Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità. Ultimi orientamenti
La vexata quaestio nuovamente all'esame della suprema Corte di cassazione
La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 13854 del 23 luglio 2004, ritorna a esaminare la vexata quaestio(1) della rilevabilità, in sede di legittimità, dell'eccezione di giudicato esterno, statuendo il principio secondo cui il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità a condizione che risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito, non essendo ammissibile la loro produzione per la prima volta in cassazione, data la preclusione posta dall'articolo 372 del codice di procedura civile, il quale consente nuove produzioni documentali nel giudizio di legittimità solo ove riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità (o improcedibilità) del ricorso e del controricorso. Tale preclusione opera anche nel caso di sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso, tenuto conto della peculiare struttura del giudizio di cassazione, incompatibile con l'attività d'istruzione probatoria.
In particolare, l'iter logico giuridico adottato dal giudice di legittimità si è così sviluppato:
"Quanto alla deduzione del giudicato esterno, formatosi nel corso della fase di legittimità del giudizio, deve escludersi, nella specie, la sua rilevabilità in questa sede.
Com'è noto, con la sentenza delle sezioni unite n. 226 dal 2001 di questa Corte (seguita da numerose pronunce anche delle sezioni semplici), si è definitivamente stabilito il principio della rilevabilità, anche d'ufficio, nella fase di legittimità del giudizio, del giudicato esterno, qualora questo emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito.
Tale orientamento giurisprudenziale (al quale questo Collegio ritiene di aderire) sottolinea che il giudicato esterno è rilevabile, in sede di giudizio di legittimità, a condizione che risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito, non essendo ammissibile la loro produzione per la prima volta in cassazione, data la preclusione posta dall'art. 372 del codice di procedura civile, che consente nuove produzioni documentali nel giudizio di legittimità solo ove riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità (od improcedibilità) del ricorso e del controricorso (v., tra le molte, Cass., SS.UU, nn. 9050, 10977 del 2001; Cass. n. 14118 del 2001; Cass. n. 7032 del 2002; Cass. nn. 5140 e 5689 del 2003), senza che tale preclusione possa subire deroghe neppure nel caso di sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso, tenuto conto della peculiare struttura del giudizio di cassazione, incompatibile con l'attività d'istruzione probatoria (Cass. n. 3925 del 2002, che esclude, in ciò, profili d'illegittimità costituzionale; Cass. n. 11731 del 2003; v. anche, nello stesso senso, Cass. n. 19772 del 2003, che ammette la produzione documentale in cassazione solo nel caso in cui, con il giudicato, formatosi dopo la fase di merito del giudizio, s'intende dimostrare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza d'interesse). La tassatività del disposto dell'art. 372 del codice di procedura civile impedisce, infatti, di accedere all'(isolata) interpretazione di Cass. n. 16376 del 2003, secondo cui il giudicato esterno formatosi successivamente all'esaurimento dei gradi di merito potrebbe essere dimostrato con la produzione documentale effettuata con la notifica del ricorso per cassazione.
L'inammissibilità della produzione (con la memoria illustrativa del controricorrente) della sentenza n. 18447 del 2003 di questa Corte, impedisce il rilievo, in questa sede, di un eventuale giudicato esterno".
Giova precisare, a integrazione di quanto precisato con la citata sentenza n. 13854 del 23 luglio 2004, che, secondo la sentenza n. 8429 del 21 giugno 2000 della sez. 1 della Cassazione, ogni sentenza passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, ma in altro processo, costituisce giudicato esterno, e alla sua rilevabilità, d'ufficio o su eccezione di parte, osta il divieto di produrre, in sede di legittimità, documenti che non attengano alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il giudicato sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve esser fatto valere con l'apposito mezzo di cui all'articolo 395, n. 5, c.p.c.
Il giudicato esterno, la cui ratio è la stabilità dei rapporti (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 226 del 25 maggio 2001) e la risoluzione o prevenzione delle liti, consiste nell'autorità di giudicato che una sentenza produce in un altro processo ex articolo 2909 del c.c.
