Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Valido l'appello sottoscritto
dal capo reparto competente
dal capo reparto competente
Non serve la firma del responsabile dell'ufficio o un apposito documento di delega, se nell'atto si legge "per il Direttore il Capo Area Controllo delegato Dott.ssa.."
La sottoscrizione dell’appello tributario è validamente apposta quando il firmatario proviene dal reparto competente, poiché la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita anche in via generale mediante la preposizione del funzionario a un settore dell’ufficio con competenze specifiche.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con l’ordinanza 21546/2011, in cui viene anche riaffermata la regola per cui, salvo specifica eccezione e prova contraria, si deve presumere che un determinato atto proviene dall’ufficio competente e ne esprime la relativa volontà.
Vicenda di merito e motivi di ricorso in Cassazione
Risultato soccombente in un giudizio dinanzi alla Ctp di Catanzaro, l’ufficio delle Entrate impugnava la sfavorevole pronuncia davanti al collegio tributario regionale, che dichiarava inammissibile l’appello.
Secondo i giudici di secondo grado - che partivano dal presupposto che la rappresentanza dell’ufficio in giudizio è riservata al direttore, salvo documentata delega a un funzionario - l’inammissibilità del gravame derivava dalla circostanza che, nel caso di specie, l’impugnazione proposta era stata sottoscritta da un funzionario dichiaratosi delegato dal capo dell’ufficio, senza che peraltro risultasse agli atti la necessaria delega.
L’Agenzia ricorreva in sede di legittimità esponendo, ai fini dell’autosufficienza del suo ricorso, che l’atto di appello in questione recava in calce la dicitura “per il Direttore il Capo Area Controllo delegato Dott.ssa…”, cui seguiva la relativa sottoscrizione.
In diritto, la parte pubblica denunciava violazione e falsa applicazione, tra gli altri, degli articoli 7, 10 e 11 del Dlgs 546/1992, censurando la decisione dei giudici di secondo grado per avere rilevato d’ufficio la mancanza in atti del documento di delega e per avere, inoltre, erroneamente desunto da tale omessa produzione l’inammissibilità dell’atto di appello.
La pronuncia della Suprema corte
La Cassazione ha ritenuto fondate le censure, rilevando che, nella fattispecie, si era di fronte a un’ipotesi di delega di firma, cioè “dell’atto dispositivo con il quale il direttore dell’ufficio ha delegato al capo area il potere di firmare gli atti relativi al suo settore”.
Precisato che in linea generale le competenze direttive sono delegabili, l’ordinanza 21546 in commento puntualizza che, nel caso de quo, la delega si era concretizzata nelle forme indicate nell’atto di gravame proposto dall’ufficio.
Più precisamente, si legge nella pronuncia, la sottoscrizione dell’appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio, “è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita anche in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche (Cass. 13908/2008)”.
In queste ipotesi, secondo l’odierna pronuncia, il disposto degli articoli 10 (“Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio… che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero… l’ufficio… al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”) e 11, comma 2 (“L’ufficio… nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale… ad esso sovraordinata”) del Dlgs 546/1992 è rispettato perché dette norme “riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio… nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura”.
Ribadendo il proprio precedente di cui alla sentenza 874/2009, la Suprema corte puntualizza che, laddove non vi siano contestazioni circa la provenienza dell’atto dall’ufficio competente, questo deve ritenersi pienamente valido, almeno fino a quando non venga eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o, comunque, l’usurpazione del relativo potere, “dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”.
Nel caso descritto, insomma, sussisteva un ben preciso onere del contribuente interessato a eccepire l’eventuale abusiva posizione del firmatario dell’impugnazione e di dimostrare la veridicità di tale preteso assunto.
Il mancato assolvimento di tale onere da parte dell’interessato e l’inesatta applicazione da parte della Ctr, dei principi di diritto enucleati dai giudici ha, quindi, comportato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione del medesimo organo giurisdizionale.
Osservazioni
L’ordinanza 21546/2011 conferma un filone interpretativo da tempo consolidato presso il supremo collegio di legittimità.
Nel senso della validità dell’atto di appello tributario dell’ufficio sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente, si può ricordare la sentenza 13908/2008, nella quale – in relazione a un atto di gravame proposto in nome del direttore ma firmato dal capo area, senza che risultasse agli atti alcuna delega – la Cassazione ebbe testualmente occasione di affermare che “il potere di impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie va riconosciuto in capo, non al titolare dell’Ufficio, ma all’Ufficio medesimo”, con la conseguenza che, appunto, la relativa sottoscrizione “deve ritenersi validamente apposta quando… provenga dal funzionario preposto al reparto competente”.
In senso analogo, un’altra sentenza (Cassazione 28036/2009) ha statuito che l’ufficio contro il quale si propone ricorso è “organicamente rappresentato dal direttore… o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze… senza necessità di speciale procura”.
Tanto precisato in ordine agli atti del processo tributario, per quanto riguarda la possibilità di delegare la sottoscrizione degli atti impositivi “sostanziali”, si richiama la recente sentenza 13512/2011 (Fiscooggi del 15 luglio 2011).
