributaria, nonché comunicata la data dell'udienza di discussione.
L'omissione dell'avviso della data di fissazione dell'udienza di discussione comporterebbe, infatti, la nullità della sentenza da farsi valere con i motivi di impugnazione esperibile nei termini di legge.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che la decadenza dall'impugnazione non si verifica solo se la parte "non costituita" dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
Questa circostanza impedisce che a danno di un soggetto possa formarsi un giudicato senza che quest'ultimo abbia avuto notizia, effettiva o presuntiva, della esistenza della procedura (cfr Cassazione, sentenze 2302/1994 e 9897/2001).
Al riguardo, la Corte di cassazione ha però affermato che, al fine dell'accertamento positivo della conoscenza del processo da parte del soggetto "contumace", è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso (ad esempio, notifica dell'atto di appello) e non è necessario che sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione del ricorso stesso, nonostante simile omissione comporti la nullità della decisone.
In sostanza, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, la parte a cui è stato notificato l'atto introduttivo del processo ha l'onere di seguirne lo svolgimento successivo, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnativa lungo di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza (cfr Cassazione 416/1991 e 9748/1990).
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 29230 del 12 dicembre 2008.
La vicenda
Tutto ha inizio dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso del contribuente, la Commissione tributaria regionale invece lo aveva accolto.
L'Amministrazione finanziaria presenta dunque ricorso per cassazione, lamentando che la Ctr aveva erroneamente ritenuto "ammissibile l'impugnazione tardiva, considerandola giustificata dalla mancanza di comunicazione da parte della segreteria oltre che del dispositivo, anche dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione".
La normativa
Prima di entrare nel merito della sentenza, è opportuno precisare che nel processo tributario vi è un termine d'impugnazione breve di sessanta giorni, che decorre dalla notifica della sentenza (ex articolo 51, comma 1, Dlgs 546/1992) e un termine di impugnativa lungo di un anno e 46 giorni, che decorre dalla sua pubblicazione (coincidente con il deposito nella segreteria), indipendentemente dalla notificazione (ex articolo 327, comma 1, cpc).
In concomitanza dei due termini, quello lungo ha la prevalenza. Pertanto, una volta trascorso un anno e 46 giorni, la sentenza diverrà inoppugnabile anche se è ancora in corso il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della stessa.
Scaduto il termine lungo dal deposito della sentenza, l'inoperatività della decadenza dalla impugnazione è ammessa solo se la parte "non costituita" dimostri "di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e per nullità della comunicazione dell'avviso di trattazione della controversia" (cfr circolare 98/1996).
Come più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, tale termine di decadenza dalla impugnazione, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza (maggiorato del periodo di sospensione feriale), è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici (cfr Cassazione, sentenza 11264/2002).
Va ricordato, infine, che il legislatore non ha collegato alcun effetto al mancato adempimento dell'onere di comunicare il dispositivo della sentenza entro dieci giorni dal deposito.
L'attestazione del deposito della sentenza da parte del segretario ha funzione certificativa della data del deposito la quale è, peraltro, rilevante ai fini della decorrenza dei termini d'impugnazione. Inoltre, la comunicazione del dispositivo deve essere effettuata, da parte dello stesso segretario, limitatamente alle parti costituite, non potendosi ovviamente estendere a chi sia rimasto volontariamente estraneo al processo (cfr articolo 37, comma 2, Dlgs 546/1992).
La sentenza
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29230 del 12 dicembre 2008, ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate, affermando che - indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte della segreteria della Ct - ogni sentenza del giudice tributario passa in giudicato decorso un anno e 46 giorni dal suo deposito, salvo che l'altra parte, notificandola nelle forme ordinarie, non faccia decorrere il più breve termine di 60 giorni dalla notifica.
Conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile l'appello che sia stato proposto dopo il suddetto termine, anche nell'ipotesi in cui alla parte "costituita" non sia stata data comunicazione del dispositivo, da parte della segreteria della Commissione tributaria, nonché comunicata la data dell'udienza di discussione.
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Questa circostanza impedisce che a danno di un soggetto possa formarsi un giudicato senza che quest'ultimo abbia avuto notizia, effettiva o presuntiva, della esistenza della procedura (cfr Cassazione, sentenze 2302/1994 e 9897/2001).
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In sostanza, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, la parte a cui è stato notificato l'atto introduttivo del processo ha l'onere di seguirne lo svolgimento successivo, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnativa lungo di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza (cfr Cassazione 416/1991 e 9748/1990).
Francesca La Face
pubblicato Mercoledì 21 Gennaio 2009
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