Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Spese processuali con Iva,
per lo "sconfitto" il conto è unico
per lo "sconfitto" il conto è unico
L'imposta, infatti, rientra nel computo degli oneri di lite dovuti dalla parte soccombente
È obbligo del soccombente rimborsare la parte vittoriosa dell'Iva da quest'ultima versata al proprio legale di fiducia in sede di rivalsa. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza 10336 del 5 maggio, ha respinto il ricorso di una Asl che si era opposta, senza successo, a un decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, per il recupero delle spese processuali di un farmacista.
Nel caso in esame, la ricorrente censura la decisione del giudice di pace, laddove aveva ritenuto sussistere l'obbligo del soccombente di rimborsare la parte vittoriosa dell'imposta sul valore aggiunto da questa versata al proprio difensore in sede di rivalsa.
Prima di entrare nel merito della sentenza, è opportuno precisare che, ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte, risultata vittoriosa, le "spese di lite" e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa.
È bene ricordare poi che, ai fini Iva, qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (articoli 17 e 18 del Dpr 633/1972).
Più specificatamente, l'avvocato deve "emettere fattura al proprio cliente vittorioso, in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente" e deve addebitare al cliente l'Iva a titolo di rivalsa, anche se la suddetta fattura, di fatto, viene pagata dalla parte soccombente (cfr circolare 203/1994 e risoluzione 106/2006).
In realtà, possono verificarsi due ipotesi:
1) se il cliente vittorioso è titolare di partita Iva e la vertenza è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di Iva dal legale alla propria cliente
2) se, invece, il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione, il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal legale al suo cliente a titolo di Iva.
Quanto sopra evidenziato trova giustificazione nel fatto che, nel primo caso, il cliente vittorioso ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'Iva addebitata dal proprio avvocato, mentre nel secondo il cliente vittorioso non ha il diritto di detrarre l'imposta addebitata dal suo legale a titolo di rivalsa, pertanto ciò configura per il cliente in questione un vero e proprio onere.
Tanto premesso, la Corte di cassazione, dopo avere evidenziato che la sentenza, pronunciata secondo equità dal giudice di pace, è sottratta al sindacato di legittimità per violazione di norma ordinaria di natura sostanziale, ha affermato che, poiché l'Iva rientra automaticamente nel computo delle spese processuali, non occorre un'apposita pronuncia del giudice per garantire "il rimborso" di detta imposta. Questa, essendo considerata "onere accessorio degli onorari di difesa", è da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (cfr Cassazione, sentenza 5027/1990).
Secondo i giudici di legittimità, infatti, "la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del DPR 633/1972, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. consegue al pagamento degli onorari al difensore".
Tuttavia, prosegue la Corte, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in "ambito esecutivo", con la conseguente possibilità, per la parte soccombente di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del Dpr 633/1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva.
In conclusione, sebbene sia a carico della parte soccombente rimborsare quella vittoriosa dell'Iva da questa versata al proprio difensore in sede di rivalsa, ciò non toglie che, in ambito esecutivo, il soggetto che intima l'atto di precetto debba fare attenzione alla propria posizione soggettiva. Infatti, se costui è un soggetto passivo Iva (poiché gli è consentito di detrarre l'imposta) non potrà chiedere che sia addebitata l'Iva al precettato, anche nel caso in cui il giudice l'abbia espressamente liquidata (cfr Cassazione, sentenza 11877/2007).
Nel caso in esame, la ricorrente censura la decisione del giudice di pace, laddove aveva ritenuto sussistere l'obbligo del soccombente di rimborsare la parte vittoriosa dell'imposta sul valore aggiunto da questa versata al proprio difensore in sede di rivalsa.
Prima di entrare nel merito della sentenza, è opportuno precisare che, ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte, risultata vittoriosa, le "spese di lite" e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa.
È bene ricordare poi che, ai fini Iva, qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (articoli 17 e 18 del Dpr 633/1972).
Più specificatamente, l'avvocato deve "emettere fattura al proprio cliente vittorioso, in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente" e deve addebitare al cliente l'Iva a titolo di rivalsa, anche se la suddetta fattura, di fatto, viene pagata dalla parte soccombente (cfr circolare 203/1994 e risoluzione 106/2006).
In realtà, possono verificarsi due ipotesi:
1) se il cliente vittorioso è titolare di partita Iva e la vertenza è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di Iva dal legale alla propria cliente
2) se, invece, il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione, il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal legale al suo cliente a titolo di Iva.
Quanto sopra evidenziato trova giustificazione nel fatto che, nel primo caso, il cliente vittorioso ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'Iva addebitata dal proprio avvocato, mentre nel secondo il cliente vittorioso non ha il diritto di detrarre l'imposta addebitata dal suo legale a titolo di rivalsa, pertanto ciò configura per il cliente in questione un vero e proprio onere.
Tanto premesso, la Corte di cassazione, dopo avere evidenziato che la sentenza, pronunciata secondo equità dal giudice di pace, è sottratta al sindacato di legittimità per violazione di norma ordinaria di natura sostanziale, ha affermato che, poiché l'Iva rientra automaticamente nel computo delle spese processuali, non occorre un'apposita pronuncia del giudice per garantire "il rimborso" di detta imposta. Questa, essendo considerata "onere accessorio degli onorari di difesa", è da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (cfr Cassazione, sentenza 5027/1990).
Secondo i giudici di legittimità, infatti, "la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del DPR 633/1972, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. consegue al pagamento degli onorari al difensore".
Tuttavia, prosegue la Corte, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in "ambito esecutivo", con la conseguente possibilità, per la parte soccombente di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del Dpr 633/1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva.
In conclusione, sebbene sia a carico della parte soccombente rimborsare quella vittoriosa dell'Iva da questa versata al proprio difensore in sede di rivalsa, ciò non toglie che, in ambito esecutivo, il soggetto che intima l'atto di precetto debba fare attenzione alla propria posizione soggettiva. Infatti, se costui è un soggetto passivo Iva (poiché gli è consentito di detrarre l'imposta) non potrà chiedere che sia addebitata l'Iva al precettato, anche nel caso in cui il giudice l'abbia espressamente liquidata (cfr Cassazione, sentenza 11877/2007).
Francesca La Face
pubblicato Martedì 12 Maggio 2009
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
25/5/2009
Effettuata dopo gli inutili tentativi di consegna, non comporta la violazione del principio del contraddittorio
11/5/2009
L’affermazione vale anche nel caso in cui a chiedere il rimborso sia una persona estranea al rapporto tributario
4/5/2009
L'inerenza va ancor più dimostrata quando l'imprenditore cede in affitto a terzi quanto appena comprato
22/4/2009
La corretta contabilità non serve ad avallare la tesi di aver agito non sapendo di rapportarsi con una “cartiera”
Notizie correlate
- L'applicazione della rivalsa (2)
- 14/11/2005

- Casi particolari
- Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 8
- 4/4/2006

- La documentazione delle operazioni attive; la ritenuta d'acconto
- L'autodifesa non fa risparmiare la ritenuta
- 26/9/2006

- Deve essere effettuata dalla parte soccombente sulle somme corrisposte a quella vittoriosa che, essendo avvocato, abbia esercitato la facoltà di patrocinarsi personalmente
- Professionisti e spese processuali. Il rimborso entra nel reddito
- 13/10/2010

- A deducibilità corrisponde tassabilità. La somma liquidata dal giudice è perciò assoggettabile a ritenuta
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)














