Giurisprudenza
Soci fuori dall'adesione della società
L'imputazione proporzionale del maggior imponibile accettato è legittima in caso di accertamento fondato su omessi ricavi o di costi non riconosciuti

L'ufficio, avendo avuto segnalazione dell'adesione da parte di una ditta alla proposta d'accertamento formulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 564/94, notificava un avviso d'accertamento ai soci, rettificando il loro reddito di partecipazione proporzionalmente a quello definito dalla società, unitamente all'irrogazione delle sanzioni.
La Ctp di Roma accoglieva il ricorso e, tale giudizio, è stato confermato dai giudici della Ctr del Lazio (sentenza n. 115 del 29 luglio 2005).

Secondo questi giudici:

  1. l'accettazione della proposta formulata dall'ufficio riguarda solo la società che l'ha posta in essere e non anche il socio, nei cui confronti la norma istitutiva del concordato non prevede alcuna conseguenza
  2. la possibilità dell'ulteriore accertamento nei confronti dei soci è stata prevista con norme applicabili dall'anno 1997, ai sensi degli articoli 2 del Dlgs n. 218/97 e 9-bis del decreto legge n. 79/97
  3. inoltre, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il maggiore imponibile così accettato dalla società non si riflette automaticamente sulla situazione reddituale dei soci
  4. l'imputazione al socio sarebbe automaticamente legittima e inoppugnabile in tutti quei casi di reale esistenza di un reddito definito, quali l'accertamento fondato su omessi ricavi o di costi non riconosciuti, mentre nella specie è riferito a una scelta della società, finalizzata a evitare una probabile lite fiscale con il pagamento di un tributo determinato esclusivamente attraverso parametri matematico-statistici.

Sulla questione trattata in sentenza, per il ripetersi dei condoni, si sono formati orientamenti giurisprudenziali, dottrinali e amministrativi dai quali si può trarre una valida regola interpretativa.
Si deve osservare per prima che l'autonomia dei rapporti processuali e procedimentali società-socio è stata ripetutamente affermata.
La previsione che l'accertamento nei confronti della società e dei soci, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, sia fondato sul medesimo fatto, non rende unici i due accertamenti, nei confronti della società e del socio, che restano differenti, poiché sono destinati a soggetti d'imposta distinti, e afferiscono a diversa imposta sul reddito, con la conseguenza che il socio può impugnare l'avviso di rettifica a lui indirizzato in modo pieno, a prescindere dalle sorti dell'accertamento nei confronti della società (Cassazione n. 2538 e n. 8567/2001, Corte costituzionale n. 5/1999).
Ne discende che il socio, sia esso facente parte di una società di persone o di capitali, se non si è avvalso per sua libera scelta del diritto di definire la sua posizione personale ai fini Irpef, non può avvantaggiarsi della definizione della lite instaurata dalla società (Cassazione n. 14392/01, n. 13186/00).

Si deve, altresì, osservare che la suprema Corte (n. 9200/99, n. 4983/97), sin dalla legge di condono n. 516/82, ha statuito la legittimità della rettifica della dichiarazione dei redditi dei soci di una società personale sulla base del reddito della società risultante dalla dichiarazione integrativa presentata dalla stessa.
Anche la dichiarazione integrativa presentata da una società, in base all'articolo 33 della legge di condono n. 413/91, esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante, ma i separati avvisi cui è stato proporzionalmente imputato il reddito accertato nei confronti della società ai soci, i quali non abbiano a loro volta presentato autonoma dichiarazione di definizione agevolata, sono legittimi (Cassazione n. 7913/00).

L'art. 2-quinquies del decreto legge n.564/1994, invero, restringe la nozione di lite pendente a quella avente a oggetto il singolo atto d'imposizione, con la conseguenza che l'effetto della sua definizione agevolata non può estendersi ad atti impositivi diversi da quello che rappresenta l'oggetto specifico del contenzioso risolto con la domanda integrativa.

Ma, per l'altro aspetto esaminato, è certamente condivisibile la statuizione della recente sentenza della Cassazione n. 14418/2005, conforme all'indirizzo giurisprudenziale richiamato per le altre legge di condono, che "ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 3 del DL n.564/1994, ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l'imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986. Né assume rilievo, in contrario, l'art. 9 bis, comma 17, del DL n. 79, il quale, nel fare "salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15/15/95" ai sensi del predetto articolo, ha come destinatari soltanto i soggetti che hanno provveduto a tale definizione".

Francesco Rose
pubblicato Giovedì 27 Ottobre 2005

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