L' indagine sui limiti oggettivi della cosa giudicata riguarda il che cosa è coperto dagli effetti della sentenza.
La questione è quella di valutare quand'è che una causa fra gli stessi soggetti possa dirsi identica a quella già decisa e pertanto impedita dal giudicato.
La cosa giudicata è l'affermazione indiscutibile di una volontà concreta di legge che riconosce o disconosce un bene della vita a una delle parti; essa è l'esistenza di una volontà di legge nel caso concreto.
La cosa giudicata non è altro che il bene della vita riconosciuto o disconosciuto dal giudice con sentenza, la quale materialmente si compone del dispositivo e della motivazione.
Il giudicato non si forma sulle questioni esaminate incidenter tantum e non si forma sugli obiter dicta; in altri termini, il giudicato non si forma sulle enunciazioni incidentali e sulle considerazioni estranee alla controversia.
Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/92 attribuisce al giudice tributario la possibilità di decidere, in via incidentale, ogni questione pregiudiziale senza che assuma rilevanza l'autorità giudiziaria presso cui pende tale questione (si pensi, in tema di Tosap, all'accertamento in via incidentale di un'area demaniale); compete ormai alla commissione tributaria decidere in via incidentale sulla qualità d'erede del contribuente, sulla simulazione di contratti, sullo status di coltivatore diretto e sulla legittimità di regolamenti o atti amministrativi generali.
Il giudice tributario risolve in via incidentale le questioni non tributarie che non debbono essere risolte con efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 546/92 (vd. Cassazione 20/02/2003, n. 2534, sulla qualità d'erede; vd. Cassazione, SS. UU., 23/05/2003, n. 8130 sulla natura demaniale di un terreno; vd. Cassazione 28/07/2003, n. 11610, sullo status di coltivatore diretto).
Affinché possa manifestarsi l'efficacia di giudicato, è necessario non solo l'identità soggettiva(2), ma anche quella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire; pertanto, se del rapporto controverso mutano alcuni elementi, con conseguente venir meno dell'originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (Cassazione, sentenza n. 4531 del 19 aprile 2000).
L'eccezione di cosa giudicata esterna è considerata eccezione in senso stretto dalla prevalente giurisprudenza, mentre la dottrina prevalente considera l'eccezione di cosa giudicata come eccezione in senso lato poiché è indisponibile l'interesse all'autorità dei giudicati.
Si discute sulla natura processuale o di merito dell'exceptio rei iudicatae(3).
La exceptio rei iudicatae si atteggia di natura processuale in quanto, nel caso di sua fondatezza, impedisce al giudice di esaminare il merito della causa. Il divieto del ne bis in idem, inteso come effetto negativo del giudicato che impedisce in un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto giuridico, opera se la parte resistente nei due processi non è diversa ossia se c'è identità di soggetti; essa è reputata di merito, viceversa, poiché il suo accoglimento determina il mero rigetto della domanda.
NOTE:
1 L'eccezione di giudicato esterno sollevata in sede di legittimità non autorizza la parte che deduca la sussistenza del giudicato a produrre la relativa documentazione, ostandovi il disposto dell'articolo 372 c.p.c., che consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e la nullità della sentenza impugnata, e ciò anche se il giudicato sia intervenuto dopo la conclusione del giudizio di merito, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto allo schema adottato per il processo di cassazione, non compatibile con attività di istruzione probatoria (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5352 del 16/03/2004). La sentenza della sezione lavoro n. 7018 del 13 aprile 2004 così statuisce: "il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito, poiché la produzione di documenti relativi al giudicato esterno in sede di giudizio di cassazione è in radice preclusa dall'art. 372 del codice di procedura civile, il quale consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza impugnata".
2 Per la sezione 5 della Cassazione, sentenza n. 12545 del 15/10/2001, in tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento a uno stesso rapporto giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'articolo 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che a essi subentrano per successione o per atto tra vivi (fattispecie in tema di impugnazione dell'accertamento dei redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone proposta dai soci, che avevano dedotto che l'impugnazione a sua volta proposta dalla società stessa nei confronti dell'accertamento a proprio carico era stata riconosciuta fondata).
