Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Rimborsi. Quando la lite esce dalle "aule" tributarie
Le sezioni unite precisano le condizioni per devolvere la controversia al giudice ordinario
Le controversie sul rifiuto al rimborso di tributi sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, eccezion fatta per il caso in cui l'ente impositore abbia formalmente riconosciuto (integralmente e senza riserve) il diritto del contribuente. In tal caso, difatti, la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, bensì un mero indebito oggettivo da sottoporre alla giurisdizione del giudice ordinario. E' il principio espresso dalla Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 5902/2008.
La vicenda
Il curatore fallimentare di una società e dei suoi soci persone fisiche aveva richiesto il rimborso di un credito Iva di 119mila euro, oltre agli interessi. L'Amministrazione finanziaria, svolta la necessaria istruttoria, riconosceva la sussistenza del diritto al rimborso, ma comunicava al richiedente l'intenzione di non procedere alla restituzione della somma, a causa dei "carichi tributari pendenti" gravanti su uno dei soci per 33.177 euro, oltre agli eventuali accessori di legge.
Lo stesso curatore, considerando in ogni caso la risposta dell'agenzia delle Entrate oltreché "in palese violazione dei principi tributari ispiratori della legge sottesa ai rimborsi" fiscali, comunque "prova scritta attestante l'effettività del credito e il diritto al conseguente rimborso", chiedeva al giudice ordinario di ingiungere all'Amministrazione di pagare quanto richiesto.
Il tribunale adito, ritenuta la propria competenza, ingiungeva all'agenzia delle Entrate il pagamento della minore somma di euro 85.822 euro (119mila - 33.177), in quanto il credito vantato dalla parte ricorrente era da considerare certo, liquido ed esigibile soltanto entro tale limite.
L'agenzia delle Entrate proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando la non esigibilità del credito della società. Prima che la causa fosse decisa nel merito in primo grado, il curatore fallimentare richiedeva alle sezioni unite della Corte di cassazione, ex articolo 41 del Cpc, di risolvere la questione di giurisdizione, ribadendo come il credito della società contribuente, non contestato, potesse integrare un'ordinaria pretesa di carattere esclusivamente patrimoniale da far valere dinanzi al giudice ordinario.
La sentenza
I giudici hanno precisato, in via preliminare, che il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile in pendenza di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto questo è - nel caso di specie - atto processuale che, per effetto dell'opposizione, assume carattere provvisorio ed è come tale non idoneo a contenere alcuna statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi un giudicato.
Nel merito, nonostante le conclusioni favorevoli all'accoglimento del ricorso del sostituto procuratore generale, la Corte ha ribadito come la controversia in esame appartenga alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, richiamando - a contrariis - le precedenti pronunce delle sezioni unite 14331/2005 e 10725/2002. Tali sentenze avevano, infatti, riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in merito a controversie aventi a oggetto il "pagamento di un rimborso, il cui diritto era stato riconosciuto senza condizioni dall'amministrazione debitrice e senza che vi fosse più da risolvere alcuna questione di diritto tributario". Non basta, cioè, la semplice ammissione del diritto al rimborso perché ci si possa rivolgere al giudice ordinario; occorre, invece, che tale ammissione non sia accompagnata da un rifiuto correlato alla normativa tributaria.
Nella fattispecie, l'agenzia delle Entrate, pur avendo riconosciuto il diritto al rimborso, si era rifiutata di procedere all'esecuzione dello stesso, eccependo l'esistenza di carichi tributari pendenti nei confronti di uno dei soci della società fallita.
Residua, pertanto, una questione di carattere tributario che deve essere prospettata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, mediante tempestiva impugnazione del provvedimento/comunicazione di diniego ex articolo 19, lettera h), del Dlgs 546/1992.
I giudici hanno concluso disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e la compensazione delle spese di giudizio dinanzi al giudice ordinario "in considerazione della novità del caso".
Conclusioni
Dal dispositivo in esame è possibile trarre conferma della seguente indicazione generale in materia di controversie relative al "rifiuto di rimborso di tributi": qualora residuino casi legati all'esistenza dell'obbligazione tributaria, alla definizione del quantum del rimborso o della procedura con la quale il medesimo deve essere effettuato, la controversia non può che essere devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (in materia Iva, ad esempio, l'agenzia delle Entrate potrebbe rifiutarsi di procedere al rimborso per la presenza di fatti ostativi ex articolo 38-bis del Dpr 633/1972 - come, ad esempio in presenza di reati tributari - o ex articolo 23 del Dlgs 472/1997 - sospensione dei rimborsi verso chi risulta coobbligato con soggetti responsabili di violazioni tributarie di natura amministrativa).
