Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Pagamento tassa automobilistica,
irrilevante la procura a vendere
irrilevante la procura a vendere
Secondo i giudici di legittimità, l’unico responsabile verso il fisco è chi risulta titolare del veicolo al Pra
La procura notarile a vendere la macchina non esime il proprietario dal versamento della tassa automobilistica. Ciò in quanto unico responsabile verso il Fisco è chi risulta titolare al Pra.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 13952 del 24 giugno, ha respinto il ricorso del proprietario di un’automobile, il quale non aveva pagato la tassa perché aveva conferito a un concessionario la procura a vendere.
Dati del processo
Per omesso pagamento della tassa automobilistica, la Regione interessata emetteva apposito avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, impugnato davanti alla competente Commissione tributaria provinciale dall’intestataria dell’autovettura. Questa sosteneva di non essere più proprietaria del veicolo in questione perché consegnato a un autosalone.
Il ricorso veniva rigettato e analogo epilogo conseguiva l’appello, concordando, entrambi i giudici di merito, che la contribuente non aveva provato la circostanza asserita, ossia l’indisponibilità del mezzo, attesa l’irrilevanza ai fini fiscali della “procura notarile a vendere” rilasciata a una concessionaria di automobili.
La parte soccombente ricorre in Cassazione, sostenendo che, riguardo la prova del fatto dedotto in giudizio, la procura notarile irrevocabile a vendere l’autovettura e la contestuale dichiarazione del beneficiario di aver ottenuto la disponibilità materiale del veicolo costituivano “un negozio giuridico attuato in modo atipico”, che comunque rispecchiava “le modalità necessarie alla vendita di un'auto”. Da tale contratto ne conseguirebbe che la ricorrente non era più intestataria dell’automobile, considerato che dal combinato disposto del Dl 953/1982 (legge 53/1983) con la legge 27/1978, per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese abilitate al commercio dei medesimi, l’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello della scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Motivi della decisione
Con la sentenza 13952/2011, la Corte di cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato, atteso che, presupposto dell’obbligo di pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli, è chi risulta intestatario dei beni al Pubblico registro automobilistico.
Pertanto, nel caso di vendita non seguita dall’annotazione al Pra, l’effettivo proprietario è tenuto a rifondere al venditore tutte le somme da questi pagate a titolo di tassa di proprietà. Tale obbligo non viene meno ove il venditore non abbia consegnato all’acquirente la dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata (necessaria per l’annotazione al Pra), poiché tale omissione, pur costituendo inadempimento contrattuale, non impedisce l’uso del mezzo e, quindi, la realizzazione del presupposto impositivo nei confronti dell’acquirente (Cassazione 19875/2009).
Obbligo che non viene neppure meno nell’ipotesi in cui (come nella fattispecie trattata) il veicolo sia consegnato per la rivendita a un’impresa abilitata al suo commercio, e quest’ultima ometta di comunicare tempestivamente all’Aci i dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna. Circostanza, questa, che impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal tributo (articolo 5, commi 43-48, Dl 953/1982).
La richiamata normativa prevede tra l’altro che, al fine di ottenere l’interruzione del pagamento, le imprese interessate devono spedire periodicamente all’Amministrazione finanziaria o all’ente cui è affidata la riscossione dei tributi (Pra), un elenco di tutti i veicoli (ove sono indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria, il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita e i relativi estremi) a esse consegnati per la rivendita, nel quadrimestre.
L’inosservanza delle descritte incombenze comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa. Sicché il proprietario del veicolo resta obbligato al pagamento del tributo, mentre l’impresa consegnataria del veicolo può incorrere in eventuale responsabilità civile nei confronti del proprietario del mezzo (Cassazione 4098/1998, 10177/1999, 12651/2001 e 6167/2005).
Salvatore Servidio
pubblicato Martedì 5 Luglio 2011
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