3 E' necessaria una manifestazione di volontà indicativa , senza equivoco, dell'intento di invocare gli effetti del giudicato (in tal senso, Cassazione, sez. l, sentenza n. 14107 del 15 dicembre 1999).
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata, il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (Cassazione, sezione l, sentenza n. 13179 del 25 ottobre 2001).
In particolare, l'iter logico giuridico adottato dal giudice di legittimità si è così sviluppato:
"Quanto alla deduzione del giudicato esterno, formatosi nel corso della fase di legittimità del giudizio, deve escludersi, nella specie, la sua rilevabilità in questa sede.
Com'è noto, con la sentenza delle sezioni unite n. 226 dal 2001 di questa Corte (seguita da numerose pronunce anche delle sezioni semplici), si è definitivamente stabilito il principio della rilevabilità, anche d'ufficio, nella fase di legittimità del giudizio, del giudicato esterno, qualora questo emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito.
Tale orientamento giurisprudenziale (al quale questo Collegio ritiene di aderire) sottolinea che il giudicato esterno è rilevabile, in sede di giudizio di legittimità, a condizione che risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito, non essendo ammissibile la loro produzione per la prima volta in cassazione, data la preclusione posta dall'art. 372 del codice di procedura civile, che consente nuove produzioni documentali nel giudizio di legittimità solo ove riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità (od improcedibilità) del ricorso e del controricorso (v., tra le molte, Cass., SS.UU, nn. 9050, 10977 del 2001; Cass. n. 14118 del 2001; Cass. n. 7032 del 2002; Cass. nn. 5140 e 5689 del 2003), senza che tale preclusione possa subire deroghe neppure nel caso di sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso, tenuto conto della peculiare struttura del giudizio di cassazione, incompatibile con l'attività d'istruzione probatoria (Cass. n. 3925 del 2002, che esclude, in ciò, profili d'illegittimità costituzionale; Cass. n. 11731 del 2003; v. anche, nello stesso senso, Cass. n. 19772 del 2003, che ammette la produzione documentale in cassazione solo nel caso in cui, con il giudicato, formatosi dopo la fase di merito del giudizio, s'intende dimostrare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza d'interesse). La tassatività del disposto dell'art. 372 del codice di procedura civile impedisce, infatti, di accedere all'(isolata) interpretazione di Cass. n. 16376 del 2003, secondo cui il giudicato esterno formatosi successivamente all'esaurimento dei gradi di merito potrebbe essere dimostrato con la produzione documentale effettuata con la notifica del ricorso per cassazione.
L'inammissibilità della produzione (con la memoria illustrativa del controricorrente) della sentenza n. 18447 del 2003 di questa Corte, impedisce il rilievo, in questa sede, di un eventuale giudicato esterno".
Giova precisare, a integrazione di quanto precisato con la citata sentenza n. 13854 del 23 luglio 2004, che, secondo la sentenza n. 8429 del 21 giugno 2000 della sez. 1 della Cassazione, ogni sentenza passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, ma in altro processo, costituisce giudicato esterno, e alla sua rilevabilità, d'ufficio o su eccezione di parte, osta il divieto di produrre, in sede di legittimità, documenti che non attengano alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il giudicato sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve esser fatto valere con l'apposito mezzo di cui all'articolo 395, n. 5, c.p.c.
Il giudicato esterno, la cui ratio è la stabilità dei rapporti (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 226 del 25 maggio 2001) e la risoluzione o prevenzione delle liti, consiste nell'autorità di giudicato che una sentenza produce in un altro processo ex articolo 2909 del c.c.
L' indagine sui limiti oggettivi della cosa giudicata riguarda il che cosa è coperto dagli effetti della sentenza.
La questione è quella di valutare quand'è che una causa fra gli stessi soggetti possa dirsi identica a quella già decisa e pertanto impedita dal giudicato.
La cosa giudicata è l'affermazione indiscutibile di una volontà concreta di legge che riconosce o disconosce un bene della vita a una delle parti; essa è l'esistenza di una volontà di legge nel caso concreto.
