Giurisprudenza
Tarsu: misura ridotta "condizionata" per le attività stagionali
Occorre un regolamento del Comune che lo preveda. Il periodo di operatività non deve essere superiore a quello indicato nella licenza
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Il proprietario di un albergo che svolge attività stagionale può chiedere il pagamento ridotto della Tarsu solo se il periodo in cui la struttura è stata operativa non superi quello indicato nella licenza di esercizio. Lo ha affermato la Cassazione con le sentenze nn 10361 e 10978, depositate, rispettivamente il 7 e il 14 maggio scorso.

La controversia in esame trae origine dall'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale un Comune della Campania chiedeva il pagamento della Tarsu, in misura integrale, a un'azienda alberghiera che aveva svolto l'attività per più di sette mesi, ovvero per un periodo superiore a quello previsto dal regolamento comunale per potere ottenere la riduzione della tassa nella misura del 50 per cento.
Avverso detta iscrizione la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, deducendo, sostanzialmente, che l'aver svolto l'attività alberghiera per più di sette mesi non giustificava il disconoscimento dell'agevolazione in parola, ma, a causa della ridotta utilizzazione dell'immobile (determinata dalla stagionalità dell'attività), doveva essere riconosciuta, comunque, una esclusione dalla tassazione in proporzione alla fruizione del servizio.
Entrambi i gradi di giudizio vedevano soccombente la società, che proponeva ricorso per cassazione.

Le ragioni poste alla base del provvedimento dei giudici di legittimità meritano un preventivo, seppur breve, esame della normativa di riferimento.
Va innanzitutto precisato che la Tarsu (tassa sui rifiuti) è corrisposta al Comune per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nelle zone del territorio comunale. L'applicazione del tributo è disciplinata da appositi regolamenti comunali nel rispetto di specifici criteri.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte (a qualsiasi uso adibiti, insistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito), da tutti coloro che li occupano o detengono. Ai fini della sua applicabilità non assume, quindi, rilevanza la circostanza che i potenziali utenti del servizio, di fatto, non ne usufruiscano; ciò che conta è che il servizio sia potenzialmente attivato e che l'occupante o il detentore di un immobile o di un'area sia posto in condizione di servirsene. Pertanto, se l'utente non usufruisce del servizio per ragioni proprie, la tassa è ugualmente dovuta (cfr Cassazione, sentenza n.995/1987).

L'articolo 66 del Dlgs n. 507/1993 (rubricato "tariffe per particolari condizioni di uso") prevede, tra l'altro, che la tariffa unitaria "possa essere ridotta", in misura non superiore a 1/3, "nel caso di altri locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti per l'esercizio dell'attività". Il successivo articolo 67 ha ampliato la portata della disposizione, stabilendo che "oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni".
In buona sostanza, è riconosciuta al Comune la facoltà di prevedere nei propri regolamenti la riduzione della Tarsu, nei confronti di determinati soggetti, tra cui rientrano anche gli albergatori che utilizzano i locali stagionalmente.

Da ultimo, si rammenta che il "decreto Ronchi" ha disposto la soppressione graduale della tassa sui rifiuti, con la contemporanea istituzione di una Tariffa per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti. Successivamente, la Finanziaria 2007 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tariffa rifiuti, ma ha prorogato per tutto il 2007 il regime di prelievo adottato da ciascun Comune nell'anno 2006 (sia Tarsu che Tariffa).

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha affermato che quando l'attività svolta dal contribuente assume le caratteristiche della stagionalità, la riduzione della Tarsu é ammessa solo se essa sia stata espressamente prevista dal Comune nel regolamento per l'applicazione della tassa e va riconosciuta "in conformità e per l'esatto periodo indicato nella licenza rilasciata".

In proposito, si sottolinea che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 858/2006, ha ritenuto che la stagionalità non costituisce elemento motivazionale della tariffa, ma eccezione proponibile dal singolo contribuente con apposita documentata istanza, che può essere presa in considerazione da parte dell'ente impositore soltanto ove risulti dalla licenza di esercizio come carattere strutturale e necessario all'attività svolta dal contribuente.
Proprio per questo, la disposizione regolamentare che prevede l'agevolazione fiscale a beneficio delle aziende alberghiere, in considerazione del carattere stagionale dell'attività svolta, è una norma eccezionale e come tale non può trovare applicazione oltre le ipotesi ed i limiti ivi espressamente contemplati.

Per la Corte, ciò comporta che il proprietario di un albergo non potrà avvalersi della speciale agevolazione, prevista dal Comune per le attività alberghiere stagionali, quando decida di esercitare l'attività per un periodo superiore a quello che ha indicato nella licenza di esercizio e stabilito nel regolamento emesso dall'ente locale. In tal caso, la Tarsu andrà versata in misura integrale.

Non è stata accolta, pertanto, l'eccezione sollevata dal contribuente, secondo cui il prelievo tributario deve essere commisurato all'utilizzo limitato dell'immobile, a causa della stagionalità.
Per i giudici, infatti, l'esclusione dal tributo richiede che sia verificata l'obiettiva inutilizzabilità dei locali e delle aree "la quale deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla volontà o dalle esigenze dell'utente".

In altre parole, se l'utente non utilizza il servizio per ragioni proprie la tassa è ugualmente dovuta. (cfr Cassazione, sentenza. n. 18316/2004).
Il carattere stagionale dell'attività alberghiera può portare, cioè, ricorrendone i presupposti, solo a una riduzione della tariffa, a causa di una minore utilizzazione del servizio, ma giammai a un esonero del pagamento commisurato all'utilizzo limitato dell'immobile.
Francesca La Face
pubblicato Giovedì 30 Agosto 2007

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