Cosicché, il contribuente può rivolgersi al giudice ordinario, quando si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni:
La vicenda
Il curatore fallimentare di una società e dei suoi soci persone fisiche aveva richiesto il rimborso di un credito Iva di 119mila euro, oltre agli interessi. L'Amministrazione finanziaria, svolta la necessaria istruttoria, riconosceva la sussistenza del diritto al rimborso, ma comunicava al richiedente l'intenzione di non procedere alla restituzione della somma, a causa dei "carichi tributari pendenti" gravanti su uno dei soci per 33.177 euro, oltre agli eventuali accessori di legge.
Lo stesso curatore, considerando in ogni caso la risposta dell'agenzia delle Entrate oltreché "in palese violazione dei principi tributari ispiratori della legge sottesa ai rimborsi" fiscali, comunque "prova scritta attestante l'effettività del credito e il diritto al conseguente rimborso", chiedeva al giudice ordinario di ingiungere all'Amministrazione di pagare quanto richiesto.
Il tribunale adito, ritenuta la propria competenza, ingiungeva all'agenzia delle Entrate il pagamento della minore somma di euro 85.822 euro (119mila - 33.177), in quanto il credito vantato dalla parte ricorrente era da considerare certo, liquido ed esigibile soltanto entro tale limite.
L'agenzia delle Entrate proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando la non esigibilità del credito della società. Prima che la causa fosse decisa nel merito in primo grado, il curatore fallimentare richiedeva alle sezioni unite della Corte di cassazione, ex articolo 41 del Cpc, di risolvere la questione di giurisdizione, ribadendo come il credito della società contribuente, non contestato, potesse integrare un'ordinaria pretesa di carattere esclusivamente patrimoniale da far valere dinanzi al giudice ordinario.
La sentenza
I giudici hanno precisato, in via preliminare, che il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile in pendenza di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto questo è - nel caso di specie - atto processuale che, per effetto dell'opposizione, assume carattere provvisorio ed è come tale non idoneo a contenere alcuna statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi un giudicato.
Nel merito, nonostante le conclusioni favorevoli all'accoglimento del ricorso del sostituto procuratore generale, la Corte ha ribadito come la controversia in esame appartenga alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, richiamando - a contrariis - le precedenti pronunce delle sezioni unite 14331/2005 e 10725/2002. Tali sentenze avevano, infatti, riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in merito a controversie aventi a oggetto il "pagamento di un rimborso, il cui diritto era stato riconosciuto senza condizioni dall'amministrazione debitrice e senza che vi fosse più da risolvere alcuna questione di diritto tributario". Non basta, cioè, la semplice ammissione del diritto al rimborso perché ci si possa rivolgere al giudice ordinario; occorre, invece, che tale ammissione non sia accompagnata da un rifiuto correlato alla normativa tributaria.
Nella fattispecie, l'agenzia delle Entrate, pur avendo riconosciuto il diritto al rimborso, si era rifiutata di procedere all'esecuzione dello stesso, eccependo l'esistenza di carichi tributari pendenti nei confronti di uno dei soci della società fallita.
Residua, pertanto, una questione di carattere tributario che deve essere prospettata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, mediante tempestiva impugnazione del provvedimento/comunicazione di diniego ex articolo 19, lettera h), del Dlgs 546/1992.
I giudici hanno concluso disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e la compensazione delle spese di giudizio dinanzi al giudice ordinario "in considerazione della novità del caso".
Conclusioni
Dal dispositivo in esame è possibile trarre conferma della seguente indicazione generale in materia di controversie relative al "rifiuto di rimborso di tributi": qualora residuino casi legati all'esistenza dell'obbligazione tributaria, alla definizione del quantum del rimborso o della procedura con la quale il medesimo deve essere effettuato, la controversia non può che essere devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (in materia Iva, ad esempio, l'agenzia delle Entrate potrebbe rifiutarsi di procedere al rimborso per la presenza di fatti ostativi ex articolo 38-bis del Dpr 633/1972 - come, ad esempio in presenza di reati tributari - o ex articolo 23 del Dlgs 472/1997 - sospensione dei rimborsi verso chi risulta coobbligato con soggetti responsabili di violazioni tributarie di natura amministrativa).
Cosicché, il contribuente può rivolgersi al giudice ordinario, quando si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni:
- il definitivo riconoscimento del diritto al rimborso e la sua esatta quantificazione da parte dell'agenzia delle Entrate
- la preventiva definizione di tutte le questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la definizione del quantum del rimborso e/o della procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato.
Marco Secchi
pubblicato Mercoledì 16 Aprile 2008
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