Con la sentenza n. 2082 del 30 gennaio 2008, la Corte di cassazione ha stabilito che i fondi di origine comunitaria ricevuti da soggetti che producono reddito d’impresa sono tassabili come qualunque altro cespite di reddito e formano il reddito complessivo del percipiente.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione - confortato dalla sentenza della Corte di giustizia 25-10-2207, C-427/05 - prende le mosse da una controversia tra l’amministrazione finanziaria e una società che aveva ricevuto sovvenzioni pubbliche erogate in parte dall’Unione europea e in parte dalla Regione.
Il contribuente, ritenendo di avere versato indebitamente le imposte su detti contributi a titolo di Ipeg, Ilor, patrimonio netto e Irap, presentava istanza di rimborso. Veniva pertanto impugnato in Commissione tributaria provinciale il silenzio-rifiuto dell’ufficio.
Secondo la tesi sostenuta dal contribuente, la tassazione di detti emolumenti era illegittima perché contraria all’articolo 21 del regolamento Ce n. 4253/88 del 19 dicembre 1988, ai sensi del quale i pagamenti dei fondi comunitari non devono essere gravati da trattenute o altre detrazioni tali da ridurre l’importo finanziario riconosciuto.
Secondo la contrapposta tesi dell’amministrazione finanziaria - accolta in toto dalla Corte di cassazione -, il precetto dell’articolo 21 riguarda solo il momento dell’erogazione dei contributi, ma non anche la tassazione del reddito complessivo nel quale le sovvenzioni in esame si confondono con gli altri cespiti reddituali.
Per quanto concerne i redditi d’impresa, in particolare, si osserva che le sovvenzioni pubbliche costituiscono sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir, nella parte in cui assoggetta a tassazione "i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità" i quali "concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto".
Poiché in materia di redditi d’impresa devono concorrere i requisiti di “certezza” e “obiettiva determinabilità” dell’ammontare del ricavo in base all’articolo 109, comma 1, del Tuir, i proventi in esame si considerano conseguiti solo, quando a seguito del provvedimento amministrativo di liquidazione, il credito è liquido e certo nel suo ammontare (cfr, Cassazione sentenza 12831/2002).
La Commissione tributaria adita accoglieva parzialmente il ricorso per il rimborso, ritenendo intassabili soltanto le sovvenzioni di diretta erogazione comunitaria, conformemente all’articolo 21 del regolamento Ce n. 4253/88, ritenendo, invece, tassabili le sovvenzioni erogate dalla Regione perché estranee all’applicazione della normativa comunitaria.
Nel giudizio di legittimità innanzi alla Corte di cassazione, veniva posto il dubbio circa la compatibilità della tassazione delle sovvenzioni pubbliche con l’ordinamento comunitario. In altra causa tra le stesse parti pendente davanti alla Corte di cassazione, veniva comunque richiesto l’intervento in via pregiudiziale della Corte di giustizia, con ordinanza 5643/2006, sulle seguenti questioni pregiudiziali:
- se l’articolo 21 del regolamento Ce n. 4253/88 vada interpretato nel senso che il diritto comunitario vieta alla normativa nazionale di prevedere la tassazione anche successiva delle sovvenzioni comunitarie
- in caso affermativo, se tale regime di esenzione riguarda solo la quota di contribuzione a carico dei fondi comunitari, ovvero se si estende anche alle contribuzioni erogate da altre autorità nazionali, regionali o locali.
Su entrambe le questioni proposte, la Corte di giustizia si pronunciava con sentenza del 25 ottobre 2007, C-427/05, stabilendo che l’articolo 21 del regolamento "non consente alcun prelievo sui contributi versati ai beneficiari dei Fondi strutturali. Occorre constatare che questa stessa formulazione non esclude che il reddito di cui fanno parte tali contributi in base al Dpr 917/1986 possa essere assoggettato ad imposizione".
Il criterio dirimente ai fini della compatibilità della tassazione dei fondi di origine comunitaria è tale che vi deve essere un “nesso diretto ed intrinseco” con le somme versate; tale rapporto non vi è se la tassazione è successiva e riguarda la capacità contributiva complessiva, determinata secondo le leggi nazionali.
In altre parole, la Corte, alla decisione della quale si è adeguata la Cassazione, ha separato i ruoli del diritto comunitario e degli stati nazionali nell’ambito dell’autonomia tributaria loro riconosciuta. Infatti, il prelievo tributario al quale sono soggetti i fondi strutturali europei non costituisce violazione dell’articolo 21 del regolamento n. 4253/88/Ce, poiché dette sovvenzioni formano il reddito complessivo insieme ad altre fonti di reddito senza distinguere in base alla natura del soggetto pubblico erogatore.
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