Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Giurisprudenza
Tassabili le indennità risarcitorie
riferite a perdite economiche
riferite a perdite economiche
Assimilate alle stesse categorie dei redditi sostituiti o perduti per cause risolutive del rapporto
L'indennità ricevuta dal lavoratore, a seguito di transazione della controversia, a titolo di risarcimento per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa, è assoggettata a tassazione. Infatti, secondo la disciplina dettata dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, tutti i compensi conseguiti dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggono comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese quelle per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 1349 del 25 gennaio.
L'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione una sentenza di rigetto dell'appello proposto dalla stessa contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso il silenzio rifiuto in ordine a un'istanza di rimborso Irpef 1996.
La ricorrente eccepisce la violazione dell'articolo 384 del codice di procedura civile, in quanto i giudici tributari di appello, in sede di rinvio, avrebbero omesso l'applicazione del principio di diritto già affermato - in una fattispecie analoga - dalla Cassazione nella sentenza 3631/1986.
Per la Corte suprema, la censura è fondata.
Infatti, nella pronuncia del 1986, la Cassazione ha affermato "è giurisprudenza consolidata di questa Corte, costituente vero e proprio diritto vivente, e che si ribadisce e a cui si da continuità anche in questa sede, quella (sent. n. 3582 del 2003) a termini della quale l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente".
Al riguardo, la Corte precisa poi che spetta al "...contribuente, dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perchè costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, (Cassazione, sentenza n. 18369 del 2005)".
A nulla rileva, infine, per i giudici di piazza Cavour, la circostanza che tali somme siano state percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente a oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento (cfr Cassazione 10185/2003).
Considerazioni
L'articolo 6, comma 2, del Tuir dispone che "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".
La rilevanza fiscale delle predette indennità è quindi correlata alla natura del danno che le stesse mirano a risarcire. Al riguardo, l'articolo 6 ne ha escluso immediatamente l'imponibilità, ma solo quando si verifica un danno derivante da invalidità permanente o morte.
Il legislatore nazionale, infatti, ha individuato due - sole e tassative - ipotesi di esenzione, riconducibili, una, alla grave situazione esistenziale in cui versa il lavoratore, per effetto di un'invalidità permanente, l'altra, all'altrettanto grave ed eventuale condizione dei suoi eredi, nell'ipotesi peggiore della morte.
Si tratta di situazioni giuridiche soggettive qualificate e dunque meritevoli di trattamento fiscale differente. Tutte le altre indennità corrisposte in forza di cause diverse, ivi compresa la risoluzione, consensuale o meno, del rapporto di lavoro devono essere considerate fiscalmente rilevanti, assunta la loro natura, talora mista, in parte retributiva e in parte risarcitoria.
Al riguardo, l'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 6, comma 2, appare in linea con la ratio normativa e ampiamente condivisibile.
L'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione una sentenza di rigetto dell'appello proposto dalla stessa contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso il silenzio rifiuto in ordine a un'istanza di rimborso Irpef 1996.
La ricorrente eccepisce la violazione dell'articolo 384 del codice di procedura civile, in quanto i giudici tributari di appello, in sede di rinvio, avrebbero omesso l'applicazione del principio di diritto già affermato - in una fattispecie analoga - dalla Cassazione nella sentenza 3631/1986.
Per la Corte suprema, la censura è fondata.
Infatti, nella pronuncia del 1986, la Cassazione ha affermato "è giurisprudenza consolidata di questa Corte, costituente vero e proprio diritto vivente, e che si ribadisce e a cui si da continuità anche in questa sede, quella (sent. n. 3582 del 2003) a termini della quale l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente".
Al riguardo, la Corte precisa poi che spetta al "...contribuente, dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perchè costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, (Cassazione, sentenza n. 18369 del 2005)".
A nulla rileva, infine, per i giudici di piazza Cavour, la circostanza che tali somme siano state percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente a oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento (cfr Cassazione 10185/2003).
Considerazioni
L'articolo 6, comma 2, del Tuir dispone che "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".
La rilevanza fiscale delle predette indennità è quindi correlata alla natura del danno che le stesse mirano a risarcire. Al riguardo, l'articolo 6 ne ha escluso immediatamente l'imponibilità, ma solo quando si verifica un danno derivante da invalidità permanente o morte.
Il legislatore nazionale, infatti, ha individuato due - sole e tassative - ipotesi di esenzione, riconducibili, una, alla grave situazione esistenziale in cui versa il lavoratore, per effetto di un'invalidità permanente, l'altra, all'altrettanto grave ed eventuale condizione dei suoi eredi, nell'ipotesi peggiore della morte.
Si tratta di situazioni giuridiche soggettive qualificate e dunque meritevoli di trattamento fiscale differente. Tutte le altre indennità corrisposte in forza di cause diverse, ivi compresa la risoluzione, consensuale o meno, del rapporto di lavoro devono essere considerate fiscalmente rilevanti, assunta la loro natura, talora mista, in parte retributiva e in parte risarcitoria.
Al riguardo, l'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 6, comma 2, appare in linea con la ratio normativa e ampiamente condivisibile.
Marco Denaro
pubblicato Mercoledì 3 Febbraio 2010
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