Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Somme scudate alla moglie.
La delega incastra l'imprenditore
La delega incastra l'imprenditore
Poter agire sul conto bancario della propria consorte è elemento determinante per individuare la donazione diretta
Pienamente legittima la confisca delle somme fatte rimpatriare attraverso lo "scudo fiscale" del 2002 e versate dall'imprenditore, accusato di evasione, sul conto della moglie, con evidente accordo simulatorio. Il caso riguardava una grossa "frode carosello" con capitali depositati anche all'estero.
Vicenda processuale
Con sentenza 35970 del 7 ottobre, la Corte di cassazione ha condiviso le ragioni del Tribunale del riesame, che aveva confermato il sequestro preventivo emesso dal Gip, finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'articolo 11 della legge 146/2006 (rientrando i reati contestati all'indagato nell'ambito della categoria dei reati transnazionali previsti dall'articolo 3 della stessa legge), di un'ingente somma di denaro di provenienza illecita, secondo l'accusa, poi versata dall'imprenditore sul conto bancario della moglie.
In particolare, le indagini concernevano un complesso sistema di "frodi carosello" (con capitali all'estero) realizzato mediante false movimentazioni di merci di rilevante valore tra una società di capitali nazionale, di cui era amministratore l'indagato, e altre società con sede in ambito Ue.
La truffa veniva attuata mediante emissione (cartiere) e utilizzazione di false fatturazioni al fine di realizzare notevoli evasioni di Iva, sicché i responsabili erano indagati di vari reati fiscali, in concorso tra loro, fra cui frodi ed evasioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 81 cpv, 110 e 640, comma 2, n. 1) del codice penale, e degli articoli 8, comma 1, e 2, commi 1 e 3, Dlgs 74/2000.
Il Tribunale del riesame ha rigettato i motivi di impugnazione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, con i quali era stata dedotta:
Si specificava, al riguardo, che una grossa somma di denaro (500mila euro), proveniente da una disponibilità estera dell'imprenditore e fatta rientrare in Italia, utilizzando lo "scudo fiscale" del 2002, era stata accreditata dall'indagato su un conto corrente del proprio coniuge. La "regalia" era avvenuta mediante una "donazione indiretta".
Peraltro, per far fronte all'emergenza di una forte esposizione bancaria dell'imputato, la moglie aveva messo a disposizione proprie somme di danaro, trasferendole su un conto corrente intestato al marito presso la stessa banca creditrice, sulle quali, per le indagini in corso, veniva poi operato il sequestro finalizzato alla confisca. Infatti, è ammissibile il sequestro preventivo di somme di denaro costituenti profitto del reato, sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato (cfr Cassazione, sentenze 23773/2003 e, a sezioni unite, 29951/2004).
Ovviamente, il Tribunale del riesame ha disatteso il "racconto" che, in virtù dell'atto di liberalità, le somme reintrodotte in Italia erano divenute di proprietà della moglie e, quindi, non potevano essere sottoposte a sequestro, osservando in contrario che non si trattava di donazione indiretta, semmai di donazione diretta, ma comunque di una vera e propria simulazione in quanto le somme apparentemente trasferite al coniuge erano in realtà sempre rimaste nella disponibilità dell'indagato.
D'altra parte, era difficile decidere diversamente, dal momento che erano proprio gli stessi contribuenti a confermare la provenienza dal marito dei denari poi utilizzati dalla consorte.
Nel ricorso per cassazione viene dedotta un'asserita violazione delle leggi che disciplinano tale istituto, oltre carenza di motivazione in ordine alla ritenuta estromissione della donazione indiretta.
Va ricordato, per completezza, che la disciplina sullo "scudo fiscale" recata dall'articolo 6 del Dl 282/2002 (nuovamente riproposto dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009) consentiva di presentare una dichiarazione riservata al fine di far emergere, attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione, i capitali detenuti all'estero in violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La sentenza
Nel merito, il Collegio di legittimità ha ritenuto infondate le censure mosse dall'imputato che si opponeva alla misura preventiva, ma la sezione penale, peraltro, si è trovata nella necessità di dover annullare l'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale del riesame per una nuova valutazione del fondamento del sequestro, in considerazione del decesso medio tempore dell'imprenditore. Ciò nella considerazione che la normativa contro il crimine organizzato transnazionale (articolo 11 della legge 146/2006), prevede che con la sentenza di condanna il giudice determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato, per cui la confisca per equivalente può essere disposta solo nell'ipotesi di condanna del soggetto cui appartengono i beni da confiscare.