La cosa giudicata non è altro che il bene della vita riconosciuto o disconosciuto dal giudice con sentenza, la quale materialmente si compone del dispositivo e della motivazione.
Il giudicato non si forma sulle questioni esaminate incidenter tantum e non si forma sugli obiter dicta; in altri termini, il giudicato non si forma sulle enunciazioni incidentali e sulle considerazioni estranee alla controversia.
Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/92 attribuisce al giudice tributario la possibilità di decidere, in via incidentale, ogni questione pregiudiziale senza che assuma rilevanza l'autorità giudiziaria presso cui pende tale questione (si pensi, in tema di Tosap, all'accertamento in via incidentale di un'area demaniale); compete ormai alla commissione tributaria decidere in via incidentale sulla qualità d'erede del contribuente, sulla simulazione di contratti, sullo status di coltivatore diretto e sulla legittimità di regolamenti o atti amministrativi generali.
Il giudice tributario risolve in via incidentale le questioni non tributarie che non debbono essere risolte con efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 546/92 (vd. Cassazione 20/02/2003, n. 2534, sulla qualità d'erede; vd. Cassazione, SS. UU., 23/05/2003, n. 8130 sulla natura demaniale di un terreno; vd. Cassazione 28/07/2003, n. 11610, sullo status di coltivatore diretto).
Affinché possa manifestarsi l'efficacia di giudicato, è necessario non solo l'identità soggettiva(2), ma anche quella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire; pertanto, se del rapporto controverso mutano alcuni elementi, con conseguente venir meno dell'originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (Cassazione, sentenza n. 4531 del 19 aprile 2000).
L'eccezione di cosa giudicata esterna è considerata eccezione in senso stretto dalla prevalente giurisprudenza, mentre la dottrina prevalente considera l'eccezione di cosa giudicata come eccezione in senso lato poiché è indisponibile l'interesse all'autorità dei giudicati.
Si discute sulla natura processuale o di merito dell'exceptio rei iudicatae(3).
La exceptio rei iudicatae si atteggia di natura processuale in quanto, nel caso di sua fondatezza, impedisce al giudice di esaminare il merito della causa. Il divieto del ne bis in idem, inteso come effetto negativo del giudicato che impedisce in un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto giuridico, opera se la parte resistente nei due processi non è diversa ossia se c'è identità di soggetti; essa è reputata di merito, viceversa, poiché il suo accoglimento determina il mero rigetto della domanda.
NOTE:
1 L'eccezione di giudicato esterno sollevata in sede di legittimità non autorizza la parte che deduca la sussistenza del giudicato a produrre la relativa documentazione, ostandovi il disposto dell'articolo 372 c.p.c., che consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e la nullità della sentenza impugnata, e ciò anche se il giudicato sia intervenuto dopo la conclusione del giudizio di merito, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto allo schema adottato per il processo di cassazione, non compatibile con attività di istruzione probatoria (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5352 del 16/03/2004). La sentenza della sezione lavoro n. 7018 del 13 aprile 2004 così statuisce: "il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito, poiché la produzione di documenti relativi al giudicato esterno in sede di giudizio di cassazione è in radice preclusa dall'art. 372 del codice di procedura civile, il quale consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza impugnata".
2 Per la sezione 5 della Cassazione, sentenza n. 12545 del 15/10/2001, in tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento a uno stesso rapporto giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'articolo 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo e a coloro che a essi subentrano per successione o per atto tra vivi (fattispecie in tema di impugnazione dell'accertamento dei redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone proposta dai soci, che avevano dedotto che l'impugnazione a sua volta proposta dalla società stessa nei confronti dell'accertamento a proprio carico era stata riconosciuta fondata).
3 E' necessaria una manifestazione di volontà indicativa , senza equivoco, dell'intento di invocare gli effetti del giudicato (in tal senso, Cassazione, sez. l, sentenza n. 14107 del 15 dicembre 1999).
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata, il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (Cassazione, sezione l, sentenza n. 13179 del 25 ottobre 2001).
Angelo Buscema
pubblicato Martedì 23 Novembre 2004
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