Giurisprudenza
Legittimo l’accertamento induttivo
sui conti bancari dell’investitore
In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, è possibile anche in caso di contabilità regolare
controlli documenti
E’ legittimo l’accertamento induttivo effettuato dall’Agenzia delle entrate basato sull’esame dei conti correnti bancari del contribuente che investe in titoli se il normale rendimento del mercato finanziario non si accosti al flusso di denaro depositato nel conto.
Questo è quanto ha deciso la Corte di cassazione che, con la sentenza 9535 del 29 aprile, ha disatteso i due precedenti gradi di giudizio, validando l’atto di accertamento induttivo emesso dagli uffici finanziari.
 
Il fatto nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento, per maggiori imposte Irpef e Ilor, per l’anno d’imposta 1997, emesso sul presupposto che consistenti rendite confluenti nei conti correnti e finanziari di sua proprietà erano state omesse dalla dichiarazione annuale dei redditi.
 
Come accennato, sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale avevano dato ragione alla contribuente, annullando l’atto di accertamento.
Contro dette decisioni, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre motivazioni.
 
La prima consisteva nella violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 117 del cpc.
In particolare, l’articolo 115 (disponibilità delle prove) regola il potere del giudice di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ma concede anche, all’organo giudicante, il potere di fondare la decisione su nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, senza bisogno di ricorrere alla prova.
L’articolo 116 cpc stabilisce che il giudice deve valutare le prove secondo il suo “prudente apprezzamento”, salvo che la legge disponga diversamente. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Infine, è stata lamentata la non corretta interpretazione, da parte dei giudici tributari, dell’articolo 117 cpc (interrogatorio non formale delle parti), che prevede la facoltà del giudice, in qualunque stato e grado del processo, di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche in presenza dei difensori.
 
Come seconda motivazione del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha addotto l’omessa e/o insufficiente motivazione della decisione del giudice di gravame (articolo 360, numeri 3 e 5, cpc). Secondo l’amministrazione finanziaria, il giudizio ricalcava in modo pedissequo la precedente sentenza, omettendo di decidere in base agli ulteriori elementi apportati in secondo grado, consistenti nei maggiori depositi di danaro nei conti correnti e finanziari.
 
Il terzo e ultimo motivo del ricorso dell’Amministrazione finanziaria è basato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 38 del Dpr 600/73, in quanto, secondo il fisco, la Ctr non aveva considerato il fatto che l’accertamento effettuato dagli uffici era scaturito dal rilevante scostamento dei conti bancari rispetto alle donazioni affluite e regolarmente registrate. La contribuente non aveva mai fornito la prova che le somme avevano scontato imposte o che le stesse ne erano esenti.
 
La sentenza della Cassazione
La Corte di cassazione, con la sentenza 9535, ha stabilito che spetta al contribuente provare che la fluttuazione dei mercati può essere causa di un aumento del flusso di denaro nel proprio conto corrente.
La Suprema corte ha, quindi, accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ribaltando i precedenti due gradi di giudizio. L’accertamento induttivo effettuato dall’Amministrazione finanziaria era scaturito dalla dichiarazione infedele dei redditi prodotti. Infatti, l’incremento del flusso di denaro nei conti correnti della contribuente non era conciliabile col normale andamento dei flussi di rendimento finanziario.
Secondo la Cassazione, il possesso di maggiore imponibile fa scattare la presunzione di maggior reddito, legittimando l’accertamento induttivo. In questo caso, l’onere della prova è invertito e spetta al contribuente provare che i flussi monetari sono dipesi dalla normale fluttuazione del mercato finanziario oppure che detti flussi siano addirittura proventi non imponibili.
 
Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 38 del Dpr 600/1973, la Ctr non aveva considerato il fatto che l’accertamento promosso dall’amministrazione era scaturito dallo scostamento monetario rispetto alle donazioni iniziali ricevute dalla contribuente da uno zio e che non era stata fornita prova alcuna che tali somme avessero già scontato l’imposta dovuta.
Anche in questo caso la Suprema corte ha accettato quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, dando ulteriore valore all’accertamento induttivo ex articolo 38: pur trovandoci in presenza di dichiarazioni di redditi formalmente regolari, l’amministrazione può accertare il maggior reddito, procedendo a rettifica della dichiarazione, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
 
In definitiva, è regolare l’accertamento basato sulla verifica dei conti correnti bancari: sarebbe spettato alla contribuente provare che gli elementi della movimentazione bancaria non erano imputabili a operazioni imponibili o che avevano già assolto l’imposta (Cassazione 4589/2009 e 1739/2007).
Valerio Giuliani
pubblicato Giovedì 5 Maggio 2011

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