In sostanza, il legislatore ha configurato l'ablazione del patrimonio del reo in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria (cfr Cassazione, sentenze 33409/2009 e 13098/2009), che può essere adottata esclusivamente nei confronti del colpevole della condotta illecita, previa pronuncia di condanna o di applicazione della pena, ma non in caso di pronuncia di improcedibilità dell'azione penale.
A parte tale aspetto procedurale, la Corte non ha comunque desistito dal considerare, rettificando l'esposizione di controparte in materia di interpretazione dei contratti, che la donazione indiretta, a differenza del negozio indiretto - che si presenta come un unico negozio volto al conseguimento di un risultato ulteriore, che non è normale o tipico - consiste in un complesso procedimento mediante il quale, per mezzo di atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 codice civile, ciascuno dei quali produce l'effetto diretto a esso connaturato, per spirito di liberalità viene indirettamente arricchito il destinatario della liberalità medesima (cfr Cassazione, sentenze 5410/1989, 9282/1992, 1257/1994 e 15778/2000).
Per tali ragioni sarebbe più corretto, secondo il giudice di legittimità, inquadrare il negozio in questione nella figura della donazione diretta.
Ma al di là di siffatte disquisizioni interpretative, quello che conta e conferma la corretta impostazione del Tribunale del riesame, è la ricorrenza nella fattispecie (di donazione diretta) del "carattere fittizio" dell'attribuzione patrimoniale costituita dal passaggio delle somme di danaro alla moglie dell'indagato.
L'irrefutabile accordo simulatorio (articolo 1414 codice civile) intercorso tra i due si desume dai seguenti inequivoci indici rilevatori, costituiti:
La descritta concatenazione di eventi conferma l'evidente sussistenza nella vicenda del necessario rapporto pertinenziale (collegamento sostanziale) quale relazione diretta, attuale e strumentale tra il denaro sequestrato e il reato del quale costituisce il profitto illecito, in quanto utilità acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa (cfr Cassazione, sentenze 12910/2007 e 36201/2010).
Vicenda processuale
Con sentenza 35970 del 7 ottobre, la Corte di cassazione ha condiviso le ragioni del Tribunale del riesame, che aveva confermato il sequestro preventivo emesso dal Gip, finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'articolo 11 della legge 146/2006 (rientrando i reati contestati all'indagato nell'ambito della categoria dei reati transnazionali previsti dall'articolo 3 della stessa legge), di un'ingente somma di denaro di provenienza illecita, secondo l'accusa, poi versata dall'imprenditore sul conto bancario della moglie.
In particolare, le indagini concernevano un complesso sistema di "frodi carosello" (con capitali all'estero) realizzato mediante false movimentazioni di merci di rilevante valore tra una società di capitali nazionale, di cui era amministratore l'indagato, e altre società con sede in ambito Ue.
La truffa veniva attuata mediante emissione (cartiere) e utilizzazione di false fatturazioni al fine di realizzare notevoli evasioni di Iva, sicché i responsabili erano indagati di vari reati fiscali, in concorso tra loro, fra cui frodi ed evasioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 81 cpv, 110 e 640, comma 2, n. 1) del codice penale, e degli articoli 8, comma 1, e 2, commi 1 e 3, Dlgs 74/2000.
Il Tribunale del riesame ha rigettato i motivi di impugnazione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, con i quali era stata dedotta:
- l'estraneità dell'indagato alla commissione dei reati
- la non appartenenza allo stesso delle somme sottoposte a sequestro, ma alla di lui moglie.
Si specificava, al riguardo, che una grossa somma di denaro (500mila euro), proveniente da una disponibilità estera dell'imprenditore e fatta rientrare in Italia, utilizzando lo "scudo fiscale" del 2002, era stata accreditata dall'indagato su un conto corrente del proprio coniuge. La "regalia" era avvenuta mediante una "donazione indiretta".
Peraltro, per far fronte all'emergenza di una forte esposizione bancaria dell'imputato, la moglie aveva messo a disposizione proprie somme di danaro, trasferendole su un conto corrente intestato al marito presso la stessa banca creditrice, sulle quali, per le indagini in corso, veniva poi operato il sequestro finalizzato alla confisca. Infatti, è ammissibile il sequestro preventivo di somme di denaro costituenti profitto del reato, sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato (cfr Cassazione, sentenze 23773/2003 e, a sezioni unite, 29951/2004).
