Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Scheda carburante obbligatoria
anche per macchine semoventi
anche per macchine semoventi
Muletti, pale meccaniche, ruspe, betoniere, carrelli elevatori, trasportatori e altri, hanno comunque un motore idoneo a imprimere al veicolo un movimento autonomo
Con la sentenza 24930 del 25 novembre, la Corte di cassazione ha chiarito, con nuovo orientamento, che l’impresa edile non può dedurre i costi sostenuti per il carburante e il gasolio acquistato per i macchinari in cantiere se non ha istituito le apposite “schede carburanti” nelle quali annotare tali componenti negativi di reddito.
Il fatto
L’articolata sentenza 24930/2011 riguarda il caso di una società esercente attività edilizia, alla quale era stata rettificata l’Irpef/Ilor, riprendendo a tassazione una serie di spese esposte nella dichiarazione dei redditi che venivano ritenute indeducibili, tra le quali un costo relativo all’acquisto di carburante destinato a veicoli strettamente inerenti l’attività di impresa (quali muletti, pale meccaniche, ruspe, betoniere, carrelli elevatori, trasportatori eccetera), per non avere la società provveduto a istituire per ciascuno di tali mezzi l’apposita scheda carburante, prevista dall’articolo 1 del Dpr 444/1997. Incombenza necessaria al fine di poter operare la deduzione dal reddito (articolo 75 del Tuir).
La Commissione tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso su questo aspetto, mentre il giudice del riesame riformava la decisione, ritenendo legittima la deduzione operata dalla società, in quanto, a suo dire, non potrebbe adattarsi a tali mezzi il concetto di “autotrazione” adoperato dal Dpr 444/1997 per l’acquisto di carburante destinato a veicoli strumentali in uso all’interno di un cantiere.
A questo punto era giocoforza per l’Amministrazione finanziaria accedere al giudizio di legittimità, proprio per asserita violazione della disposizione sopra riferita, argomentando a supporto che la Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disposizione in narrativa, trattandosi di acquisto di carburante non per autotrazione, come voluto dalla norma, ma per il funzionamento di “macchinari di cantiere”, ossia per veicoli semoventi, non destinati a circolare su strada ma esclusivamente all’interno di un cantiere, edilizio in questo caso.
Motivi della decisione
La Corte di cassazione, invertendo l’ordine dei giudicati, aderisce completamente alle censure della ricorrente ritenendo che il presupposto per la deduzione dei componenti negativi di reddito, afferenti costi connessi all’acquisto di carburanti e gasolio destinati all’autotrazione, è “necessariamente” ancorato alla predisposizione dell’imprenditore delle apposite “schede” nelle quali annotare detti acquisiti, come voluto dall’articolo 1 del Dpr 444/1997.
A tal fine, sostiene la Corte, quello che conta è che il concetto di autotrazione debba ritenersi riferibile, estensivamente, a tutti i veicoli semoventi, ossia a quei veicoli nei quali il motore imprima al mezzo un movimento autonomo, prescindendo da spinte o da sollecitazioni esterne.
Di conseguenza, nel novero dei “carburanti per autotrazione” vanno logicamente ricompresi, non soltanto quelli impiegati in macchine circolanti su strada, secondo norma, ma anche quelli destinati a veicoli che, seppure adoperati soltanto all’interno di un cantiere, sono comunque caratterizzati dall’identica presenza di un motore idoneo a imprimere al veicolo un movimento autonomo.
Peraltro, va ricordato al riguardo che, ai fini del godimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di Iva (ex articolo 2 legge 31/1977), l’articolo 2 del Dm 6287/1977 prevede che per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività dell’impresa deve essere istituita una scheda mensile contenente, tra l’altro, “gli estremi di individuazione del veicolo”. Ebbene, seppur la norma non contempla l’espressa indicazione anche del numero di targa, la Cassazione sostiene (sentenza 21769/2005) che non vi è dubbio che esso debba ritenersi obbligatoriamente prescritto, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo.
La soluzione trova conferma nel fatto che, per i veicoli non ancora immatricolati e per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici), di cui agli articoli 30 e 31 del Testo unico della circolazione stradale (Dpr 393/1959), proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l’istituzione della scheda carburante e l’individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice.
