La controversia in esame ha ad oggetto la valutazione di un terreno venduto dal contribuente. Più specificatamente, l'ufficio del Registro rettificava i dati dichiarati, elevando il valore finale e riducendo quello iniziale.
La Commissione tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso e, su appello del contribuente, la Commissione tributaria regionale riduceva ulteriormente il valore finale e confermava quello iniziale nella misura determinata dai giudici di prime cure.
Ricorre per cassazione il contribuente, deducendo sia la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento in quanto giustificato soltanto con rinvio alla stima Ute sia che l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova dell'ammontare dell'obbligazione tributaria; infine, la sentenza impugnata non era supportata da congrua motivazione.
La Corte di cassazione, con la sentenza in rassegna (n. 4571 depositata in data 1/3/2006), ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente.
In proposito, appare opportuno premettere che con l'espressione "motivazione per relationem" si è soliti designare quei casi in cui, in sede di formalizzazione del provvedimento finale che conclude il procedimento di accertamento tributario, l'ente, titolare della potestà impositiva, assolve l'indefettibile obbligo di motivazione a esso incombente rinviando a un pregresso atto della fase istruttoria.
Tanto precisato, nella sentenza in esame, è stato osservato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an e il quantum.
In particolare, sostengono i giudici di legittimità, "il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale, successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva".
In buona sostanza, nella sentenza in esame, la Corte suprema, confermando il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, affinché sia soddisfatto il requisito motivazionale di un avviso di accertamento, è necessario e sufficiente che esso enunci soltanto i criteri astratti sulla cui base è stato determinato il maggior valore, senza che possa negarsi la validità dell'avviso medesimo solo perché quest'ultimo risulti motivato con riferimenti extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere (ad esempio, stima Ute), dal momento che, in tali casi, lo stesso contribuente è messo in condizione di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento in questione e, quindi, di approntare la propria difesa, mentre, dal canto suo, l'Amministrazione non può addurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento.
Invero, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni dell'ufficio nell'eventuale, successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente, su tali presupposti, di decidere se e come esercitare il suo diritto di difesa (cfr. Cassazione n. 21571/2004, n. 11997/2003, n. 17762/2002, n. 658/2000).
Ciò è, peraltro, in coerenza con il carattere di "provocatio ad opponendum" riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali onde poterla efficacemente contrastare (Cassazione n. 1209 del 4/2/2000).
Pertanto, conclude la Corte, posto che, nella specie, l'accertamento di valore ha soddisfatto il requisito motivazionale, consentendo, quindi, al contribuente di approntare la propria difesa, deve ritenersi che "le circostanze di fatto e le valutazioni contenute negli atti richiamati nella motivazione dell'avviso di accertamento, assumano il valore di prova ai fini della valutazione oggetto della contestazione, se non adeguatamente contrastati dinanzi al giudice di merito".
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