Ovviamente, il Tribunale del riesame ha disatteso il "racconto" che, in virtù dell'atto di liberalità, le somme reintrodotte in Italia erano divenute di proprietà della moglie e, quindi, non potevano essere sottoposte a sequestro, osservando in contrario che non si trattava di donazione indiretta, semmai di donazione diretta, ma comunque di una vera e propria simulazione in quanto le somme apparentemente trasferite al coniuge erano in realtà sempre rimaste nella disponibilità dell'indagato.
D'altra parte, era difficile decidere diversamente, dal momento che erano proprio gli stessi contribuenti a confermare la provenienza dal marito dei denari poi utilizzati dalla consorte.
Nel ricorso per cassazione viene dedotta un'asserita violazione delle leggi che disciplinano tale istituto, oltre carenza di motivazione in ordine alla ritenuta estromissione della donazione indiretta.
Va ricordato, per completezza, che la disciplina sullo "scudo fiscale" recata dall'articolo 6 del Dl 282/2002 (nuovamente riproposto dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009) consentiva di presentare una dichiarazione riservata al fine di far emergere, attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione, i capitali detenuti all'estero in violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La sentenza
Nel merito, il Collegio di legittimità ha ritenuto infondate le censure mosse dall'imputato che si opponeva alla misura preventiva, ma la sezione penale, peraltro, si è trovata nella necessità di dover annullare l'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale del riesame per una nuova valutazione del fondamento del sequestro, in considerazione del decesso medio tempore dell'imprenditore. Ciò nella considerazione che la normativa contro il crimine organizzato transnazionale (articolo 11 della legge 146/2006), prevede che con la sentenza di condanna il giudice determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato, per cui la confisca per equivalente può essere disposta solo nell'ipotesi di condanna del soggetto cui appartengono i beni da confiscare.
In sostanza, il legislatore ha configurato l'ablazione del patrimonio del reo in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria (cfr Cassazione, sentenze 33409/2009 e 13098/2009), che può essere adottata esclusivamente nei confronti del colpevole della condotta illecita, previa pronuncia di condanna o di applicazione della pena, ma non in caso di pronuncia di improcedibilità dell'azione penale.
A parte tale aspetto procedurale, la Corte non ha comunque desistito dal considerare, rettificando l'esposizione di controparte in materia di interpretazione dei contratti, che la donazione indiretta, a differenza del negozio indiretto - che si presenta come un unico negozio volto al conseguimento di un risultato ulteriore, che non è normale o tipico - consiste in un complesso procedimento mediante il quale, per mezzo di atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 codice civile, ciascuno dei quali produce l'effetto diretto a esso connaturato, per spirito di liberalità viene indirettamente arricchito il destinatario della liberalità medesima (cfr Cassazione, sentenze 5410/1989, 9282/1992, 1257/1994 e 15778/2000).
Per tali ragioni sarebbe più corretto, secondo il giudice di legittimità, inquadrare il negozio in questione nella figura della donazione diretta.
Ma al di là di siffatte disquisizioni interpretative, quello che conta e conferma la corretta impostazione del Tribunale del riesame, è la ricorrenza nella fattispecie (di donazione diretta) del "carattere fittizio" dell'attribuzione patrimoniale costituita dal passaggio delle somme di danaro alla moglie dell'indagato.
L'irrefutabile accordo simulatorio (articolo 1414 codice civile) intercorso tra i due si desume dai seguenti inequivoci indici rilevatori, costituiti:
- dall'esistenza di una delega all'indagato per operare direttamente sul conto della moglie
- dalla messa a disposizione dell'indagato della somma occorrente a ripianare la sua posizione debitoria, denaro di provenienza (illecita) da precedente fuga di capitali all'estero, poi "lavati" mediante lo scudo fiscale.
La descritta concatenazione di eventi conferma l'evidente sussistenza nella vicenda del necessario rapporto pertinenziale (collegamento sostanziale) quale relazione diretta, attuale e strumentale tra il denaro sequestrato e il reato del quale costituisce il profitto illecito, in quanto utilità acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa (cfr Cassazione, sentenze 12910/2007 e 36201/2010).
Salvatore Servidio
pubblicato Martedì 12 Ottobre 2010
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