In definitiva, l’odierno arresto ribadisce una regola ermeneutica solida, tanto in campo processuale che sostanziale, riaffermando altresì il principio secondo il quale per vincere la presunzione di provenienza di un atto dall’ufficio titolare del potere di emetterlo, anche quando in ipotesi la firma apposta in calce al documento sia illeggibile (cfr Cassazione 874/2009 e 2354/2009), è necessario che venga specificamente dedotta e dimostrata o la non appartenenza del firmatario all’ufficio che si assume la paternità dell’atto o, addirittura, l’usurpazione del relativo potere.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con l’ordinanza 21546/2011, in cui viene anche riaffermata la regola per cui, salvo specifica eccezione e prova contraria, si deve presumere che un determinato atto proviene dall’ufficio competente e ne esprime la relativa volontà.
Vicenda di merito e motivi di ricorso in Cassazione
Risultato soccombente in un giudizio dinanzi alla Ctp di Catanzaro, l’ufficio delle Entrate impugnava la sfavorevole pronuncia davanti al collegio tributario regionale, che dichiarava inammissibile l’appello.
Secondo i giudici di secondo grado - che partivano dal presupposto che la rappresentanza dell’ufficio in giudizio è riservata al direttore, salvo documentata delega a un funzionario - l’inammissibilità del gravame derivava dalla circostanza che, nel caso di specie, l’impugnazione proposta era stata sottoscritta da un funzionario dichiaratosi delegato dal capo dell’ufficio, senza che peraltro risultasse agli atti la necessaria delega.
L’Agenzia ricorreva in sede di legittimità esponendo, ai fini dell’autosufficienza del suo ricorso, che l’atto di appello in questione recava in calce la dicitura “per il Direttore il Capo Area Controllo delegato Dott.ssa…”, cui seguiva la relativa sottoscrizione.
In diritto, la parte pubblica denunciava violazione e falsa applicazione, tra gli altri, degli articoli 7, 10 e 11 del Dlgs 546/1992, censurando la decisione dei giudici di secondo grado per avere rilevato d’ufficio la mancanza in atti del documento di delega e per avere, inoltre, erroneamente desunto da tale omessa produzione l’inammissibilità dell’atto di appello.
La pronuncia della Suprema corte
La Cassazione ha ritenuto fondate le censure, rilevando che, nella fattispecie, si era di fronte a un’ipotesi di delega di firma, cioè “dell’atto dispositivo con il quale il direttore dell’ufficio ha delegato al capo area il potere di firmare gli atti relativi al suo settore”.
Precisato che in linea generale le competenze direttive sono delegabili, l’ordinanza 21546 in commento puntualizza che, nel caso de quo, la delega si era concretizzata nelle forme indicate nell’atto di gravame proposto dall’ufficio.
Più precisamente, si legge nella pronuncia, la sottoscrizione dell’appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio, “è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita anche in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche (Cass. 13908/2008)”.
In queste ipotesi, secondo l’odierna pronuncia, il disposto degli articoli 10 (“Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio… che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero… l’ufficio… al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”) e 11, comma 2 (“L’ufficio… nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale… ad esso sovraordinata”) del Dlgs 546/1992 è rispettato perché dette norme “riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio… nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura”.
Ribadendo il proprio precedente di cui alla sentenza 874/2009, la Suprema corte puntualizza che, laddove non vi siano contestazioni circa la provenienza dell’atto dall’ufficio competente, questo deve ritenersi pienamente valido, almeno fino a quando non venga eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o, comunque, l’usurpazione del relativo potere, “dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”.
Nel caso descritto, insomma, sussisteva un ben preciso onere del contribuente interessato a eccepire l’eventuale abusiva posizione del firmatario dell’impugnazione e di dimostrare la veridicità di tale preteso assunto.
Il mancato assolvimento di tale onere da parte dell’interessato e l’inesatta applicazione da parte della Ctr, dei principi di diritto enucleati dai giudici ha, quindi, comportato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione del medesimo organo giurisdizionale.
Osservazioni
L’ordinanza 21546/2011 conferma un filone interpretativo da tempo consolidato presso il supremo collegio di legittimità.
Nel senso della validità dell’atto di appello tributario dell’ufficio sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente, si può ricordare la sentenza 13908/2008, nella quale – in relazione a un atto di gravame proposto in nome del direttore ma firmato dal capo area, senza che risultasse agli atti alcuna delega – la Cassazione ebbe testualmente occasione di affermare che “il potere di impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie va riconosciuto in capo, non al titolare dell’Ufficio, ma all’Ufficio medesimo”, con la conseguenza che, appunto, la relativa sottoscrizione “deve ritenersi validamente apposta quando… provenga dal funzionario preposto al reparto competente”.
In senso analogo, un’altra sentenza (Cassazione 28036/2009) ha statuito che l’ufficio contro il quale si propone ricorso è “organicamente rappresentato dal direttore… o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze… senza necessità di speciale procura”.
Tanto precisato in ordine agli atti del processo tributario, per quanto riguarda la possibilità di delegare la sottoscrizione degli atti impositivi “sostanziali”, si richiama la recente sentenza 13512/2011 (Fiscooggi del 15 luglio 2011).
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Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 27 Ottobre 2011
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