Occorre anche ricordare che la risoluzione 362872/1977 ha escluso dall’obbligo di istituzione della scheda carburante i contribuenti che non intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta.
Da tutto ciò ne deriva che il contribuente, il quale non abbia osservato le prescrizioni relative alla corretta e completa compilazione delle schede carburante, non ha la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all’acquisto del carburante medesimo (Cassazione 3947/2011) né la chance di detrarre, dall’imposta dovuta, quella assolta sugli acquisti per tale specifica incombenza, ex articolo 19 Dpr 633/1972 (Cassazione, sentenze 21941/2007 e 26539/2008).
Il fatto
L’articolata sentenza 24930/2011 riguarda il caso di una società esercente attività edilizia, alla quale era stata rettificata l’Irpef/Ilor, riprendendo a tassazione una serie di spese esposte nella dichiarazione dei redditi che venivano ritenute indeducibili, tra le quali un costo relativo all’acquisto di carburante destinato a veicoli strettamente inerenti l’attività di impresa (quali muletti, pale meccaniche, ruspe, betoniere, carrelli elevatori, trasportatori eccetera), per non avere la società provveduto a istituire per ciascuno di tali mezzi l’apposita scheda carburante, prevista dall’articolo 1 del Dpr 444/1997. Incombenza necessaria al fine di poter operare la deduzione dal reddito (articolo 75 del Tuir).
La Commissione tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso su questo aspetto, mentre il giudice del riesame riformava la decisione, ritenendo legittima la deduzione operata dalla società, in quanto, a suo dire, non potrebbe adattarsi a tali mezzi il concetto di “autotrazione” adoperato dal Dpr 444/1997 per l’acquisto di carburante destinato a veicoli strumentali in uso all’interno di un cantiere.
A questo punto era giocoforza per l’Amministrazione finanziaria accedere al giudizio di legittimità, proprio per asserita violazione della disposizione sopra riferita, argomentando a supporto che la Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disposizione in narrativa, trattandosi di acquisto di carburante non per autotrazione, come voluto dalla norma, ma per il funzionamento di “macchinari di cantiere”, ossia per veicoli semoventi, non destinati a circolare su strada ma esclusivamente all’interno di un cantiere, edilizio in questo caso.
Motivi della decisione
La Corte di cassazione, invertendo l’ordine dei giudicati, aderisce completamente alle censure della ricorrente ritenendo che il presupposto per la deduzione dei componenti negativi di reddito, afferenti costi connessi all’acquisto di carburanti e gasolio destinati all’autotrazione, è “necessariamente” ancorato alla predisposizione dell’imprenditore delle apposite “schede” nelle quali annotare detti acquisiti, come voluto dall’articolo 1 del Dpr 444/1997.
A tal fine, sostiene la Corte, quello che conta è che il concetto di autotrazione debba ritenersi riferibile, estensivamente, a tutti i veicoli semoventi, ossia a quei veicoli nei quali il motore imprima al mezzo un movimento autonomo, prescindendo da spinte o da sollecitazioni esterne.
Di conseguenza, nel novero dei “carburanti per autotrazione” vanno logicamente ricompresi, non soltanto quelli impiegati in macchine circolanti su strada, secondo norma, ma anche quelli destinati a veicoli che, seppure adoperati soltanto all’interno di un cantiere, sono comunque caratterizzati dall’identica presenza di un motore idoneo a imprimere al veicolo un movimento autonomo.
Peraltro, va ricordato al riguardo che, ai fini del godimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di Iva (ex articolo 2 legge 31/1977), l’articolo 2 del Dm 6287/1977 prevede che per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività dell’impresa deve essere istituita una scheda mensile contenente, tra l’altro, “gli estremi di individuazione del veicolo”. Ebbene, seppur la norma non contempla l’espressa indicazione anche del numero di targa, la Cassazione sostiene (sentenza 21769/2005) che non vi è dubbio che esso debba ritenersi obbligatoriamente prescritto, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo.
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Salvatore Servidio
pubblicato Mercoledì 7 Dicembre 2011
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